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Sentenza

Sentenza n. 1662/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa adozione di idonea misura cautelare collegiale ex art. 55 c.p.a. con espressa riserva di presentare eventuali motivi aggiunti al presente ricorso: 1) del Decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato, Prot. N. 333-CON/FO20251GRAD, con cui è stata approvata la graduatoria di merito e sono stati dichiarati i vincitori del concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 25 atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro" 2) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ivi compresi, per quanto di ragione, gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei titoli del ricorrente e del controinteressato.

Giustizia amministrativa202513774

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per titoli per l'assunzione di 25 atleti nei gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, nonché gli atti di valutazione dei titoli

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato il decreto del Direttore Centrale per gli Affari Generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato con cui erano state approvate la graduatoria di merito e la proclamazione dei vincitori del concorso, contestando altresì, per quanto di ragione, gli atti della Commissione esaminatrice relativi alla valutazione dei propri titoli e di quelli di un controinteressato. Nel corso del giudizio, prima della decisione, il ricorrente ha depositato una nota con cui ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della controversia.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. Il giudice ha rilevato che il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Ha inoltre affermato che il giudice non può procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state integralmente compensate in ragione della peculiarità della vicenda e della materia controversa.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    con espressa riserva di presentare eventuali motivi aggiunti al presente ricorso

    Richiamato nell'epigrafe quale fondamento della domanda cautelare collegiale, non esaminata per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 60 c.p.a.

    .; ex art. 60 cod. proc. amm.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata all'esito della camera di consiglio, sentite le parti.

  • art. 100 c.p.c.

    è venuto meno l’interesse di parte ricorrente ex art. 100 c.p.c. alla coltivazione del presente giudizio

    Il venir meno dell'interesse alla decisione comporta il venir meno di una condizione dell'azione e impedisce la prosecuzione del giudizio.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    il presente ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse

    La sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l'improcedibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorrente conserva la disponibilità dell'azione amministrativa fino al momento in cui la causa è trattenuta per la decisione e può dichiarare di avere perduto l'interesse alla prosecuzione del giudizio.
  • Quando la parte dichiara, prima della decisione, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione della controversia, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
  • Il giudice amministrativo non può procedere d'ufficio alla valutazione dell'interesse alla prosecuzione del giudizio né mantenere in vita il processo contro la volontà della parte che abbia dichiarato di non avere più interesse alla decisione.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàDecisione e riti speciali
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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