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Sentenza

Sentenza del 20/05/2015 n. 10352 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania che aveva dichiarato tardivo il ricorso contro gli avvisi di liquidazione ICI relativi agli anni 1998, 1999 e 2000. Ha dedotto: l'errata applicazione dell'art. 74 della legge n. 342/2000 agli atti di rendita catastale; la decadenza del Comune dal potere di emettere gli avvisi; l'omessa motivazione della CTR sulla questione della mancata notifica della rendita catastale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha stabilito che le rendite catastali attribuite o modificate anteriormente al 1° gennaio 2000 erano efficaci dalla data di adozione, anche senza notificazione al contribuente, e potevano costituire base per la liquidazione ICI. L'art. 74 della legge n. 342/2000 non ha subordinato retroattivamente l'efficacia delle rendite alla loro conoscenza, ma ha escluso interessi e sanzioni per il periodo previsto e ha riaperto i termini per impugnare le variazioni catastali non comunicate. Gli avvisi ICI, notificati nel dicembre 2003, sono stati ritenuti tempestivi in applicazione del termine quinquennale previsto dalla legge n. 296/2006, applicabile anche ai rapporti d'imposta precedenti al 2007. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata formulazione del momento di sintesi richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia del Territorio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • Legge n. 342/2000, art. 74, commi 1 e 2

    Solo a decorrere dal primo gennaio 2000 gli atti di attribuzione o di modifica della rendita catastale sono efficaci dal giorno della loro notificazione.

    Per gli atti di attribuzione o modifica della rendita adottati entro il 31 dicembre 1999, la rendita produceva effetti dalla data di adozione e non da quella di notificazione. La norma ha inoltre escluso interessi e sanzioni per determinati periodi e ha riaperto i termini per impugnare le variazioni catastali anteriori al 31 dicembre 1999 non formalmente comunicate.

  • D.Lgs. n. 504/1992, art. 11, comma 2

    Disciplina, nel testo applicabile ratione temporis, i termini per l'attività di liquidazione e accertamento dell'ICI.

  • Legge n. 289/2002, art. 31, comma 16

    Richiamata dalla ricorrente in relazione alla pretesa decadenza del Comune, ma ritenuta non idonea a impedire la tempestività degli avvisi nel caso concreto.

  • Legge n. 296/2006, art. 1, commi 161, 171 e 172

    Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

    La disciplina ha esteso a cinque anni il termine per la notifica degli avvisi relativi ai tributi locali e si applica anche ai rapporti d'imposta anteriori al 1° gennaio 2007. Gli avvisi relativi agli anni 1998, 1999 e 2000, notificati nel dicembre 2003, sono stati quindi considerati tempestivi.

  • D.Lgs. n. 507/1993, art. 71, comma 1

    Prevedeva il precedente termine triennale di decadenza, sostituito dalla disciplina quinquennale della legge n. 296/2006.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 3 e 5

    Individua, rispettivamente, la violazione o falsa applicazione di norme di diritto e il vizio di motivazione deducibili con ricorso per cassazione.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Per i ricorsi soggetti alla sua applicazione imponeva, in caso di denuncia di vizio motivazionale, la formulazione di un momento di sintesi autonomo e immediatamente identificabile. La sua omissione ha determinato l'inammissibilità del terzo motivo.

Massime di principio

  • Per le rendite catastali attribuite o modificate prima del 1° gennaio 2000, l'efficacia ai fini ICI decorreva normalmente dalla data dell'atto catastale, anche se la notificazione al contribuente era successiva o mancava.
  • La mancata notifica della rendita catastale non rende automaticamente illegittimo l'avviso ICI quando la rendita è anteriore al 1° gennaio 2000; occorre verificare anche i termini speciali di impugnazione e le garanzie previste dalla legge n. 342/2000.
  • Per contestare la tempestività di un avviso relativo a tributi locali occorre individuare la disciplina vigente e verificare le eventuali norme sopravvenute applicabili ai rapporti precedenti, inclusi i termini quinquennali introdotti dalla legge n. 296/2006.
  • Nel ricorso per cassazione, la censura di omessa o insufficiente motivazione deve rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis, indicando in modo sintetico il fatto controverso e il nesso tra il vizio denunciato e l'esito della causa.
  • Le questioni nuove non possono essere introdotte per la prima volta in appello; tuttavia, una questione già dedotta nel ricorso introduttivo deve essere esaminata dal giudice e adeguatamente riproposta nei successivi gradi.
  • La parte soccombente può essere condannata alle spese anche nei confronti della sola parte resistente che si sia effettivamente costituita.

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