Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 14399/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Controversia relativa a vizi costruttivi di un fabbricato e a richieste di risarcimento danni da una parte (Pasqualetto) e domande riconvenzionali dell'appaltatrice Martignon per il pagamento del corrispettivo dei lavori di sistemazione del piazzale esterno (fatture n.13/2006 e n.8/2007 per complessivi €41.336,00). In sede di appello la Martignon otteneva sentenza favorevole per il corrispettivo; la ricorrente in Cassazione denunciava, fra gli altri, errata applicazione del principio della "non contestazione" (art. 115/167 c.p.c.) e che le fatture e il consuntivo prodotti dall'appaltatore non potevano da soli provare il quantum del credito. Rizzo (ricorrente incidentale) deduceva questioni tecniche/urbanistiche e normazione energetica (d.lgs. n.192/2005 vs legge n.10/1991).

La decisione

La Cassazione ha rigettato il primo motivo (riguardo alla decorrenza della riforma sull'onere di specifica contestazione) e ha invece accolto il secondo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo che il principio di non contestazione si applica ai fatti storici ma non alla valutazione del contenuto probatorio dei documenti che attestano il quantum; ne consegue che le sole fatture e il consuntivo redatto unilateralmente dall'appaltatore non sono prove sufficienti dell'ammontare del credito, salvo prova di accettazione o conoscenza e accettazione da parte del committente. Per tali ragioni la sentenza di appello è stata cassata limitatamente agli aspetti relativi alla condanna al pagamento del corrispettivo (quantum) e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Venezia, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente ai principi di diritto indicati. Il ricorso incidentale di Rizzo è stato rigettato; il quarto motivo del ricorso principale è stato assorbito. La Corte ha inoltre disposto che la nuova valutazione prenda in considerazione l'onere probatorio dell'appaltatore sulla congruità della somma richiesta.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c. / art. 167 c.p.c. (onere di specifica contestazione)

    riferimento alla riforma ed alla decorrenza prevista dalla legge 18/6/2009 n.69 e richiamo alla legge 26/11/1990 n.353

    Il principio di non contestazione riguarda i fatti storici allegati (devono essere specificamente contestati ai sensi dell'art.167 c.p.c. vigente ratione temporis), ma non si estende alla valutazione probatoria/quantitativa desumibile dai documenti prodotti dalla parte avversa.

  • art. 2697 c.c. (onere della prova)

    Richiama il principio che chi agisce in giudizio per ottenere un credito deve fornire la prova degli elementi costitutivi della propria pretesa; nel caso di appalto l'appaltatore ha l'onere di provare la congruità del compenso richiesto.

  • art. 1657 c.c. (obblighi dell'appaltatore)

    Richiama gli obblighi dell'appaltatore e la rilevanza del corretto adempimento ai fini della pretesa al corrispettivo; ciò si collega all'onere probatorio sulla quantità e qualità delle opere eseguite.

  • d.lgs. n. 192/2005

    La Corte ha ritenuto improponibile in sede di legittimità una rivalutazione dei fatti relativi all'applicabilità del d.lgs. 192/2005 rispetto alla legge n.10/1991; la questione, che investe fatti di ultimazione e di rilevanza temporale, non è sindacabile in Cassazione se non con motivazione specifica e nei limiti consentiti.

  • legge n.10/1991

    Normativa citata nel confronto con il d.lgs. n.192/2005; la Corte non ha accolto il rilievo incidentale che mirava a sostituire la valutazione di merito su quale norma fosse applicabile, essendo questione di fatto non sindacabile in Cassazione.

  • artt. 91 e 92 c.p.c. (spese di lite)

    La disciplina sulle spese di lite è stata ritenuta assorbita dall'accoglimento dei motivi di merito; la Cassazione ha rimandato la regolamentazione delle spese in considerazione della riforma parziale della pronuncia impugnata.

  • art. 336 c.p.c.

    effetto espansivo interno

    La cassazione parziale produce effetti che incidono anche sulla regolamentazione delle spese, che vanno riconsiderate in esito al nuovo giudizio di merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30/5/2002 n.115 (contributo unificato)

    Prevede l'eventuale versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale; la Corte richiama l'applicabilità della norma per il caso di esito del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Il principio della non contestazione (art.115/167 c.p.c.) si applica ai fatti storici allegati dalle parti, non alle conclusioni ricostruttive o alla valutazione del contenuto probatorio dei documenti che quantificano un credito.
  • Le fatture emesse unilateralmente dall'appaltatore e il consuntivo/contabilità redatto dallo stesso o dal direttore lavori non costituiscono di per sé prova piena dell'ammontare del credito: sono al più indizi e richiedono ulteriore prova di congruità (ore svolte, materiali impiegati, tempi) o prova che il committente ne sia stato messo in conoscenza e le abbia accettate senza riserve.
  • In un giudizio di appalto l'onere probatorio del quantum è a carico dell'appaltatore: va dimostrata la natura, entità e consistenza delle opere a fondamento della somma richiesta.
  • La Corte di legittimità non è la sede per una rivalutazione dei fatti storici o per sindacare l'applicazione di norme a valutazioni fattuali (es. quale normativa energetica fosse applicabile) salvo vizio di motivazione o errore di diritto palese.
  • Se la Cassazione accoglie motivi che incidono sul merito della decisione di appello, la sentenza va cassata e la causa rinviata per nuovo esame, con conseguente riconsiderazione delle spese di lite.
  • Per documentazione contabile o consuntivi a valore probatorio pieno è utile dimostrare l'avvenuta portata a conoscenza e l'accettazione da parte del committente o che la contabilità sia stata redatta in veste di rappresentante del committente (e non come documento unilaterale dell'appaltatore).

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.