Cassazione Civile, Ordinanza n. 16766/2026 del 28/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (acquirente)
La controversia
Un soggetto che si dichiarava creditore di un terzo per euro 60.000, oltre accessori, agiva per far dichiarare l'inefficacia ex art. 2901 c.c. di due compravendite del 17 aprile 2013 aventi a oggetto due locali commerciali contigui, sostenendo che le alienazioni avessero pregiudicato la garanzia patrimoniale. Per uno dei due atti chiedeva anche la nullità per violazione della normativa urbanistica. Il tribunale respingeva la domanda di nullità e la revocatoria relativa a uno degli acquirenti, ma accoglieva la revocatoria contro un diverso acquirente ritenendo provata, per presunzioni, la partecipazione fraudolenta del terzo. In appello il soccombente insisteva sulla nullità dell'atto relativo all'altro locale e, in subordine, sulla revocatoria; l'acquirente vittorioso in primo grado contestava l'accertamento del proprio elemento soggettivo e l'uso delle presunzioni semplici. La Corte d'appello rigettava entrambi gli appelli, confermando la revocatoria sulla base di indici presuntivi ritenuti significativi della consapevolezza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie. In cassazione l'acquirente deduceva, con il primo motivo, nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando che la Corte territoriale non si fosse confrontata con i motivi di gravame e si fosse limitata a riprodurre sostanzialmente la motivazione del primo giudice; con il secondo motivo prospettava violazione degli artt. 2727, 2729 e 2901 c.c., ma tale censura è rimasta assorbita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando che la sentenza d'appello era affetta da nullità per motivazione solo apparente e per omesso esame dei motivi di gravame, perché la Corte territoriale aveva aderito in modo acritico alla sentenza di primo grado senza dare risposta, neppure sintetica, alle specifiche censure dell'appellante. Ha quindi cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.
Norme richiamate
art. 2901 c.c.
norma posta a fondamento dell'azione revocatoria ordinaria, la cui applicazione resta da riesaminare in sede di rinvio
art. 112 c.p.c.
il mancato esame di uno o più motivi di appello integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 132 c.p.c.
la sentenza deve contenere una motivazione effettiva; una motivazione meramente adesiva e priva di confronto con le censure è nulla
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
il vizio di omesso esame dei motivi di appello e di motivazione apparente è denunciabile come error in procedendo
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
richiamato solo per il secondo motivo, poi assorbito
art. 2727 c.c.
richiamato solo per il secondo motivo, poi assorbito
art. 2729 c.c.
richiamato solo per il secondo motivo, poi assorbito
Massime di principio
- Nel giudizio di appello il giudice deve esaminare i motivi di gravame nei limiti devoluti e dare conto, anche sinteticamente, delle ragioni per cui li ritiene infondati; il semplice richiamo alla sentenza di primo grado non basta se non è accompagnato da un autonomo percorso argomentativo.
- L'omesso esame di specifiche censure di appello non integra un vizio di mera insufficienza motivazionale, ma una nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., deducibile in cassazione come error in procedendo ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice di secondo grado manifesta di aver effettivamente scrutinato le doglianze dell'appellante e di condividere, con autonoma valutazione, la decisione di primo grado.
- Quando la decisione d'appello si risolve in un'adesione acritica alla pronuncia di primo grado, senza confronto con i singoli motivi di impugnazione, la sentenza è nulla perché non rende percepibile la ratio decidendi sulle questioni devolute.
- rami
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