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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 13467/2020 del 02/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cessionario)

La controversia

Una banca, quale cessionaria del credito IVA di una società ammessa a concordato preventivo, ha impugnato il diniego parziale di rimborso, determinato dall'opposizione in compensazione di un credito tributario dell'Agenzia delle Entrate verso la società cedente. La Commissione tributaria provinciale di Brescia aveva dichiarato inammissibile il ricorso; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, con sentenza depositata il 12 ottobre 2015, lo aveva ritenuto ammissibile perché il rimborso parziale implicava un diniego, ma lo aveva respinto nel merito, applicando l'art. 1248, secondo comma, c.c. e considerando rilevante la data di notifica della cessione. La banca ha proposto quattro motivi: (1) violazione della disciplina concorsuale della compensazione prevista dagli artt. 56 e 169 L. fall., sostenendo che l'anteriorità dei crediti va stabilita in base alla loro insorgenza e alla data di apertura della procedura, non alla notifica della cessione; (2) omessa pronuncia sulla dedotta esdebitazione conseguente all'omologazione del concordato; (3) violazione dell'onere della prova, perché l'esistenza del debito tributario anteriore sarebbe stata ritenuta provata sulla base di meri estratti contabili; (4) erronea ammissione della compensazione, poiché il credito erariale anteriore sarebbe stato incluso e pagato secondo la proposta concordataria e non sarebbe più opponibile per effetto dell'esdebitazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo: nel concordato preventivo la compensazione è regolata dagli artt. 56 e 169 L. fall. e va verificata considerando il momento genetico dei crediti rispetto all'apertura della procedura; la data di notifica della cessione non consente di applicare, in luogo della disciplina concorsuale, le regole ordinarie dell'art. 1248, secondo comma, c.c. Il principio enunciato riguarda il rimborso di un credito IVA formatosi durante la procedura: l'Amministrazione può opporre crediti sorti dopo l'apertura, mentre non può opporre crediti sorti prima. La sentenza regionale è stata cassata sul punto. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura formulata come violazione dell'art. 2697 c.c. contestava in realtà la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito. Il secondo e il quarto motivo sono stati dichiarati assorbiti, poiché il giudice del rinvio deve preliminarmente accertare quando siano sorti i crediti contrapposti; solo all'esito sarà possibile valutare la loro estraneità alla proposta concordataria e l'eventuale effetto esdebitatorio, riferito ai crediti anteriori. Rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, sezione staccata di Brescia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • artt. 56 e 169 L. fall.

    Deve, pertanto, ritenersi che non vi sia contrasto nella giurisprudenza di legittimità sul punto, per cui va affermato il seguente principio di diritto: “nel caso in cui, in materia di concordato preventivo, l’imprenditore concordante o suoi aventi causa chiedano il rimborso di un credito IVA formatosi durante lo svolgimento della procedura concorsuale, l’amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti che siano sorti successivamente all’apertura della procedura medesima, mentre al contrario – non può opporre in compensazione crediti formatisi in epoca precedente l’apertura della procedura, stante il principio richiamato dalla L. Fall., artt. 56,169, applicabile anche ai crediti erariali”.

    Nel concordato preventivo la compensazione dei crediti erariali è soggetta alla disciplina concorsuale: per opporre in compensazione un credito dell'Amministrazione conta che esso sia sorto dopo l'apertura della procedura quando il credito IVA chiesto a rimborso si è formato durante la procedura; un credito erariale anteriore all'apertura non è opponibile in compensazione.

  • art. 1248, secondo comma, c.c.

    La sentenza impugnata, nella parte in cui ha affermato che la compensazione operi a termini dell’art. 1248 c.c., comma 2, secondo le regole del diritto comune, non si è attenuta al suddetto principio di diritto e va cassata.

    Quando ricorre la disciplina concorsuale della compensazione nel concordato preventivo, non si applica in sua sostituzione la regola ordinaria dell'art. 1248, secondo comma, c.c. che attribuisce rilievo alla notifica della cessione.

  • art. 2697 c.c.

    La censura, invocando la violazione dell’art. 2697 c.c., tende in realtà a dedurre supposte carenze nella delibazione e nella individuazione del materiale probatorio, valutazioni che spettano al giudice del merito (Cass., Sez. Lav., 7 giugno 2013, n. 14463), essendo consolidato nella giurisprudenza della Corte che il principio del libero convincimento è situato interamente sul piano dell’apprezzamento di merito, pertanto insindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), salvo che si deduca che il giudice del merito abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o abbia disatteso, valutandole secondo prudente apprezzamento, prove legali (Cass., VI, 17 gennaio 2019, n. 1229).

    La denuncia di violazione dell'onere della prova non può essere usata per ottenere in Cassazione una nuova valutazione della sufficienza o del peso delle prove; tali valutazioni appartengono al merito, salvo che siano dedotti i specifici vizi indicati dalla Corte, come l'uso di prove non introdotte dalle parti o la disattesa di prove legali.

Massime di principio

  • Nel concordato preventivo, la compensazione disciplinata dagli artt. 56 e 169 L. fall. richiede di collocare l'insorgenza dei crediti contrapposti rispetto alla data di apertura della procedura; la successiva maturazione dei requisiti di liquidità ed esigibilità non esclude la compensazione se il fatto genetico di entrambi i crediti è anteriore.
  • Quando il credito IVA chiesto a rimborso si è formato durante il concordato preventivo, l'Amministrazione finanziaria può opporre in compensazione crediti sorti dopo l'apertura della procedura, ma non crediti sorti prima; la regola opera anche per i crediti erariali e per gli aventi causa del debitore concordatario.
  • La disciplina concorsuale della compensazione prevale sulle regole di diritto comune relative alla cessione del credito: la data di notificazione della cessione non sostituisce il criterio concorsuale fondato sul momento di insorgenza dei crediti.
  • La contestazione dell'apprezzamento delle prove svolto dal giudice di merito non integra, di per sé, violazione dell'art. 2697 c.c. e non consente una rivalutazione del materiale probatorio in sede di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiConcordato preventivoProve
RamiTributiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

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