Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5483/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202502971

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Piemonte che aveva dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo e respinto i motivi aggiunti contro il giudizio di non ammissione della studentessa alla classe successiva

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La studentessa, frequentante la classe prima di un liceo nell’anno scolastico 2023/2024, era stata non ammessa alla classe successiva dal Consiglio di classe. I genitori avevano dedotto, in primo grado e poi in appello, la violazione del Piano Triennale dell’Offerta Formativa e della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 3, 33, 34 e 97 Cost., per la mancata o insufficiente attivazione dei corsi di recupero. Avevano inoltre denunciato difetto di motivazione e di istruttoria, contraddittorietà, sproporzione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta e violazione del principio del successo scolastico. In appello hanno sostenuto che il TAR non avesse esaminato adeguatamente le censure sui corsi di recupero, che tali corsi fossero stati insufficienti o assenti in alcune materie, che il voto di matematica fosse stato arrotondato erroneamente per difetto, che non fosse stato adeguatamente motivato il mancato recupero nelle materie di latino e fisica, che la studentessa non avesse ricevuto un’adeguata informazione sui corsi e che il Consiglio di classe avesse considerato soltanto gli elementi negativi del percorso scolastico.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha escluso innanzitutto la violazione degli artt. 34 c.p.a. e 112 c.p.c., rilevando che il TAR aveva esaminato la questione relativa alla previsione e all’adeguatezza dei corsi di recupero. Il liceo aveva attuato le modalità previste dal PTOF: recupero in itinere e durante la pausa didattica, corsi pomeridiani per piccoli gruppi, sportelli S.O.S., assegnazione di lavori individuali e ulteriori attività di supporto. Le attività erano state svolte secondo modalità e tempi ritenuti adeguati, e la studentessa aveva effettivamente partecipato a interventi di recupero nelle discipline insufficienti. La permanenza delle lacune, nonostante la frequenza dei corsi, non dimostra di per sé né la difformità dell’attività dal PTOF né l’insufficienza dell’offerta formativa. Quanto al giudizio di non ammissione, il Collegio ha ritenuto legittima la valutazione globale del Consiglio di classe, fondata sul mancato raggiungimento degli obiettivi minimi, soprattutto in materie caratterizzanti l’indirizzo e propedeutiche agli apprendimenti successivi. La valutazione aveva considerato anche gli aspetti positivi del percorso, ma permanevano gravi carenze in più discipline, non superate neppure mediante le attività di recupero. Le contestazioni relative a singoli voti, incluso l’arrotondamento del voto di matematica, non erano idonee a infirmare il giudizio complessivo. È stata inoltre esclusa la doglianza sulla mancata informazione dei corsi di fisica, poiché il calendario era stato pubblicato sul registro elettronico ed era stato visualizzato dai genitori prima dell’inizio del corso; comunque, tale censura è stata ritenuta inammissibile per carenza di interesse, non potendo incidere sull’esito finale fondato sulla valutazione globale. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima anche la decisione del TAR sulle spese del primo grado e ha compensato le spese del giudizio d’appello.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    sentenza in forma semplificata ex art. 60 cod. proc. amm.

    Il TAR aveva definito il giudizio con sentenza in forma semplificata.

  • art. 34 c.p.a.

    La censura di omessa pronuncia è stata respinta, poiché il TAR aveva esaminato la questione relativa ai corsi di recupero.

  • art. 112 c.p.c.

    Non è stata ravvisata violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • l. 107/2015

    È richiamata quale fonte del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la cui attuazione è stata ritenuta rispettata dall’istituto.

  • art. 1 l. 241/1990

    È stato dedotto il contrasto con i principi generali dell’azione amministrativa, ma il giudice non ha ravvisato illegittimità nel procedimento valutativo scolastico.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il giudizio di non ammissione è stato ritenuto adeguatamente motivato mediante la valutazione globale delle persistenti carenze e del mancato raggiungimento degli obiettivi minimi.

  • art. 3 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti tra i parametri costituzionali dedotti, senza autonoma statuizione di violazione.

  • art. 33 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione all’istruzione, senza autonoma statuizione di violazione.

  • art. 34 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione al diritto all’istruzione e al successo scolastico, senza riconoscimento di una pretesa all’ammissione automatica.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato dai ricorrenti in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità, senza ravvisare vizi dell’azione scolastica.

Massime di principio

  • La mancata permanenza delle lacune scolastiche dopo la frequenza di attività di recupero non dimostra, da sola, né la difformità dei corsi rispetto al Piano dell’Offerta Formativa né l’inadeguatezza della loro attuazione; occorre provare concretamente la mancata attivazione o l’insufficienza organizzativa delle misure previste.
  • Nella valutazione della non ammissione alla classe successiva, il Consiglio di classe può fondare il giudizio su una valutazione globale del percorso dell’alunno, considerando il mancato raggiungimento degli obiettivi minimi e le carenze in discipline caratterizzanti o propedeutiche agli apprendimenti successivi.
  • La non ammissione alla classe successiva non è illegittima per il solo fatto che il Consiglio di classe abbia rilevato anche elementi positivi nel percorso dell’alunno: tali elementi devono essere ponderati insieme alle persistenti carenze e non impongono l’ammissione quando non risultino raggiunti gli obiettivi formativi minimi.
  • Le contestazioni relative a singole votazioni non sono sufficienti a invalidare il giudizio finale di non ammissione quando quest’ultimo sia fondato autonomamente sulla valutazione complessiva del livello di preparazione e sul mancato conseguimento degli obiettivi minimi.
  • Una censura relativa alla carente informazione sui corsi di recupero è priva di interesse quando, anche ove fondata, non sarebbe idonea a incidere sul giudizio finale di non ammissione, basato sulla complessiva preparazione dell’alunno.

Come è indicizzato

MaterieScuolaAppello
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrere

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.