Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 4032/2026 - Milano, Sezione 5

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento in data 15/06/2026 del Consiglio della classe 2° -OMISSIS- dell'IIS "-OMISSIS-" di -OMISSIS-, avente ad oggetto “Documento di Valutazione”, nella parte in cui esprime i giudizi nei confronti del figlio dei ricorrenti e determina la sua “non ammissione alla classe successiva”; - del provvedimento in data 30/6/2026 (prot. -OMISSIS-), a firma del Dirigente Scolastico, avente ad oggetto “Riscontro ad atto di invito e diffida al riesame del provvedimento di non ammissione dello studente -OMISSIS-”; - di ogni altro provvedimento preordinato, connesso e conseguenziale, anche allo stato non conosciuto dai ricorrenti.

Giustizia amministrativa202602501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: delibera del Consiglio di classe di non ammissione dello studente alla classe successiva e successivo rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Lo studente, atleta di alto livello, aveva aderito a un progetto ministeriale per la conciliazione dell'attività agonistica con il percorso scolastico ed era stato destinatario di un Piano Formativo Personalizzato (PFP). I genitori hanno impugnato la non ammissione alla classe successiva, deducendo, con il primo motivo, la violazione degli artt. 33 e 34 Cost., della l. n. 207/2024, della l. n. 107/2015 e dei decreti ministeriali n. 43/2023 e n. 279/2018, nonché la violazione del PFP e del regolamento d'istituto, contraddittorietà, manifesta illogicità, travisamento, carenza e illogicità della motivazione, violazione dei principi di buon andamento, correttezza e trasparenza e sviamento. In particolare, è stata contestata la sistematica sovrapposizione di verifiche nella stessa giornata e lo svolgimento di prove a sorpresa, anche in prossimità di gare agonistiche. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 1 d.lgs. n. 62/2017, dell'art. 4 d.P.R. n. 122/2009, del PTOF 2025-2028 e della griglia interna di valutazione degli apprendimenti, nonché manifesta illogicità, difetto di motivazione, carenza di istruttoria e sviamento, sostenendo che il Consiglio di classe non avrebbe applicato correttamente i criteri di valutazione e decisione. I ricorrenti hanno inoltre contestato il rigetto dell'istanza di riesame adottato dal dirigente scolastico.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso, ritenendo manifestamente infondati entrambi i motivi. Ha riconosciuto che il progetto per gli studenti-atleti di alto livello e il PFP impongono una programmazione delle verifiche attenta alla compatibilità con il percorso agonistico, con tempistiche congrue e, ove possibile, previa comunicazione alla famiglia, al fine di ridurre le sovrapposizioni e le prove a sorpresa. Tuttavia, nel caso concreto, le sovrapposizioni accertate erano state previamente programmate e concordate con lo studente, spesso per consentire il recupero di prove insufficienti o non sostenute; i registri elettronici e le relazioni dei docenti documentavano modalità di svolgimento anche semplificate, comunicazione preventiva e possibilità di scegliere date alternative. Le prove non sono state quindi ritenute indebite, essendo funzionali alla valutazione e al recupero e inserite in un contesto di confronto con lo studente e la famiglia. Quanto alla non ammissione, il giudice ha qualificato la valutazione del Consiglio di classe come espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile soltanto per difetto di motivazione, carenza istruttoria o manifesta illogicità. Le quattro insufficienze in Inglese, Spagnolo, Storia e Geografia e Scienze Naturali sono state ritenute idonee a evidenziare un livello di preparazione non sufficiente, nell'ambito di una valutazione complessiva dell'intero anno scolastico. L'adesione al PFP non comportava esonero dalle verifiche, esonero dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi o automatica incidenza positiva sull'esito dello scrutinio. I progressi conseguiti in alcune materie non superavano il quadro complessivo di fragilità diffuse e il mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di apprendimento. Le spese sono state compensate per ragioni di equità sostanziale.

Norme richiamate

  • art. 33 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla disciplina dell'istruzione, senza che il giudice ne ricavi una specifica violazione nel caso concreto.

  • art. 34 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto all'istruzione, senza che il giudice ne ricavi una specifica violazione nel caso concreto.

  • art. 1, comma 7, lettera g), l. 13 luglio 2015, n. 107

    Costituisce la base normativa del progetto didattico rivolto agli studenti-atleti di alto livello.

  • d.m. 10 aprile 2018, n. 279

    Regolamenta il progetto per gli studenti-atleti di alto livello, finalizzato a conciliare attività agonistica e percorso didattico, senza esonerare dalle verifiche né dagli obiettivi disciplinari minimi.

  • art. 1 d.lgs. n. 62/2017

    Richiamato dai ricorrenti quale parametro dei criteri di valutazione scolastica; il giudice non ravvisa violazioni nel giudizio di non ammissione.

  • art. 4 d.P.R. n. 122/2009

    Richiamato dai ricorrenti in relazione alla valutazione degli studenti; il giudice ritiene legittima la valutazione collegiale contestata.

  • art. 60 c.p.a.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Il Piano Formativo Personalizzato previsto per gli studenti-atleti di alto livello impone alla scuola di organizzare, per quanto ragionevolmente possibile, verifiche con tempistiche congrue, previa comunicazione e confronto con lo studente e la famiglia, così da ridurre sovrapposizioni e prove a sorpresa; non comporta tuttavia l'esonero dalle verifiche, dal raggiungimento degli obiettivi disciplinari minimi o una automatica valutazione favorevole nello scrutinio finale.
  • La presenza di verifiche nella stessa giornata non integra di per sé violazione del Piano Formativo Personalizzato quando risulti che le prove erano programmate, previamente concordate, funzionali al recupero di precedenti insufficienze o assenze e accompagnate, ove previsto, dalla possibilità di scegliere date alternative.
  • Le valutazioni del Consiglio di classe sulla promozione, sul livello di preparazione e sulla possibilità di recupero dello studente costituiscono espressione di discrezionalità tecnica e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto per difetto di motivazione, carenza di istruttoria o manifesta illogicità.
  • La non ammissione alla classe successiva può essere legittimamente fondata su una valutazione complessiva del percorso scolastico e su più insufficienze ritenute indicative del mancato raggiungimento degli obiettivi essenziali di apprendimento, anche quando lo studente abbia conseguito progressi in alcune discipline e partecipi a un Piano Formativo Personalizzato.

Come è indicizzato

MaterieScuola
RamiIstruzione e università
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaEccesso di potere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.