Cassazione Penale, Ordinanza n. 01860/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata nei gradi di merito per i reati di resistenza e lesioni, senza accoglimento delle censure sulla qualificazione del fatto o sul capo civile.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto contro la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna per resistenza e lesioni. Il ricorrente deduceva, da un lato, l’erronea mancata riqualificazione del reato di lesioni in percosse, con conseguente assorbimento della condotta nel reato di resistenza ex art. 337 c.p.; dall’altro, contestava il capo civile relativo al risarcimento dei danni in favore della parte civile, assumendo che la richiesta fosse inefficace per una tacita revoca della costituzione o della domanda. La Corte ritiene che il primo motivo non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizza certificazioni mediche attestanti un trauma contusivo, incompatibile con la prospettata derubricazione. Il secondo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché la designazione del sostituto del difensore di parte civile può avvenire anche oralmente ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p., e nel caso concreto l’atto di costituzione conteneva già la domanda di liquidazione, alla quale il sostituto si è riportato.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
richiamato dal ricorrente come possibile titolo di assorbimento della condotta di lesioni nella resistenza, ma la censura è respinta perché le certificazioni mediche dimostrano un trauma contusivo autonomamente rilevante
art. 96, comma 2, c.p.p.
la designazione del sostituto del difensore di parte civile può essere effettuata anche con delega orale
art. 9 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
ritenuto tacitamente abrogato
legge 31 dicembre 2012, n. 247
indicata come fonte della riforma dell’ordinamento forense che ha determinato la tacita abrogazione dell’art. 9 del r.d.l. n. 1578/1933
Massime di principio
- La richiesta di riqualificazione da lesioni a percosse non può essere accolta quando la motivazione della sentenza impugnata dia conto di certificazioni mediche che attestino un trauma contusivo, idoneo a integrare lesioni personali.
- Ai fini della valida attività del sostituto del difensore di parte civile, la delega può essere conferita oralmente ai sensi dell’art. 96, comma 2, c.p.p., secondo l’assetto dell’ordinamento forense successivo alla riforma del 2012.
- La censura sul capo civile è manifestamente infondata quando dagli atti risulti che la domanda di liquidazione del danno era già stata proposta nell’atto di costituzione di parte civile e il sostituto si sia limitato a richiamarla.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che non si confronti specificamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
Come è indicizzato
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