Cassazione Civile, Ordinanza n. 34664/2021 del 16/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il ricorrente aveva promosso davanti alla Corte d'appello una domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001, deducendo l'eccessiva durata di un fallimento aperto nei suoi confronti nel 1995 e ancora pendente alla data della domanda. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo, assumendo una durata ragionevole del fallimento di sei anni e liquidando un importo parametrato su un 'moltiplicatore' annuo crescente. Con opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 il ricorrente contestava la quantificazione, ma l'opposizione era rigettata. In cassazione deduceva, con il primo motivo, violazione degli artt. 2 e 2-bis L. n. 89/2001, dell'art. 12 preleggi e di norme CEDU, lamentando che la Corte territoriale avesse quantificato i moltiplicatori annui senza considerare i parametri legali e le limitazioni ai diritti fondamentali derivanti dallo status di fallito; con il secondo motivo deduceva omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte non avesse valutato le sue deduzioni e la documentazione prodotta, in particolare la certificazione del decesso della madre, elemento che, se considerato, avrebbe mostrato ulteriori pregiudizi economici derivanti dal ritardo nella chiusura del fallimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la scelta del moltiplicatore annuo ex art. 2-bis L. n. 89/2001 rientri nel prudente apprezzamento del giudice di merito e sia censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione oggi residuato nell'art. 360, n. 5, c.p.c. Ha escluso che la motivazione del decreto impugnato fosse apparente o affetta da anomalia motivazionale, osservando che la Corte d'appello aveva dato conto dell'assenza di elementi specifici idonei a giustificare una liquidazione maggiore e del fatto che le limitazioni connesse allo status di fallito sono comuni a tutti i soggetti sottoposti a procedura concorsuale, salvo peculiari situazioni personali. Ha inoltre chiarito che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico e non la mancata valutazione di deduzioni difensive o il cattivo apprezzamento delle prove; la censura sulla certificazione del decesso della madre è stata quindi ritenuta non ammissibile nel paradigma invocato. In conseguenza del rigetto, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore del Ministero. La Corte ha anche precisato che il giudizio di equa riparazione non è soggetto a contributo unificato, con esclusione dell'applicazione del raddoppio del contributo.
Norme richiamate
art. 2 L. n. 89/2001
norma richiamata come base del diritto all'equa riparazione per irragionevole durata del processo.
art. 2-bis L. n. 89/2001
attribuisce al giudice di merito la determinazione dell'indennizzo e del 'moltiplicatore' annuo tra minimo e massimo previsti, secondo il prudente apprezzamento e i parametri più significativi del caso concreto.
art. 5-ter L. n. 89/2001
prevede l'opposizione avverso il decreto reso sulla domanda di equa riparazione.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è stato invocato per denunciare la violazione di legge sulla quantificazione dell'indennizzo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di censurare la mancata valutazione di deduzioni difensive o il cattivo apprezzamento delle prove.
art. 375, n. 5, c.p.c.
richiamato per la proposta di manifesta infondatezza del ricorso.
art. 380-bis, comma 1, c.p.c.
richiamato per la fissazione dell'adunanza camerale.
art. 12 preleggi
richiamato tra le norme asseritamente violate dal ricorrente.
art. 6, par. 1, CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sulla durata irragionevole del processo.
art. 8 CEDU
richiamato dal ricorrente a sostegno della censura sui diritti fondamentali incisi dal ritardo processuale.
art. 1, Prot. 1, CEDU
richiamato dal ricorrente in relazione alla lesione patrimoniale derivante dalla protrazione del fallimento.
art. 32, Prot. 4, CEDU
richiamato dal ricorrente tra le disposizioni convenzionali asseritamente incise.
art. 132, n. 4, c.p.c.
richiamato per delimitare l'anomalia motivazionale rilevante come violazione costituzionalmente rilevante.
art. 10 d.P.R. n. 115/2002
sancisce che il giudizio di equa riparazione ex L. n. 89/2001 non è soggetto a contributo unificato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
ritenuto inapplicabile, poiché il giudizio Pinto non è soggetto a contributo unificato.
Massime di principio
- In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, la determinazione del 'moltiplicatore' annuo ex art. 2-bis L. n. 89/2001 è rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito, che deve selezionare i parametri di valutazione più significativi nel caso concreto entro i limiti minimi e massimi di legge.
- In cassazione, la scelta del moltiplicatore e la quantificazione dell'indennizzo sono censurabili solo nei ristretti limiti del vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c., non essendo sufficiente una mera diversa valutazione del merito.
- Il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non la mancata considerazione di argomentazioni difensive o il cattivo apprezzamento di prove documentali.
- Non ricorre motivazione apparente quando il giudice di merito esplicita in modo intellegibile le ragioni per cui ritiene congrua la liquidazione, anche affermando che, salvo situazioni personali specifiche e non comuni, le limitazioni derivanti dallo status di fallito sono comuni a tutti i soggetti sottoposti a procedura concorsuale.
- Per la liquidazione dell'indennizzo da irragionevole durata di un fallimento, può ritenersi congrua una misura annua in linea con quella normalmente riconosciuta per giudizi amministrativi di durata ultradecennale, rapportata approssimativamente a euro 500 annui.
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