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Ordinanza

Ordinanza n. 2784/2026 - Roma, Sezione 1Q

Giustizia amministrativa202604584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: tabella dei trasferimenti del personale del ruolo ordinario degli ispettori della Polizia di Stato, nella parte in cui non ha disposto il trasferimento del ricorrente presso la sottosezione di polizia autostradale di Altedo, nonché il parere negativo e la successiva nota amministrativa connessi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (ispettore di polizia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la tabella dei trasferimenti adottata nell’ambito della procedura di mobilità ordinaria del ruolo ispettori, lamentando che fosse stata preferita l’assegnazione di altro ispettore, benché collocato in posizione deteriore in graduatoria. Ha contestato il parere negativo reso dal dirigente del Compartimento della Polizia Stradale per l’Emilia-Romagna, motivato dall’esigenza di preservare le posizioni di comandante e vice comandante del reparto, deducendo la violazione dei criteri previamente indicati dall’amministrazione nella circolare di avvio della procedura, tra cui l’anzianità nel ruolo, e la violazione dell’autovincolo amministrativo. Il Ministero ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio-Roma ai sensi dell’art. 13, comma 2, c.p.a., sostenendo che l’atto fosse composto da determinazioni riferibili a singoli destinatari.

La decisione

Il TAR ha ritenuto superabile l’eccezione di incompetenza territoriale, qualificando la tabella dei trasferimenti non come atto plurimo a effetti scindibili, ma come provvedimento unitario: le decisioni sulle singole domande incidono sulla disponibilità delle sedi e si riflettono reciprocamente sulle altre istanze, secondo una concatenazione di effetti incompatibile con la separazione delle singole determinazioni. Nel merito cautelare, il Collegio ha ravvisato il fumus boni iuris nella censura relativa alla violazione dell’autovincolo, rilevando che l’amministrazione avrebbe dovuto istruire e decidere le istanze attenendosi ai criteri stabiliti nella circolare di avvio, richiamando un precedente dello stesso TAR. Ha quindi accolto la domanda cautelare, sospeso il provvedimento impugnato e ordinato al Ministero di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione dell’ordinanza, mediante provvedimento espresso e congruamente motivato e nel rispetto dei criteri della circolare. Ha disposto il deposito nel fascicolo delle determinazioni adottate, con indicazione dell’eventuale adozione con riserva, rinviando la trattazione del merito all’udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata e accolta, con sospensione del provvedimento impugnato e imposizione all’amministrazione di rideterminarsi sull’istanza.

  • art. 13, comma 2, c.p.a.

    L’eccezione di incompetenza territoriale è stata ritenuta superabile; la tabella dei trasferimenti è stata considerata un provvedimento unitario e non un atto plurimo composto da autonome determinazioni scindibili.

Massime di principio

  • Quando un provvedimento disciplina una pluralità di domande di trasferimento riferite a sedi la cui disponibilità dipende dall’accoglimento o dal rigetto delle altre istanze, esso non è qualificabile come atto plurimo a effetti scindibili: le singole determinazioni sono funzionalmente collegate e il loro destino si riflette reciprocamente.
  • L’amministrazione che avvia una procedura selettiva o di mobilità indicando previamente criteri di valutazione, inclusa l’anzianità, è tenuta a rispettare l’autovincolo nell’istruttoria e nella decisione delle domande, salvo adeguata motivazione per discostarsene nei limiti consentiti dall’ordinamento.
  • In sede cautelare, la violazione prima facie dell’autovincolo derivante dai criteri della procedura può giustificare la sospensione del provvedimento conclusivo e l’ordine all’amministrazione di rideterminarsi con un provvedimento espresso e congruamente motivato entro un termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieTrasferimenti e impiegoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelareEccesso di potere

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