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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6807/2024 del 15/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile deduceva che la sentenza di patteggiamento del GUP del Tribunale di Lucca del 09/10/2023 aveva omesso di pronunciare sulla condanna dell'imputato alla rifusione delle spese di assistenza e rappresentanza della parte civile e sulle spese di costituzione, in violazione dell'art. 444, comma 2, c.p.p. Contestava inoltre che il patteggiamento non fosse intervenuto in fase di indagini, che l'imputato fosse a conoscenza dell'intervento delle persone offese e che il loro diritto di difesa (art. 24 Cost. e art. 6 CEDU) fosse stato violato dalla mancata liquidazione delle spese.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo fondato nella parte relativa all'omessa statuizione sulle spese della parte civile. Ha dichiarato ammissibile il ricorso su questo punto, ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla mancata statuizione sulle spese a favore della parte civile e ha disposto la trasmissione degli atti al Tribunale di Lucca per nuovo esame esclusivamente sul punto delle spese della parte civile. La Cassazione ha altresì motivato la scelta di seguire l'orientamento secondo cui l'omessa pronuncia sulle spese della parte civile in patteggiamento è impugnabile in cassazione quando richiede valutazioni di ammissibilità o di entità e non è emenda automatica riparabile soltanto con la procedura di correzione ex art. 130 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 589-bis c.p.

    Norma dell'omicidio stradale; la sentenza di merito ha riconosciuto l'attenuante prevista dal comma 7 ai fini della determinazione della pena dell'imputato.

  • art. 444, comma 2, c.p.p.

    Stabilisce che, nel patteggiamento, l'imputato è condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile salvo giusti motivi di compensazione totale o parziale; la Corte ha ritenuto che l'omessa statuizione su tale obbligo integri motivo di cassazione quando non si tratti di mera omissione tecnica.

  • art. 130 c.p.p.

    Prevede la correzione di errori materiali; la Corte distingue i casi riparabili con questa procedura (omissioni meramente tecniche) da quelli che richiedono valutazioni sulla ammissibilità o sull'entità delle spese e quindi sono invece cassabili.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    Contiene limitazioni all'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento; la Corte precisa però che tali limitazioni non operano con riferimento alla statuizione sulla rifusione delle spese di parte civile, che può essere oggetto di ricorso per cassazione.

  • art. 447, comma 1, c.p.p.

    Riferito all'udienza prevista in caso di richiesta e consenso formalizzati in fase di indagini; la Corte ricorda la differenza tra tale udienza e l'udienza preliminare in cui la costituzione della parte civile è pienamente possibile.

  • art. 622 c.p.p.

    Regola la competenza del giudice civile per la liquidazione delle spese in determinate ipotesi; la Corte richiama che, se l'annullamento riguarda la determinazione dell'ammontare, il rinvio può essere al giudice civile competente in grado d'appello.

  • art. 24 Cost.

    Garantisce il diritto alla difesa; il ricorrente aveva invocato la violazione di tale principio per l'omessa tutela economica della parte civile.

  • art. 6 CEDU

    Diritto a un giusto processo; richiamato dalla parte per invocare la tutela del diritto di difesa anche nella fase di costituzione di parte civile in udienza preliminare.

Massime di principio

  • La costituzione della parte civile in udienza preliminare è legittima anche se è stata depositata una richiesta di patteggiamento e la parte civile ha diritto, in linea di principio, alla rifusione delle spese sostenute salvo che il giudice motivi giusti motivi di compensazione.
  • L'omessa pronuncia sulla rifusione delle spese della parte civile in caso di patteggiamento può essere impugnata in Cassazione quando la decisione richiede valutazioni di ammissibilità o sulla entità della liquidazione e non si risolve in mera operazione tecnico-esecutiva.
  • La procedura di correzione ex art. 130 c.p.p. è utilizzabile solo per omissioni o errori meramente materiali senza valutazioni discrezionali; se sono necessarie valutazioni sull'ammissibilità o sulla misura delle spese, è obbligatorio l'intervento del giudice in merito e la mancata pronuncia è cassabile.
  • Se la Cassazione annulla solo la statuizione sulla liquidazione delle spese, gli atti possono essere rinviati al giudice penale 'a quo' per decidere ex novo; se invece l'annullamento riguarda la determinazione dell'entità della somma, il rinvio può essere al giudice civile competente ai sensi dell'art. 622 c.p.p.
  • Le limitazioni generali all'impugnabilità delle sentenze di patteggiamento non escludono la possibilità di ricorrere in cassazione per questioni relative a statuizioni accessorie che non siano automaticamente emendabili.

Testo integrale

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