Cassazione Civile, Ordinanza n. 06413/2024 del 08/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La società ricorrente aveva proposto opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. avverso un atto di precetto intimatole sulla base di un titolo esecutivo giudiziale. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In appello, nel frattempo era intervenuta la dichiarazione di fallimento della società opponente; il giudizio era stato interrotto e poi riassunto dalla stessa società fallita. La Corte d'appello di Roma ha dichiarato improseguibile l'appello principale per difetto di legittimazione processuale del fallito, ritenendo che la curatela non fosse rimasta inerte ma avesse chiesto documentazione per valutare la convenienza della prosecuzione del contenzioso. Con il ricorso per cassazione la società fallita ha dedotto: 1) violazione dell'art. 43 l.fall., sostenendo che l'inerzia del curatore avrebbe consentito al fallito di costituirsi e proseguire il giudizio; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia sulle eccezioni di merito; 3) violazione dell'art. 100 c.p.c., per mancata concessione di un rinvio volto a depositare una scrittura che, secondo la ricorrente, dimostrava la sopravvenuta carenza di interesse ad agire della controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto conforme ai precedenti di legittimità la valutazione della Corte d'appello secondo cui la legittimazione processuale suppletiva del fallito sussiste solo in caso di totale inerzia e disinteresse degli organi fallimentari, non quando la curatela abbia compiuto valutazioni sulla convenienza della prosecuzione e richiesto documentazione. Le censure sul difetto di pronuncia e sul diniego di rinvio sono state respinte perché assorbite dalla corretta dichiarazione di improseguibilità dell'appello principale. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore delle controricorrenti e sono stati richiamati i presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 615 c.p.c.
opposizione all’esecuzione
Individua il rimedio utilizzato dalla debitrice per contestare il precetto e il titolo esecutivo, ma non incide sulla soluzione del ricorso, che verte sul difetto di legittimazione processuale in appello dopo il fallimento.
art. 43 L.F.
legittimazione processuale del fallito
La legittimazione suppletiva del fallito è eccezionale e opera solo se gli organi fallimentari siano rimasti totalmente inerti per disinteresse assoluto; non basta che abbiano valutato la non convenienza della prosecuzione o chiesto ulteriore documentazione.
art. 112 c.p.c.
corrispondenza tra chiesto e pronunciato
La mancata trattazione delle questioni di merito è corretta quando l'appello principale sia dichiarato improseguibile e tali questioni risultino assorbite.
art. 100 c.p.c.
La sopravvenuta dedotta cessazione dell'interesse non può essere esaminata se il giudizio di impugnazione è già precluso dalla declaratoria di improseguibilità per difetto di legittimazione.
art. 375 c.p.c.
trattazione in camera di consiglio
Norma processuale richiamata per la modalità di decisione.
art. 380 bis.1 c.p.c.
procedimento camerale in Cassazione
Norma richiamata per la trattazione e per le conclusioni scritte del pubblico ministero.
art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
contributo unificato aggiuntivo
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
Massime di principio
- La legittimazione processuale suppletiva del fallito a proseguire il giudizio interrotto è eccezionale e presuppone l'inerzia totale degli organi fallimentari; è esclusa quando il curatore abbia mostrato di valutare concretamente la convenienza della prosecuzione, anche solo richiedendo documenti o informazioni aggiuntive.
- La mera riassunzione del giudizio da parte della società fallita non supplisce al difetto di legittimazione processuale se la curatela non è rimasta del tutto disinteressata alla controversia.
- Quando l'impugnazione è dichiarata improseguibile per difetto di legittimazione processuale, le ulteriori questioni di merito restano assorbite e non vi è omessa pronuncia in senso censurabile.
- Le contestazioni che mirano a ottenere una diversa valutazione del materiale istruttorio e dei fatti accertati dal giudice di merito sono inammissibili in sede di legittimità se la motivazione impugnata è congrua e non meramente apparente.
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