Sentenza del 17/09/2018 n. 10210 - Comm. Trib. Prov. Napoli
INTITOLAZIONE NON PRESENTE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L’Agenzia delle Entrate aveva riqualificato la cessione dell’intera partecipazione sociale di una s.r.l., effettuata per euro 300.000, come cessione di azienda. Di conseguenza aveva applicato l’imposta di registro proporzionale del 3%, anziché l’imposta fissa già versata dal contribuente, richiedendo complessivamente euro 8.847,50 tra imposta, bollo e spese di notifica. Il ricorrente sosteneva che la cessione di quote sociali e la cessione di azienda sono negozi giuridici distinti, con effetti e discipline differenti, e che l’articolo 20 del TUR non consentisse di riqualificare l’atto sulla base dei suoi effetti economici o della sostanza economica dell’operazione.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale ha accolto il ricorso e annullato l’avviso di liquidazione e irrogazione delle sanzioni. Ha ritenuto che l’articolo 20 del TUR sia una norma di interpretazione dell’atto, priva di autonoma funzione antielusiva, e che la scelta di stipulare una cessione di partecipazioni, anziché una cessione di azienda, produca gli effetti giuridici propri del negozio scelto. L’Ufficio non poteva quindi procedere alla riqualificazione sulla sola base dell’equiparazione economica tra le operazioni. Anche qualora si fosse ipotizzato un abuso del diritto, sarebbe stata necessaria la dimostrazione concreta della condotta abusiva e il rispetto della procedura prevista dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente. Le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
Articolo 20 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Testo unico dell’imposta di registro)
L’imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell’atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente.
La Commissione ha interpretato la norma come disposizione diretta a individuare la natura giuridica e gli effetti dell’atto, non come norma antielusiva idonea a sostituire il negozio scelto dalle parti con un diverso negozio sulla base dei suoi effetti economici.
Articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)
Configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.
L’eventuale contestazione di abuso del diritto richiede una verifica concreta dell’operazione, l’accertamento dei presupposti dell’abuso e il rispetto della specifica procedura prevista dalla norma; non è sufficiente richiamare la diversa qualificazione economica dell’operazione.
Articolo 37-bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La sentenza richiama la disposizione quale precedente disciplina antielusiva, ormai superata dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
Articoli 2555 e seguenti del Codice civile
Sono richiamati per evidenziare che la cessione di azienda è soggetta a una disciplina civilistica propria, diversa da quella della cessione di partecipazioni, con effetti specifici in materia di concorrenza, successione nei contratti e responsabilità per debiti.
Massime di principio
- La cessione dell’intera partecipazione sociale non può essere automaticamente riqualificata come cessione di azienda solo perché, sul piano economico, consente di trasferire il controllo o la disponibilità dell’impresa.
- Nell’imposta di registro occorre distinguere tra interpretazione giuridica dell’atto e riqualificazione antielusiva: la prima riguarda il negozio effettivamente stipulato e i suoi effetti giuridici, mentre la seconda richiede la prova concreta dell’abuso del diritto.
- Quando l’Amministrazione finanziaria contesta un abuso del diritto, non è sufficiente indicare il risparmio fiscale o preferire una diversa struttura negoziale; devono essere dimostrati i presupposti dell’abuso e deve essere rispettata la procedura prevista dall’articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.
- La scelta di una forma contrattuale tipica, se non simulata e non abusiva, deve essere rispettata anche quando comporta un trattamento fiscale più favorevole rispetto a un’altra operazione economicamente vicina.
- In casi analoghi è importante verificare il contenuto effettivo dell’atto, la sua causa giuridica, l’eventuale presenza di elementi simulatori o abusivi e il rispetto delle garanzie procedimentali da parte dell’Amministrazione.
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