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Sentenza

Sentenza n. 1614/2026 - Firenze, Sezione 1

Giustizia amministrativa202502138

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Siena n. 332/2024, passata in giudicato, relativa all'accredito della carta del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente di ruolo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Siena, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo per gli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, nella misura di 500 euro per ciascun anno, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo, condannando il Ministero all'accredito degli importi. La sentenza era stata notificata al Ministero il 19 maggio 2024, era passata in giudicato ed era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio dell'esecuzione. Poiché il giudicato era rimasto ineseguito, la ricorrente ha domandato l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione della penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l'inottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era stata notificata, era passata in giudicato e che era stato rispettato il termine dilatorio di 120 giorni. Ha ordinato al Ministero di dare immediata e integrale esecuzione al giudicato entro 30 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, mediante accredito sulla carta del docente di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale dell'Ufficio centrale di Bilancio del Ministero, o un funzionario delegato, da attivarsi nei 60 giorni successivi. Ha inoltre applicato la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., determinandola in una somma giornaliera pari agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, dalla comunicazione o notificazione della sentenza fino all'integrale pagamento. Il TAR ha ritenuto compatibili e concorrenti la penalità di mora e la nomina del commissario ad acta anche in presenza di una condanna pecuniaria. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente, nel giudizio di ottemperanza, l'applicazione di una penalità di mora per ogni ulteriore ritardo nell'esecuzione del giudicato; la penalità è stata ritenuta compatibile e concorrente con la nomina del commissario ad acta anche rispetto a una condanna pecuniaria.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    termine dilatorio di centoventi giorni

    Il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo costituisce presupposto per l'avvio dell'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo, oggetto del giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è accoglibile la domanda quando il titolo giudiziale notificato all'amministrazione è passato in giudicato, è decorso il termine dilatorio previsto dalla legge e l'amministrazione non ha eseguito quanto disposto.
  • In presenza di una condanna pecuniaria contenuta nel giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare all'amministrazione di eseguire il pagamento entro un termine determinato e nominare, per l'eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è compatibile e può concorrere con la nomina del commissario ad acta anche quando l'oggetto dell'ottemperanza è una condanna pecuniaria.
  • La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali maturati sugli importi dovuti in linea capitale, con decorrenza dalla comunicazione o notificazione della sentenza di ottemperanza e fino all'integrale pagamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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