Cassazione Penale, Sentenza n. 22289/2023 del 23/05/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava la conferma della condanna per reati connessi alla detenzione e all'uso di armi (pistola cal. 9x21 e fucile doppietta cal.12 con canne segate, detenzione di munizioni, e lo sparo in luogo abitato). I motivi principali erano: 1) difetto di motivazione della Corte territoriale circa l'applicazione del principio di assorbimento del reato di detenzione di arma comune da sparo (capo a) in quello di detenzione di arma clandestina (capo b); 2) violazione del divieto di reformatio in peius e omessa rideterminazione della pena in conseguenza dell'affermato assorbimento, con mancata espunzione del segmento di pena corrispondente in sede di continuazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia fornito alcuna argomentazione a sostegno della sua affermazione sull'assorbimento tra reati: il mero silenzio della sentenza di primo grado non giustifica la conclusione che il principio sia stato applicato. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e ha rinviato per nuovo giudizio, ad altra sezione della Corte d'appello di Roma, affinché si ridetermini la pena tenendo conto della regola di cui all'art. 597, comma 4, c.p.p. (diminuzione della pena quando è accolto l'appello dell'imputato in ordine a un reato concorrente). Le statuizioni di condanna sostanziali restano confermate salvo diversa determinazione nel nuovo giudizio sulla pena. Il Procuratore generale aveva chiesto l'inammissibilità del ricorso, richiesta respinta implicitamente dalla decisione di merito.
Norme richiamate
art. 597, comma 4, codice di procedura penale
Quando è accolto l'appello dell'imputato in ordine ad una circostanza aggravante o ad un reato concorrente, la pena è corrispondentemente diminuita.
Va ridotta la pena quando l'appello dell'imputato ottiene il riconoscimento di una circostanza che attenua il trattamento sanzionatorio (es. assorbimento/parziale esclusione di un reato concorrente); la Corte d'appello, avendo riconosciuto un'assorbimento, era tenuta a rideterminare la pena riducendola in proporzione
principio del divieto della reformatio in peius
La Corte richiama implicitamente il principio che l'appello del condannato non può determinare un peggioramento della sua posizione; in questo caso l'omessa diminuzione della pena dopo aver riconosciuto l'assorbimento configurava un profilo di illegittimità rispetto alla tutela del ricorrente
Massime di principio
- Il silenzio della motivazione di primo grado non può essere assunto automaticamente come applicazione di un principio giuridico (es. assorbimento): il giudice che afferma un effetto giuridico deve motivarlo esplicitamente
- Se in sede di gravame si riconosce l'assorbimento o la non concorrenza di un reato, il giudice deve rideterminare la pena eliminando il segmento di pena corrispondente; la mancata rideterminazione integra vizio da annullare
- L'accoglimento dell'appello dell'imputato su un reato concorrente impone l'applicazione dell'art. 597, comma 4, c.p.p.: riduzione corrispondente della pena
- La Corte di merito che modifica la qualificazione giuridica delle condotte deve esprimere chiaramente i calcoli relativi a continuazione e aumenti, per consentire il controllo di legittimità
- In presenza di carenze motivazionali significative relative al computo della pena, la Cassazione tende ad annullare solo la parte relativa alla determinazione della pena e a rinviare per nuovo giudizio, mantenendo ferme le statuizioni di condanna base salvo diversa determinazione
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