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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04684/2024 del 21/02/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce dal rapporto tra un Comune e alcuni avvocati comunali cui, sui compensi professionali liquidati per l'attività svolta, erano state trattenute somme a titolo di contribuzione previdenziale e IRAP. In appello la Corte territoriale aveva in parte accolto le domande di alcuni lavoratori e aveva anche affrontato, in via preliminare, la questione della validità della procura del difensore del Comune, ritenendo legittimo l'affidamento dell'incarico ai sensi dei principi del d.lgs. n. 50/2016. Due gruppi di ricorrenti hanno proposto cassazione: un ricorso principale di una delle avvocatesse comunali e un ricorso incidentale di altri due avvocati comunali. I motivi comuni censuravano soprattutto: la qualificazione delle somme trattenute come credito retributivo soggetto a prescrizione breve anziché come credito restitutorio soggetto a prescrizione decennale; la mancata considerazione del giudicato formatosi in precedenti sentenze favorevoli agli stessi avvocati; l'erronea individuazione del periodo temporale delle trattenute e, per il ricorso incidentale, anche la disciplina del conferimento dell'incarico difensivo al legale esterno del Comune. La ricorrente principale ha inoltre censurato la liquidazione delle spese. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale perché diretto contro una motivazione ritenuta non censurabile nei termini prospettati e, per il resto, ha accolto i motivi centrali di entrambi i ricorsi perché la sentenza impugnata non consentiva di stabilire con precisione i periodi delle trattenute, la natura esatta degli oneri previdenziali, la cadenza delle liquidazioni e gli estremi del giudicato richiamato, impedendo così di applicare correttamente le norme sulla prescrizione e sul giudicato.

La decisione

La Corte ha accolto i primi tre motivi del ricorso principale, ha dichiarato assorbito il quarto; ha dichiarato inammissibile il primo motivo del ricorso incidentale, ha accolto i motivi dal secondo al quinto e ha dichiarato assorbito il sesto. La sentenza di appello è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte di appello in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In sostanza, la Corte ha ritenuto che la motivazione della decisione impugnata fosse insufficiente a consentire la corretta applicazione delle regole su prescrizione e giudicato, perché non chiariva il periodo delle trattenute, la natura dei prelievi e il contenuto del giudicato invocato.

Norme richiamate

  • art. 17 d.lgs. n. 50/2016

    la Corte territoriale aveva escluso la sua applicabilità al patrocinio legale del Comune; in cassazione si prende atto di tale impostazione ma il punto non è decisivo per l'accoglimento principale.

  • art. 4 d.lgs. n. 50/2016

    richiamato quale disciplina di principi per gli affidamenti esclusi; la censura sul punto è stata ritenuta inammissibile perché non colpisce tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata.

  • art. 332 c.p.c.

    nelle cause scindibili la notificazione dell'impugnazione alle altre parti ha funzione di litis denuntiatio e non di vocatio in ius.

  • art. 325 c.p.c.

    richiamato per la decorrenza del termine breve di impugnazione.

  • art. 327 c.p.c.

    richiamato per la decorrenza del termine lungo di impugnazione; decorso il termine, non era necessaria l'ulteriore notifica ai litisconsorti non ricorrenti.

  • art. 2946 c.c.

    è la regola generale della prescrizione decennale, invocata per sostenere che il credito azionato non fosse soggetto a prescrizione breve.

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per la prescrizione quinquennale delle prestazioni periodiche; la sua applicazione dipende dall'esatta qualificazione e cadenza delle somme trattenute.

  • art. 2033 c.c.

    invocato dai ricorrenti per qualificare la domanda come ripetizione di indebito e non come credito retributivo.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 91 c.p.c.

    richiamato in tema di spese di lite, con censura poi assorbita rispetto all'accoglimento principale.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato in relazione all'efficacia del giudicato esterno e al divieto di riesame del punto coperto da decisione definitiva.

  • art. 2935 c.c.

    richiamato per l'individuazione del momento da cui il diritto può essere fatto valere ai fini della prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    richiamato per gli effetti interruttivi della prescrizione.

  • art. 2945 c.c.

    richiamato per la disciplina degli effetti dell'interruzione della prescrizione.

  • art. 2953 c.c.

    richiamato per verificare se il giudicato esterno potesse trasformare il termine prescrizionale ordinario in quello decennale dell'actio iudicati.

  • art. 2999 c.c.

    richiamato nel motivo sulla prescrizione, ma senza specifica autonoma statuizione nel dispositivo.

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro per i motivi di violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    richiamato per il vizio motivazionale, che la Corte limita al solo omesso esame di un fatto storico decisivo e non alla contraddittorietà/insufficienza della motivazione.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    richiamato come parametro delle ipotesi di nullità della sentenza per motivazione mancante o apparente.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    richiamato per il "minimo costituzionale" della motivazione.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione non sono più ammissibili censure di mera contraddittorietà o insufficienza della motivazione di merito; il sindacato è limitato alle ipotesi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile, ovvero all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • Quando la sentenza di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna è idonea da sola a giustificare il decisum, la mancata impugnazione di una di esse rende inammissibili le censure contro le altre per difetto di interesse.
  • Nei giudizi con litisconsorzio facoltativo, la notificazione dell'impugnazione alle parti non impugnate ha funzione meramente informativa; se i termini di impugnazione sono già spirati, non occorre disporre integrazione del contraddittorio.
  • Ai fini della prescrizione di crediti relativi a somme trattenute su compensi professionali, è decisivo individuare con precisione la natura delle trattenute, la loro periodicità e il periodo cui si riferiscono; senza tali dati non è possibile stabilire se operi la prescrizione breve o quella decennale.
  • Quando si invoca un giudicato esterno come ostacolo al riesame di una questione o come titolo per l'actio iudicati, la sentenza deve indicare con precisione estremi e contenuto della precedente decisione, così da consentire il controllo sulla coincidenza del rapporto o del punto fondamentale già accertato.
  • La domanda di ripetizione di somme indebitamente trattenute non può essere correttamente decisa senza qualificare con precisione il credito azionato e il regime prescrizionale applicabile in base alla concreta struttura del rapporto e alla cadenza delle prestazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoPrescrizione

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