Sentenza n. 489/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia n. 821/2024, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso n. 2799/2019 R.G. proposto da Ucchino Marisa e Seminara Graziella.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia n. 821/2024, che aveva annullato la determina comunale di ricalcolo dell'oblazione e degli oneri concessori relativi al condono edilizio
Esito
Favorevole al resistente (proprietarie immobiliari)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la quantificazione dell'oblazione e degli oneri concessori per una domanda di condono presentata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 724/1994, relativa al mutamento, senza opere, della destinazione d'uso di un complesso già legittimamente realizzato come agricolo-produttivo per la lavorazione dell'uva e successivamente utilizzato come complesso commerciale in zona urbanistica E. Il Comune sosteneva che l'abuso dovesse essere ricondotto alla tipologia 3 della tabella allegata alla legge n. 47/1985, trattandosi di cambio d'uso in difformità dal titolo edilizio e dalle previsioni urbanistiche, con incidenza sugli indici di edificabilità e sui volumi urbanisticamente rilevanti. Il TAR aveva invece ritenuto applicabile la tipologia 4, relativa anche alle opere che abbiano determinato un mutamento di destinazione d'uso. Il Comune ha impugnato tale statuizione con un unico motivo, deducendo l'erronea qualificazione dell'abuso e la conseguente erronea determinazione dell'oblazione.
La decisione
Il CGARS ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha rilevato che la tabella allegata alla legge n. 47/1985 individua tipologie di abuso autonome e puntualmente determinate. Nel caso concreto, il fabbricato e le opere originarie erano stati realizzati in conformità alle concessioni edilizie e alle successive varianti; l'istanza di condono riguardava esclusivamente il successivo mutamento di destinazione d'uso da agricola a commerciale, realizzato senza opere e senza variazione dei volumi o delle superfici assentiti. Applicando l'art. 2, comma 53, della legge n. 662/1996, qualificato come norma di interpretazione autentica e quindi applicabile anche a vicende anteriori alla sua entrata in vigore, il mutamento di destinazione d'uso, con o senza opere e anche se difforme dalle previsioni urbanistiche, rientra nella tipologia 4 della tabella, ai fini della determinazione dell'oblazione. Il giudice ha inoltre escluso che eventuali opere interne funzionali al cambio d'uso potessero ricondurre l'abuso alla tipologia 1, non comportando esse variazioni dei volumi o delle superfici originariamente autorizzati. È stata ritenuta generica l'ulteriore prospettazione difensiva del Comune, anche a prescindere dal divieto di integrazione postuma della motivazione. Il Comune è stato condannato al pagamento delle spese del grado, liquidate in euro 3.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 39 l. 724/1994
Disciplina il condono edilizio cui si riferiva la domanda e rinvia alla tabella allegata alla legge n. 47/1985 per il calcolo dell'oblazione.
Tabella allegata alla l. 47/1985
“opere realizzate in difformità dalla licenza edilizia o concessione che non comportino aumenti della superficie utile o del volume assentito; opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 31, lettera d), della legge n. 457 del 1978, realizzate senza licenza edilizia o concessione o in difformità da essa; opere che abbiano determinato mutamento di destinazione d’uso”
La tipologia 4 comprende il mutamento di destinazione d'uso e costituisce una categoria autonoma ai fini della quantificazione dell'oblazione.
art. 2, comma 53, l. 662/1996
È qualificato come norma di interpretazione autentica, applicabile retroattivamente, secondo cui il mutamento di destinazione d'uso con o senza opere, anche se difforme dalle previsioni urbanistiche, rientra nella tipologia 4 della tabella allegata alla legge n. 47/1985.
art. 31 l. 47/1985
Richiamato in relazione alla disciplina originaria del condono edilizio e alle tipologie di abuso della tabella allegata.
art. 10 l.r. 37/1985
Invocato dal Comune con riferimento al regime ordinario dei mutamenti di destinazione d'uso; il giudice lo ha ritenuto non decisivo, poiché la controversia riguardava il sistema speciale del condono.
Massime di principio
- Ai fini della quantificazione dell'oblazione nel condono edilizio, il mutamento di destinazione d'uso di un fabbricato già legittimamente realizzato, quando costituisce l'unico abuso contestato, rientra nella tipologia 4 della tabella allegata alla legge n. 47/1985, anche se il mutamento è difforme dalle previsioni urbanistiche.
- L'art. 2, comma 53, della legge n. 662/1996 ha natura di norma di interpretazione autentica e si applica anche alle vicende anteriori alla sua entrata in vigore, chiarendo che il mutamento di destinazione d'uso può essere ricondotto alla tipologia 4 della tabella allegata alla legge n. 47/1985 sia quando avvenga senza opere sia quando avvenga con opere.
- La qualificazione dell'abuso ai fini dell'oblazione deve riferirsi all'effettiva fattispecie oggetto della domanda di condono: se il fabbricato è stato già realizzato conformemente al titolo edilizio e il condono riguarda soltanto il cambio d'uso, non è corretto ricondurre l'abuso a una tipologia relativa alla realizzazione di opere edilizie difformi che abbiano inciso su volumi o superfici.
- Eventuali opere interne funzionali al mutamento di destinazione d'uso non giustificano la riconduzione dell'abuso a una tipologia più onerosa quando non abbiano comportato variazioni dei volumi o delle superfici originariamente assentiti.
- Nel procedimento di condono edilizio, la disciplina speciale della qualificazione dell'abuso e della determinazione dell'oblazione prevale sulle disposizioni concernenti il regime ordinario dei titoli necessari per il mutamento di destinazione d'uso.
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