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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24252/2023 del 06/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha convalidato il provvedimento del Questore ai sensi dell'art. 6 L. 401/1989, imponendo per 8 anni il divieto di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione presso la Questura due volte nelle giornate delle partite della A.S. Lucchese 1905 (anche fuori casa e per incontri amichevoli). Si lamentano: carenza di motivazione e violazione dell'art. 6 L.401/89 circa la necessità, proporzionalità e adeguatezza del doppio obbligo di comparizione, irragionevolezza dell'obbligo per partite amichevoli e difficoltà di conoscenza della loro programmazione, nonché violazione degli artt. 3 e 10 L.241/1990 e eccesso di potere per difetto di considerazione del principio di gradualità della sanzione e della congruità della durata di 8 anni rispetto a un episodio meramente estemporaneo.

La decisione

La Corte ha ritenuto il primo motivo parzialmente fondato: ha ritenuto congrua la imposizione generale dell'obbligo di presentazione in ragione di un grave episodio (pugno a un tifoso) e precedenti analoghi, ma ha rilevato carenza di motivazione specifica con riferimento all'obbligo di presentazione doppia per le partite disputate in trasferta (mancata valutazione della distanza, tempi e proporzionalità del doppio obbligo rispetto alla finalità di tenerlo lontano dagli eventi). Ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'estensione alle partite amichevoli, richiamando la giurisprudenza che ammette l'estensione purché gli incontri siano previamente programmati e pubblicizzati e quindi determinabili. Il terzo motivo (eccesso di potere/gradualità) è stato ritenuto infondato nella parte generale. Conseguentemente l'ordinanza è stata annullata limitatamente all'obbligo di presentazione per le partite disputate in trasferta e la causa è rinviata al tribunale di Lucca, ufficio GIP, per nuovo esame su tale profilo.

Norme richiamate

  • Legge 13 dicembre 1989, n. 401

    La disposizione autorizza provvedimenti del Questore di prevenzione per le manifestazioni sportive; il GIP, nella convalida, deve motivare sulla necessità, proporzionalità e adeguatezza delle misure e, in particolare, sull'opportunità di imporre obblighi di comparizione ripetuti

  • Legge 7 agosto 1990, n. 241

    Richiamati i principi del buon andamento e dell'obbligo di adeguata motivazione dell'attività amministrativa; la valutazione del GIP deve tener conto della gradualità e proporzionalità della misura rispetto alla condotta contestata

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità

    Corte Cost. n.512/2002; Cass. SS.UU. n.44273/2004; Cass. Sez. 6 n.19511/2016 e altre pronunce citate

    Costante orientamento secondo cui il GIP deve motivare specificamente la congruità dell'obbligo di comparizione multipla e la determinabilità, per il destinatario, delle manifestazioni cui si riferisce il provvedimento (anche con riguardo a incontri 'amichevoli' purché programmati e pubblicizzati)

Massime di principio

  • Il GIP che convalida un provvedimento questorile ex art. 6 L.401/89 deve motivare in modo specifico sulla necessità, proporzionalità e adeguatezza delle modalità imposte, specie quando prevedono obblighi ripetuti di comparizione
  • L'obbligo di presentazione per partite in trasferta richiede una valutazione concreta della compatibilità tra modalità temporali/di luogo (distanze, tempi di spostamento) e finalità del provvedimento; se manca questa motivazione, tale parte del provvedimento può essere annullata
  • L'estensione delle misure anche agli incontri 'amichevoli' è ammissibile solo quando tali incontri sono preventivamente programmati e pubblicizzati in modo tale da essere determinabili con certezza dal destinatario; incontri occasionali o non pubblicizzati non giustificano l'obbligo
  • La durata e la gravità della misura devono rispettare il principio di gradualità: la presenza di precedenti e la gravità del fatto (es. aggressione fisica) possono giustificare misure più severe, ma occorre comunque motivazione specifica per la durata e le modalità
  • In caso di carenza motivazionale limitata ad aspetti particolari (es. obbligo per le trasferte), la Corte è propensa ad annullare solo la parte viziata e rinviare il resto al GIP per nuovo esame, non a disporre l'annullamento integrale

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