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Sentenza

Sentenza n. 2067/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Varese n. 213/2025, depositata e resa pubblica il 03.06.2025, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 808/2023.

Giustizia amministrativa202504323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale ordinario che aveva riconosciuto il beneficio della carta del docente per gli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Varese n. 213/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sul borsellino elettronico del docente l'importo di 500 euro annui per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha allegato né provato l'avvenuto adempimento. È stata inoltre chiesta la condanna al pagamento di un'ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, essendo decorso, dopo la notificazione della sentenza al Ministero, il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Nel merito, ha accertato l'inottemperanza sulla base del giudicato formatosi, della documentazione relativa agli importi dovuti e dell'assenza di deduzioni dell'Amministrazione sull'avvenuto pagamento. Ha quindi ordinato al Ministero di accreditare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza gli importi dovuti, detraendo eventuali pagamenti medio tempore effettuati. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, prevedendo che questi assuma le funzioni su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e provveda entro i successivi 60 giorni. Non è stata accolta la richiesta di astreinte: l'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. consente di escluderla quando risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative; nel caso concreto, la nomina del commissario e l'eccezionale mole del contenzioso seriale sulla carta del docente rendevano la penalità manifestamente iniqua. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 800 euro oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    art. 114, comma 4, lett. e)

    Nel giudizio di ottemperanza il giudice può imporre una penalità di mora, ma deve escluderla quando, valutate concretamente le circostanze, risulti manifestamente iniqua o sussistano altre ragioni ostative.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Il ricorso per l'esecuzione di una condanna pecuniaria dell'amministrazione è procedibile dopo il decorso di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione debitrice.

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato che impone a un'amministrazione il pagamento o l'accredito di una somma determinata, la mancata prova dell'adempimento da parte dell'amministrazione, a fronte della documentazione prodotta dal creditore, giustifica la declaratoria di inottemperanza e l'ordine di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice.
  • Quando l'amministrazione non adempie entro il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, può essere nominato fin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato ad assumere le funzioni su istanza del creditore e a compiere gli atti necessari all'esecuzione del giudicato.
  • La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica: deve essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua, anche considerando l'avvenuta nomina del commissario ad acta e le circostanze organizzative che hanno determinato il ritardo dell'amministrazione.
  • La penalità di mora può risultare manifestamente iniqua quando il ritardo nell'esecuzione sia riconducibile principalmente all'eccezionale mole di contenzioso seriale gravante sull'amministrazione e il giudice abbia già predisposto uno strumento effettivo di esecuzione mediante commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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