Cassazione Civile, Sentenza n. 14399/2024 del 23/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia relativa a vizi costruttivi di un fabbricato e a richieste di risarcimento danni da una parte (Pasqualetto) e domande riconvenzionali dell'appaltatrice Martignon per il pagamento del corrispettivo dei lavori di sistemazione del piazzale esterno (fatture n.13/2006 e n.8/2007 per complessivi €41.336,00). In sede di appello la Martignon otteneva sentenza favorevole per il corrispettivo; la ricorrente in Cassazione denunciava, fra gli altri, errata applicazione del principio della "non contestazione" (art. 115/167 c.p.c.) e che le fatture e il consuntivo prodotti dall'appaltatore non potevano da soli provare il quantum del credito. Rizzo (ricorrente incidentale) deduceva questioni tecniche/urbanistiche e normazione energetica (d.lgs. n.192/2005 vs legge n.10/1991).
La decisione
La Cassazione ha rigettato il primo motivo (riguardo alla decorrenza della riforma sull'onere di specifica contestazione) e ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che il principio di non contestazione si applica ai fatti storici ma non alla valutazione del contenuto probatorio dei documenti che attestano il quantum; ne consegue che le sole fatture e il consuntivo redatto unilateralmente dall'appaltatore non sono prove sufficienti dell'ammontare del credito, salvo prova di accettazione o conoscenza e accettazione da parte del committente. Per tali ragioni la sentenza di appello è stata cassata limitatamente agli aspetti relativi alla condanna al pagamento del corrispettivo (quantum) e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi di diritto indicati. Il ricorso incidentale di Rizzo è stato rigettato; il quarto motivo del ricorso principale è stato assorbito. La Corte ha inoltre disposto che la nuova valutazione prenda in considerazione l'onere probatorio dell'appaltatore sulla congruità della somma richiesta.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c. / art. 167 c.p.c. (onere di specifica contestazione)
riferimento alla riforma ed alla decorrenza prevista dalla legge 18/6/2009 n.69 e richiamo alla legge 26/11/1990 n.353
Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati (devono essere specificamente contestati ai sensi dell'art.167 c.p.c. vigente ratione temporis), ma non si estende alla valutazione probatoria/quantitativa desumibile dai documenti prodotti dalla parte avversa.
art. 2697 c.c. (onere della prova)
Richiama il principio che chi agisce in giudizio per ottenere un credito deve fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa; nel caso di appalto l'appaltatore ha l'onere di provare la congruità del compenso richiesto.
art. 1657 c.c. (obblighi dell'appaltatore)
Richiama gli obblighi dell'appaltatore e la rilevanza del corretto adempimento ai fini della pretesa al corrispettivo; ciò si collega all'onere probatorio sulla quantità e qualità delle opere eseguite.
d.lgs. n. 192/2005
La Corte ha ritenuto improponibile in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti relativi all'applicabilità del d.lgs. 192/2005 rispetto alla legge n.10/1991; la questione, che investe fatti di ultimazione e di rilevanza temporale, non è sindacabile in Cassazione se non con motivazione specifica e nei limiti consentiti.
legge n.10/1991
Normativa citata nel confronto con il d.lgs. n.192/2005; la Corte non ha accolto il rilievo incidentale che mirava a sostituire la valutazione di merito su quale norma fosse applicabile, essendo questione di fatto non sindacabile in Cassazione.
artt. 91 e 92 c.p.c. (spese di lite)
La disciplina sulle spese di lite è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento dei motivi di merito; la Cassazione ha rimandato la regolamentazione delle spese in considerazione della riforma parziale della pronuncia impugnata.
art. 336 c.p.c.
effetto espansivo interno
La cassazione parziale produce effetti che incidono anche sulla regolamentazione delle spese, che vanno riconsiderate in esito al nuovo giudizio di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/5/2002 n.115 (contributo unificato)
Prevede l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale; la Corte richiama l'applicabilità della norma per il caso di esito del ricorso incidentale.
Massime di principio
- Il principio della non contestazione (art.115/167 c.p.c.) si applica ai fatti storici allegati dalle parti, non alle conclusioni ricostruttive o alla valutazione del contenuto probatorio dei documenti che quantificano un credito.
- Le fatture emesse unilateralmente dall'appaltatore e il consuntivo/contabilità redatto dallo stesso o dal direttore lavori non costituiscono di per sé prova piena dell'ammontare del credito: sono al più indizi e richiedono ulteriore prova di congruità (ore svolte, materiali impiegati, tempi) o prova che il committente ne sia stato messo in conoscenza e le abbia accettate senza riserve.
- In un giudizio di appalto l'onere probatorio del quantum è a carico dell'appaltatore: va dimostrata la natura, entità e consistenza delle opere a fondamento della somma richiesta.
- La Corte di legittimità non è la sede per una rivalutazione dei fatti storici o per sindacare l'applicazione di norme a valutazioni fattuali (es. quale normativa energetica fosse applicabile) salvo vizio di motivazione o errore di diritto palese.
- Se la Cassazione accoglie motivi che incidono sul merito della decisione di appello, la sentenza va cassata e la causa rinviata per nuovo esame, con conseguente riconsiderazione delle spese di lite.
- Per documentazione contabile o consuntivi a valore probatorio pieno è utile dimostrare l'avvenuta portata a conoscenza e l'accettazione da parte del committente o che la contabilità sia stata redatta in veste di rappresentante del committente (e non come documento unilaterale dell'appaltatore).
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