Cassazione Penale, Sentenza n. 38182/2022 del 11/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309/1990. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato l'istanza con ordinanza del 09/12/2021. In cassazione il difensore ha proposto due motivi, entrambi per vizio della motivazione (art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.): 1) il Tribunale avrebbe affermato che il Crucitti aveva beneficiato più volte di precedenti affidamenti terapeutici e che tali affidamenti non l'avrebbero allontanato dall'uso di "sostanze", affermazioni che contrastano con il certificato del Casellario giudiziale e con il certificato del Ser.D. del 15/01/2021; 2) il Tribunale ha ritenuto che il rigetto non arrecasse pregiudizio alla possibilità di svolgere attività lavorativa, perché il ricorrente potrebbe comunque avvalersi dell'art. 21 ord. pen., deduzione contestata come priva di adeguata motivazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha rilevato una contraddizione tra quanto affermato dal Tribunale (più affidamenti terapeutici precedenti) e le risultanze del certificato del Casellario giudiziale allegato dal ricorrente; tale erronea rappresentazione dei fatti ha minato la tenuta logica della motivazione nel suo complesso. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano per un nuovo giudizio. Il giudice del rinvio è libero di accogliere o rigettare l'istanza, ma dovrà rispettare i principi di legge applicabili e fornire una motivazione congrua e priva del vizio riscontrato.
Norme richiamate
art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma che disciplina la concessione dell'affidamento in prova in casi particolari (compresi i casi di tossicodipendenza), invocata quale titolo normativo per ottenere la misura alternativa.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Ground di cassazione per vizio di motivazione: consente impugnare per manifesta illogicità, mancanza o apparente motivazione; è stato invocato dal ricorrente e usato dalla Corte per valutare la coerenza logico-fattuale del provvedimento impugnato.
art. 21 ord. pen.
Richiamato dal Tribunale per affermare che il rigetto non pregiudicherebbe la possibilità di lavoro del condannato (presumibile riferimento a misure o disposizioni sull'attività lavorativa detentiva); la Corte di Cassazione non ha definitivamente deciso sul merito di tale considerazione, rilevando invece che il vizio di motivazione è assorbente.
Massime di principio
- Se il provvedimento di rigetto contiene affermazioni di fatto contrastanti con documenti ufficiali (es. certificato del Casellario giudiziale, certificati Ser.D.), la contraddizione può costituire un vizio di motivazione tale da giustificare l'annullamento in Cassazione.
- Il vizio di motivazione rilevato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p. è "assorbente": una gravissima incoerenza logico-fattuale può rendere sufficiente l'annullamento senza che la Corte debba esaminare dettagliatamente tutti gli altri profili.
- In caso di annullamento con rinvio, il giudice di merito può riconfermare o riformare il provvedimento, ma è obbligato a rispettare i principi di diritto e a fornire una motivazione congrua e coerente con le risultanze probatorie.
- Documenti probatori ufficiali (casellario, certificati sanitari come quelli del Ser.D.) devono essere valutati e adeguatamente considerati nella motivazione: la loro contraddizione con le affermazioni del giudice può essere validamente censurata in Cassazione.
- La sola affermazione che una determinata negazione non pregiudica il diritto del condannato ad alcune opportunità (es. lavoro tramite art. 21 ord. pen.) non è sufficiente: il giudice deve spiegare in modo concreto e logico come ciò avvenga.
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