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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46677/2023 del 20/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colombo impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di attenuazione della misura cautelare in carcere (con ricorso ex art. 310 c.p.p.). La difesa lamentava carenza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alle esigenze cautelari (art. 274 lett. c c.p.p.), segnalando in particolare: mancata valutazione di un luogo diverso (altra Regione) proposto per scontare gli arresti domiciliari; valutazione acritica della personalità dell'indagato (definito come incline a violare le regole impostegli); e omissione di ogni valutazione sull'adeguatezza della misura carceraria, nonché mancato esame delle possibilità di attenuazione previste dal comma 3-bis dell'art. 275 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente inammissibile. Ha confermato che il Tribunale di merito aveva motivato correttamente il rigetto dell'appello cautelare rilevando l'esistenza di un giudicato cautelare e la persistenza della presunzione relativa di pericolosità ai sensi dell'art. 275, comma 3 c.p.p. Il Tribunale aveva inoltre considerato i rapporti duraturi e consistenti dell'indagato con la cosca Santapaola-Ercolano e ritenuto insufficiente il trasferimento in altra Regione a prevenire il rischio di reiterazione, dato che alcune condotte non dipendono dal contesto territoriale. Perciò la difesa non ha assolto all'onere di fornire prova contraria dell'attenuazione del rischio. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; l'atto è stato inviato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Fondamento procedurale dell'appello proposto avverso la misura cautelare; usato come base per la richiesta di sostituzione della misura in carcere.

  • art. 274, lett. c, cod. proc. pen.

    Censura invocata dal ricorrente (mancanza di motivazione o manifesta illogicità). La Corte ha ritenuto che la difesa abbia contestato l'esito decisorio senza dimostrare un vizio concreto del percorso logico-motivazionale.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità sociale e di adeguatezza della misura carceraria in presenza di gravi indizi; la decisione ha ritenuto applicabile tale presunzione e che fosse onere della difesa fornire prova contraria della sua attenuazione.

  • art. 275, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Previsione che consente l'attenuazione della misura se emergono elementi concreti di riduzione della pericolosità. La Corte ha osservato che la difesa non ha allegato elementi idonei a far valere tale attenuazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Norma sulla concorso di persone nel reato; richiamata per inquadrare la fattispecie contestata (concorso nei reati).

  • art. 416-bis cod. pen.

    Delitto di associazione di tipo mafioso; la natura mafiosa dei reati contestati ha inciso sulla valutazione della pericolosità e sull'adeguatezza della misura cautelare.

  • art. 94, comma 1-ter, cod. proc. pen.

    Riferimento formale per gli adempimenti di cancelleria successivi alla pronuncia.

Massime di principio

  • Se esiste un giudicato cautelare e opera la presunzione relativa di pericolosità (art. 275, comma 3), la difesa deve produrre elementi concreti e specifici per dimostrare l'attenuazione del rischio: mere argomentazioni astratte o proposte generiche (es. indicazione di un domicilio in altra Regione) spesso non sono sufficienti.
  • La proposta di esecuzione della misura domiciliare in luogo diverso dal contesto della commissione dei reati può essere insufficiente quando le condotte contestate non dipendono dal territorio (es. attività di finanziamento, usura, organizzazione di compiti all'interno dell'associazione).
  • La valutazione della personalità e dei rapporti dell'indagato con il gruppo criminale (durata e consistenza dei legami) è centrale nella determinazione della pericolosità e può giustificare il mantenimento della custodia cautelare.
  • Per far valere un vizio motivazionale ai sensi dell'art. 274 lett. c è necessario dimostrare incongruenze o lacune specifiche nel percorso logico-motivazionale del giudice, non limitarsi a contestare l'esito finale.
  • Misure alternative più efficaci per il convincimento del giudice sono prove di concreto distacco dal contesto criminoso (documentabili e verificabili), misure di controllo rafforzate (es. obblighi specifici, limiti di comunicazione, strumenti di controllo), e documentazione che attesti cambiamenti oggettivi nella condotta.
  • L'onere probatorio grava sulla difesa quando si tratta di superare la presunzione di pericolosità: occorrono elementi probatori e non solo dichiarazioni di buona condotta.

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