Cassazione Penale, Sentenza n. 29085/2024 del 18/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per violazione di legge e carenza di motivazione in relazione all'art. 10-bis, D.lgs. n. 74/2000, alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022. Il ricorrente contestava di essere stato condannato esclusivamente sulla base delle dichiarazioni fiscali (mod. 770) senza prova del rilascio ai sostituiti delle certificazioni attestanti le ritenute effettivamente operate; la Corte d'appello aveva ritenuto irrilevante la mancata acquisizione delle certificazioni, mentre la difesa sosteneva che, dopo la declaratoria di incostituzionalità, la norma punisce solo le omissioni relative a ritenute risultanti dalle certificazioni effettivamente rilasciate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, a seguito della declaratoria di incostituzionalità della parte normativa che aveva esteso la rilevanza penale anche alle ritenute "dovute sulla base della stessa dichiarazione", il fatto non è più previsto dalla legge come reato. La Corte ha osservato che il capo di imputazione contestava l'omesso versamento di ritenute certificate "dovute sulla base della stessa dichiarazione" e che negli atti non risultano le certificazioni né altra prova dell'avvenuto rilascio ai dipendenti: perciò non sussistono i presupposti per mantenere la condanna e non è necessario il rinvio per ulteriori verifiche.
Norme richiamate
art. 10-bis, D.lgs. n. 74/2000
"dovute sulla base della stessa dichiarazione"
Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 175/2022 la parte della disposizione che estendeva la rilevanza penale alle ritenute risultanti solo dalle dichiarazioni (senza prova del rilascio delle certificazioni ai sostituiti) è stata espunta: per configurare il reato occorrono le certificazioni effettivamente rilasciate ai dipendenti che attestino le ritenute operate.
D.lgs. n. 158/2015 (novella)
"inserimento delle parole 'dovute sulla base della stessa dichiarazione o'"
La novella aveva ampliato l'ambito di rilevanza penale includendo anche le ritenute "dovute" solo sulla base della dichiarazione; tale ampliamento è stato dichiarato parzialmente incostituzionale e quindi non può più fondare condanne per i procedimenti ancora pendenti.
Sentenza Corte Costituzionale n. 175/2022
declaratoria di parziale illegittimità costituzionale dell'art. 10-bis nella parte indicata
Ha dichiarato incostituzionale la parte di norma che aveva esteso la rilevanza penale alle ritenute risultanti solo dalle dichiarazioni, con effetto sulle situazioni pendenti alla data di pubblicazione; conseguentemente vanno considerati rilevanti solo gli elementi (certificazioni) che dimostrino l'effettivo rilascio ai sostituiti.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma procedurale richiamata per il trattamento del ricorso senza la presenza del difensore in Cassazione; la Corte ha trattato il ricorso ai sensi del citato disposto.
Massime di principio
- Dopo la declaratoria di incostituzionalità parziale di una modifica normativa, nei procedimenti pendenti va applicata la versione della norma privata delle parole dichiarate incostituzionali.
- Per il delitto di omesso versamento di ritenute certificate (art. 10-bis), non è più sufficiente fare riferimento esclusivamente alle dichiarazioni fiscali (mod. 770): è necessario provare il rilascio delle certificazioni ai sostituiti che attestino l'ammontare delle ritenute operate.
- Se l'imputazione è basata solo sulla parte di norma espunta dalla Corte costituzionale e negli atti non risultano le certificazioni o altra prova dell'avvenuto rilascio, il fatto può essere annullato perché non previsto dalla legge come reato, anche senza rinvio.
- La richiesta di rinvio per consentire ulteriori accertamenti è ammissibile solo se il capo di imputazione e gli atti permettono effettivamente di verificare, in concreto, la sussistenza degli elementi ora richiesti dalla norma (es. il rilascio delle certificazioni); se il capo di imputazione esclude tale verifica, il rinvio può essere precluso.
- In casi analoghi, la difesa deve contestare specificamente la prova del rilascio delle certificazioni (non solo la presenza della dichiarazione) e valorizzare la recente giurisprudenza costituzionale per ottenere l'applicazione retroattiva della deduzione di incostituzionalità.
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