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Sentenza

Sentenza n. 6045/2026 - Roma, Sezione 1

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti: - del d.P.R. 23.04.2025, notificato in data 13.05.2025 e pubblicato in G.U. in data 27.05.2025, con il quale si è disposto lo scioglimento del Consiglio Comunale di Caserta e la nomina di una Commissione Straordinaria per la gestione provvisoria per 18 mesi, ai sensi dell'art. 143 d.lgs. n. 267/2000; - della relazione del Ministro dell'Interno, in data 10.4.2025 (prot. n. 9980 del 9.5.2025), allegata al d.P.R. 23.4.2025; - della deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 18.4.2025, non conosciuta; - della relazione del Prefetto di Caserta 21.3.2025, con la quale si è proposta l'applicazione della misura straordinaria, prevista dall'art. 143 del d.lgs. 267/2000; - ove occorra, ancora, del parere del Comitato Provinciale dell'Ordine e della Sicurezza Pubblica del 17.3.2025, non conosciuto; - ove e per quanto occorra, inoltre, del decreto con il quale il Ministero dell'Interno ha conferito al Prefetto di Caserta delega per l'esercizio dei poteri di accesso, ai sensi dell'art. 1 co. 4 d.l. n. 629/82, non conosciuto; - del decreto del Prefetto di Caserta del 7.8.2024, inoltre, con il quale si è nominata la Commissione ispettiva ed è stato disposto l'accesso degli organi di verifica presso il Comune di Caserta, non conosciuto; - del provvedimento del Prefetto di Caserta del 29.10.2024, con il quale si è disposta la proroga della Commissione di Accesso per ulteriori tre mesi, non conosciuto; - della relazione conclusiva della Commissione di Accesso del 6.2.2025, non conosciuta; - di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e conseguenziali, ivi compresi, i verbali e le relazioni della Commissione di Accesso e delle Forze dell'Ordine, non conosciuti.

Giustizia amministrativa202507318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: d.P.R. 23 aprile 2025 di scioglimento del Consiglio comunale di Caserta e nomina della commissione straordinaria, nonché gli atti presupposti, tra cui la relazione prefettizia e la proposta ministeriale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato lo scioglimento del Consiglio comunale ai sensi dell’art. 143 d.lgs. 267/2000, deducendo: violazione e falsa applicazione della norma ed eccesso di potere per assenza di elementi concreti, univoci e rilevanti di collegamento o condizionamento mafioso; travisamento dei fatti e difetto di istruttoria per omessa considerazione di elementi a discarico e delle misure correttive adottate dall’ente; contraddittorietà tra relazione prefettizia e proposta ministeriale e contraddittorietà interna delle motivazioni; violazione del principio di proporzionalità; lesione del contraddittorio e del diritto di difesa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost. I motivi aggiunti hanno ulteriormente contestato il quadro indiziario e la valutazione delle misure di discontinuità e prevenzione adottate dal Comune. In particolare, il ricorrente ha sostenuto che le indagini penali non avessero confermato la matrice mafiosa del sostegno elettorale, che alcuni clan fossero dissolti, che non vi fosse un rapporto tra imprese controindicate e amministrazione, che le irregolarità negli affidamenti non fossero riferibili personalmente al sindaco e che fossero state adottate misure di self-cleaning, quali l’azzeramento della giunta, la gestione in house dei rifiuti, la revoca di un bando e il trasferimento della gestione dei servizi sociali.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti, ritenendoli infondati. Ha qualificato lo scioglimento ex art. 143 d.lgs. 267/2000 come misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria, diretta a prevenire il condizionamento mafioso dell’attività dell’ente; pertanto, non è necessario un accertamento penale definitivo né la configurabilità di responsabilità personali degli amministratori. La legittimità della misura va valutata sulla base di un quadro complessivo e sinergico di elementi indiziari concreti, univoci e rilevanti, secondo il criterio del “più probabile che non”, senza esame atomistico dei singoli episodi. Il Collegio ha ritenuto integrati sia l’elemento soggettivo, costituito dai collegamenti diretti o indiretti tra amministratori e soggetti vicini alla criminalità organizzata, sia l’elemento oggettivo, costituito dalle anomalie dell’azione amministrativa e dalla compromissione dell’imparzialità e del buon andamento dell’ente. Sono stati valorizzati il sostegno elettorale proveniente da esponenti dei clan, i rapporti tra amministratori e soggetti controindicati, la ricorrente presenza di imprese ritenute contigue alla criminalità negli affidamenti pubblici, i contatti finalizzati alla predisposizione di una gara “cucita” sulle capacità di una determinata RTI, l’uso disinvolto degli affidamenti diretti e delle proroghe nei servizi socio-assistenziali, la mancata verifica della permanenza dei requisiti antimafia durante l’esecuzione di lavori pubblici e la reiterata attribuzione di incarichi strategici a un dirigente coinvolto in procedimenti penali, senza adeguata motivazione sull’omessa rotazione. Il fatto che talune condotte non integrassero reati mafiosi, che il ricorrente non fosse personalmente imputato per alcuni fatti, o che fossero state adottate misure correttive non ha escluso la rilevanza preventiva del quadro indiziario. Le misure correttive, inoltre, non impongono un bilanciamento tra meriti e demeriti della gestione comunale e non impediscono di rilevare il condizionamento in specifici settori. Le censure di violazione degli artt. 3 e 97 Cost. sono state respinte perché la decisione non è risultata manifestamente irragionevole, illogica o incoerente. È stata respinta anche la censura sul contraddittorio, poiché gli elementi a discarico risultavano esaminati e la Commissione di accesso aveva svolto un’istruttoria ritenuta ampia e puntuale. Il ricorrente è stato condannato a rifondere alle amministrazioni statali, in solido, euro 3.000 oltre accessori; le spese sono state compensate nei rapporti con le altre parti.

Norme richiamate

  • art. 143 d.lgs. 267/2000

    concreti, univoci e rilevanti elementi

    La disposizione consente lo scioglimento degli organi elettivi quando un quadro complessivo di elementi indiziari evidenzi collegamenti o condizionamenti mafiosi idonei a compromettere la libera determinazione, l’imparzialità e il buon andamento dell’ente. La misura ha natura preventiva e cautelare, non sanzionatoria, e non richiede un accertamento penale definitivo o specifiche responsabilità personali degli amministratori.

  • art. 3 Cost.

    Il provvedimento di scioglimento non viola l’obbligo di ragionevolezza e coerenza motivazionale quando si fonda su un quadro indiziario complessivo plausibile e adeguatamente valutato.

  • art. 97 Cost.

    La misura dissolutoria è compatibile con i principi di buon andamento e imparzialità quando è diretta a fronteggiare una compromissione dell’attività amministrativa derivante da collegamenti o condizionamenti mafiosi.

  • art. 16, comma 1, lett. l-quater, d.lgs. 165/2001

    La reiterata attribuzione di incarichi dirigenziali strategici a un dirigente coinvolto in procedimenti penali, senza specifica motivazione sull’omessa rotazione, può costituire elemento sintomatico della compromissione dell’imparzialità amministrativa ai fini dell’art. 143 TUEL.

  • art. 1, comma 53, l. 190/2012

    Per lavori rientranti nelle attività individuate dalla disposizione, la mancata verifica della permanenza della posizione antimafia e dell’iscrizione nella white list durante l’esecuzione dell’appalto può assumere rilievo quale indice di elusione della prevenzione antimafia.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La norma è richiamata quale base per l’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle persone indicate nella sentenza.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    La norma è richiamata, unitamente all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità degli interessati mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Lo scioglimento degli organi elettivi di un ente locale ai sensi dell’art. 143 d.lgs. 267/2000 è una misura cautelare e preventiva, non sanzionatoria; può quindi essere adottato senza un accertamento penale definitivo e anche in assenza di specifiche responsabilità personali degli amministratori, purché emerga un quadro oggettivo di compromissione dell’ente.
  • Ai fini dell’art. 143 d.lgs. 267/2000, la valutazione deve considerare congiuntamente l’elemento soggettivo dei collegamenti o condizionamenti tra amministratori e criminalità organizzata e l’elemento oggettivo delle anomalie amministrative idonee a dimostrare l’alterazione della volontà dell’ente e la compromissione di imparzialità e buon andamento.
  • La verifica giurisdizionale sullo scioglimento per infiltrazione mafiosa deve applicare il criterio del “più probabile che non” e valutare gli indizi globalmente e sinergicamente, senza atomizzarli; anche la presenza di imprese contigue alla criminalità negli affidamenti pubblici può costituire elemento sintomatico del condizionamento dell’ente.
  • L’adozione di misure correttive o di discontinuità da parte dell’amministrazione comunale non rende di per sé illegittimo lo scioglimento e non impone di bilanciare i risultati positivi della gestione con le criticità rilevate, poiché il condizionamento mafioso può riguardare soltanto determinati settori e coesistere con provvedimenti utili alla collettività.
  • La reiterata attribuzione di incarichi dirigenziali strategici a soggetti coinvolti in indagini o destinatari di misure cautelari, senza adeguata motivazione sull’omessa rotazione, può integrare un elemento oggettivo di compromissione dell’imparzialità dell’ente rilevante ai fini dello scioglimento ex art. 143 TUEL.

Come è indicizzato

MaterieScioglimento dei consigli comunaliInterdittiva e informazione antimafiaRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoEnti locali e organizzazione amministrativa
SottomateriePresupposti e indizi dell'infiltrazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaDifetto di istruttoriaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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