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Sentenza

Sentenza n. 1/2026 - Bolzano, Sezione 1

für die Aufhebung des Schreibens des Amtes für Landschaftsplanung vom 13.11.2023, unterzeichnet vom bevollmächtigten Amtsdirektor, mit dem der Antrag des Herrn Walter Demetz auf Teilabbruch, Wiederaufbau und Verlegung von Stall und Scheune mit verkürzter Begründung abgelehnt wurde (Dok. 1).

Giustizia amministrativa202400012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Trentino-Alto Adige - Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di autorizzazione paesaggistica per la demolizione parziale, ricostruzione e spostamento di una stalla e di un fienile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (provincia)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del direttore dell'Ufficio pianificazione paesaggistica che, in forma semplificata, aveva respinto la domanda di autorizzazione paesaggistica relativa alla trasformazione e allo spostamento, a circa dieci metri di distanza, della stalla e del fienile della Schgaguler Schwaige. Il progetto era destinato a consentire l'ammodernamento della stalla, attualmente collocata al piano terra dell'edificio esistente e utilizzata per circa 19 unità di bestiame, nonché la prosecuzione dell'attività agricola e dell'allevamento. Il ricorrente ha dedotto cinque motivi: incompetenza del direttore dell'ufficio, sostenendo che l'art. 67 della legge provinciale n. 9/2018 attribuisse la competenza in via esclusiva e non delegabile al direttore della competente ripartizione; violazione dell'art. 37 della legge provinciale n. 6/2022, ritenendo non consentita la delega di funzioni con rilevanza esterna; illegittimo ricorso al procedimento semplificato e violazione dell'obbligo di comunicare i motivi ostativi; difetto di motivazione; violazione e falsa applicazione delle norme di attuazione del piano paesaggistico territoriale della Seiser Alm, nonché dei principi di buona amministrazione, proporzionalità, parità di trattamento e correttezza dell'istruttoria. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che la disciplina relativa alla costruzione o all'ampliamento delle stalle per proprietari di masi chiusi non fosse applicabile a un'azienda agricola gestita tutto l'anno e che, in assenza di una disciplina specifica, dovessero trovare applicazione le norme provinciali e comunali che consentirebbero la realizzazione di edifici agricoli necessari alla gestione razionale del fondo.

La decisione

Il ricorso è stato respinto integralmente. Quanto al primo motivo, il Tribunale ha ritenuto legittima la delega dal direttore della Ripartizione competente al direttore dell'Ufficio pianificazione paesaggistica. L'art. 67 della legge provinciale n. 9/2018 individua il titolare della funzione, ma non stabilisce un divieto di delega; la previsione è una regola di competenza funzionale, analoga a quella prevista per il sindaco dall'art. 68. La delega trasferisce l'esercizio della funzione, mentre la competenza originaria resta presso l'organo delegante; essa è stata adottata per iscritto e sulla base di una previsione legislativa, risultando quindi rispettato il principio di legalità. L'art. 37 della legge provinciale n. 6/2022, invocato dal ricorrente per escludere la delega delle funzioni con rilevanza esterna, riguarda invece la diversa delega interna di funzioni proprie del direttore dell'ufficio a dipendenti dello stesso ufficio e non è applicabile alla delega dal direttore di ripartizione al direttore d'ufficio. Quanto ai motivi secondo, terzo e quarto, il Tribunale ha ritenuto legittimo il procedimento semplificato previsto dall'art. 4, comma 1, della legge provinciale n. 17/1993. L'inammissibilità era stata accertata sulla base di una valutazione sostanziale e immediata di incompatibilità del progetto con le norme paesaggistiche, poiché il richiedente non era proprietario di un maso chiuso, requisito soggettivo necessario per l'eccezione al divieto edificatorio. In tale procedimento non era dovuta la comunicazione dei motivi ostativi e la motivazione sintetica era sufficiente, avendo indicato il mancato possesso del requisito previsto dalle norme di attuazione del piano della Seiser Alm. Il Tribunale ha inoltre valorizzato la partecipazione di fatto del ricorrente a sopralluoghi e incontri precedenti al diniego. Quanto al quinto motivo, il Tribunale ha applicato l'art. 2 del decreto del Presidente della Giunta provinciale n. 269/1992, che stabilisce un generale divieto di edificazione e di interventi modificativi nel territorio protetto della Seiser Alm, nonché l'art. 4, comma 1, lettera d), numero 1, che prevede una deroga restrittiva per la costruzione e l'ampliamento di stalle destinate alla custodia temporanea del bestiame da parte del proprietario di un maso chiuso. La mancanza del requisito soggettivo impedisce l'accesso alla deroga; essa non rende la disposizione inapplicabile, ma comporta che il progetto resti assoggettato al divieto generale. Anche l'utilizzazione non stagionale della stalla costituisce un ulteriore elemento ostativo, sebbene non decisivo. Il progetto è stato quindi ritenuto incompatibile con la finalità di tutela paesaggistica, anche se funzionale alla gestione agricola annuale. Non è stata ravvisata disparità di trattamento, non essendo stata dimostrata l'identità delle situazioni di fatto e di diritto rispetto ad altri insediamenti. È stata altresì esclusa la possibilità di sollevare una questione di costituzionalità, poiché il divieto discendeva da uno strumento pianificatorio amministrativo non impugnato e non da una disposizione legislativa. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese in favore della Provincia autonoma di Bolzano, liquidate in 3.000 euro oltre accessori di legge; nessuna statuizione sulle spese è stata adottata nei confronti del Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 67 l.p. n. 9/2018

    La landschaftsrechtliche Genehmigung im Zuständigkeitsbereich des Landes ... wird vom Direktor bzw. von der Direktorin von der zuständigen Abteilung Natur, Landschaft und Raumentwicklung erteilt.

    La disposizione individua il titolare della competenza funzionale in materia di autorizzazione paesaggistica provinciale, senza introdurre un divieto di delega.

  • art. 68 l.p. n. 9/2018

    Attribuisce al sindaco la competenza per le autorizzazioni paesaggistiche comunali; la diversa individuazione dell'organo competente non comporta una diversa disciplina della delegabilità.

  • art. 69 l.p. n. 9/2018

    Prevede, per le autorizzazioni di competenza provinciale, l'acquisizione obbligatoria del parere di un organo collegiale e l'applicazione, per quanto compatibile, delle regole procedimentali comunali.

  • art. 37 l.p. n. 6/2022

    Disciplina la delega interna e temporanea di funzioni proprie del direttore dell'ufficio a dipendenti per ragioni di servizio; non si applica alla delega dal direttore di ripartizione al direttore d'ufficio.

  • art. 97 Cost.

    Il principio di legalità dell'azione amministrativa impone che la delega di esercizio di una funzione sia fondata sulla legge e risulti da atto scritto.

  • art. 4, comma 1, l.p. n. 17/1993

    Die Verwaltung schließt ein Verfahren in vereinfachter Form ab, wenn ein Antrag offensichtlich nicht entgegennehmbar, unzulässig, unverfolgbar oder unbegründet ist.

    Consente la definizione semplificata quando l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda risultano evidenti; richiede una motivazione sintetica e comporta l'esonero dalla comunicazione dei motivi ostativi.

  • art. 11-bis l.p. n. 17/1993

    La comunicazione dei motivi ostativi non è dovuta nei procedimenti conclusi legittimamente in forma semplificata ai sensi dell'art. 4, comma 1.

  • art. 2, comma 1, D.P.G.P. n. 269/1992

    Soweit in den folgenden Artikeln nicht anders bestimmt, ist es im Schutzgebiet verboten, Bauwerke, Anlagen oder Infrastrukturen jeglicher Art zu errichten und Eingriffe durchzuführen, die die Gestalt oder Nutzung von Grundflächen verändern oder die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes oder das Landschaftsbild beeinträchtigen.

    Stabilisce un divieto generale di edificazione e di interventi modificativi nel territorio protetto della Seiser Alm, derogabile soltanto nei casi espressamente previsti.

  • art. 4, comma 1, lett. d), n. 1, norme di attuazione del piano paesaggistico territoriale della Seiser Alm

    die Errichtung und Erweiterung von Ställen für die zeitweilige Unterbringung des Viehs, durch den Eigentümer eines geschlossenen Hofes

    Prevede una deroga restrittiva al divieto generale per stalle destinate alla custodia temporanea del bestiame, subordinata al requisito soggettivo della proprietà di un maso chiuso e agli ulteriori requisiti oggettivi.

  • art. 37, comma 2, l.p. n. 9/2018

    Non opera in via sussidiaria quando il piano paesaggistico territoriale disciplina specificamente l'area e il progetto non rientra nella deroga prevista.

Massime di principio

  • Quando una legge attribuisce una funzione amministrativa a uno specifico dirigente, tale previsione costituisce, in assenza di un espresso divieto, una competenza funzionale delegabile; la delega deve avere base legislativa ed essere conferita per iscritto, mentre la competenza originaria resta presso l'organo delegante.
  • Una disposizione che disciplina la delega interna di funzioni proprie del direttore di un ufficio a dipendenti dello stesso ufficio non esclude, di per sé, la distinta delega di esercizio da un dirigente sovraordinato a un dirigente di una struttura subordinata, se quest'ultima trova fondamento nella legge.
  • Il procedimento amministrativo può essere definito in forma semplificata quando l'inammissibilità o l'infondatezza della domanda risultino evidenti da una valutazione sostanziale di incompatibilità del progetto con la disciplina applicabile; in tal caso è sufficiente una motivazione sintetica e non trova applicazione l'obbligo di comunicare preventivamente i motivi ostativi.
  • In un'area sottoposta a un generale divieto di edificazione, le eccezioni previste dal piano paesaggistico devono essere interpretate restrittivamente; il mancato possesso dei requisiti soggettivi od oggettivi non rende l'eccezione inapplicabile, ma impedisce al progetto di beneficiarne e lo assoggetta al divieto generale.
  • La funzionalità di un intervento edilizio alla prosecuzione di un'attività agricola o alla gestione annuale di un'azienda non consente di derogare a un divieto paesaggistico generale quando il progetto non soddisfa le condizioni tassative stabilite dal piano di tutela.
  • La disparità di trattamento può essere riconosciuta soltanto ove siano dimostrate situazioni effettivamente identiche sotto il profilo fattuale e giuridico; la mera esistenza di altri insediamenti o aziende nella medesima area non è sufficiente.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaVincoli e piani paesaggisticiProcedimento elettorale preparatorio
RamiBeni culturali e paesaggioProcedimento amministrativo
IstitutiIncompetenzaPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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