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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40966/2023 del 09/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Catanzaro che ha respinto il suo appello avverso il rigetto, da parte del Tribunale di Vibo Valentia, dell'istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere. L'imputazione riguarda la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Il ricorso articolava tre motivi: (i) errata valutazione della testimonianza del maresciallo De Rosa — investigatore principale — che, secondo il ricorrente, escluderebbe la sua partecipazione agli episodi rilevanti e, congiuntamente all'assenza di conversazioni significative, giustificherebbe la revisione del quadro cautelare; (ii) censura della declaratoria di inammissibilità del motivo fondato sull'assoluzione intervenuta, nel frattempo, di altro coimputato (Shkurtaj), sostenendo che tale fatto nuovo, unitamente alla deposizione del De Rosa, avrebbe dovuto essere riesaminato; (iii) vizio di motivazione sulla persistenza delle esigenze cautelari, per avere il Tribunale omesso una valutazione del fattore temporale.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile in tutti i suoi motivi. Primo motivo: inammissibile perché l'istanza ex art. 299 cod. proc. pen. chiedeva solo la sostituzione della misura e non la revisione della gravità indiziaria; inoltre la censura costituiva una rinnovata valutazione di merito della prova testimoniale, non sindacabile in questa sede di legittimità. La Corte ha altresì spiegato che la deposizione del De Rosa riguardava solo parte degli episodi e non risultava decisiva (il ricorrente veniva comunque indicato come "tramite comunicativo"). Secondo motivo: generico e infondato, non dimostrando come l'assoluzione del coimputato avrebbe influito favorevolmente sulla posizione del ricorrente; la sentenza citata non escludeva l'esistenza del gruppo criminale, al più ipotizzava gruppi distinti. Terzo motivo: inammissibile perché introduceva una questione non proposta con l'originaria istanza ex art. 299 (si chiedeva la sostituzione, non la revoca). Per l'inammissibilità è stata applicata la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende, fissata in euro 3.000. Sono stati inoltre disposti gli adempimenti di cancelleria previsti.

Norme richiamate

  • art. 299, cod. proc. pen.

    Il giudizio incidente ex art. 299 è limitato alla richiesta specifica di sostituzione della misura cautelare: non consente di rimettere in discussione la gravità indiziaria o di introdurre nuove questioni relative alla revoca della misura che non siano state espressamente dedotte.

  • art. 616, cod. proc. pen.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del proponente alle spese del procedimento e al pagamento di una somma a favore della Cassa delle ammende; la Corte l'ha applicata fissando l'importo in 3.000 euro, avendo riscontrato manifesta carenza di pregio degli argomenti.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. pr.

    Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la Corte ordina l'inoltro degli atti secondo quanto previsto da tale disposizione.

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Giurisprudenza citata a supporto del principio secondo cui l'inammissibilità del ricorso può comportare l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 616; tenuto conto della responsabilità del proponente nella determinazione della causa d'inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di incidente ex art. 299 cod. proc. pen. il sindacato è limitato alla questione proposta: non è ammesso richiedere la riconsiderazione della gravità indiziaria o delle esigenze cautelari oltre quanto specificamente chiesto.
  • Le censure basate sulla rivalutazione del merito probatorio (ad es. rivalutare una testimonianza per sostenere il venir meno della gravità indiziaria) sono, di norma, inammissibili in sede di legittimità quando mirano a un nuovo esame dei fatti; il controllo della Corte è riservato alla coerenza logica e alla motivazione dell'atto impugnato.
  • L'emergere di un'"assoluzione medio tempore" di un coimputato non incide automaticamente sulla posizione degli altri: occorre dimostrare specificamente il nesso tra tale evento e l'insussistenza degli addebiti relativi al ricorrente.
  • I motivi generici che non illustrano in che modo le circostanze nuove o la prova riesaminata incidano sulla posizione del ricorrente sono destinati all'inammissibilità.
  • Chi propone ricorso deve valutare il rischio di conseguenze economiche e pecuniarie (spese e ammenda) in caso di inammissibilità per carenza di pregio, poiché la Corte può condannare il proponente ai sensi dell'art. 616.

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