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Sentenza

Sentenza n. 1013/2026 - Genova, Sezione 2

per l’annullamento del provvedimento del Dirigente del Settore 5° -OMISSIS-, comunicato in pari data, concernente dichiarazione di inefficacia delle SCIA edilizie nn. -OMISSIS- e della Segnalazione Certificata di Agibilità presentata il 9/6/21 e annullamento degli atti comunali del 7/4/21, del 24/5/21 e del 22/6/21, e di tutti gli atti del procedimento presupposti, preparatori, connessi e conseguenti.

Giustizia amministrativa202200364

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento comunale del 6 maggio 2022 di dichiarazione di inefficacia di due SCIA edilizie e della segnalazione certificata di agibilità, con annullamento degli atti comunali di positivo riscontro delle stesse

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui il Comune, richiamando una precedente sentenza del TAR Liguria, ha dichiarato inefficaci le SCIA relative a lavori per l’insediamento di un poliambulatorio specialistico e diagnostico e la segnalazione certificata di agibilità, annullando anche gli atti comunali precedentemente adottati di positivo riscontro. Con il primo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 31, 34 e 88 c.p.a. e dell’art. 19 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti, travisamento, illogicità, difetto di istruttoria e motivazione, sostenendo che il Comune avesse erroneamente ritenuto vincolante la precedente sentenza, la quale si sarebbe limitata ad accertare l’illegittimità del silenzio comunale imponendo il riesame. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, ha dedotto la violazione degli artt. 34 e 88 c.p.a. e ulteriori vizi di eccesso di potere, sostenendo che la portata della sentenza fosse limitata alla mancata indicazione, nella documentazione progettuale, della strumentazione tecnologica da installare nei due cavedii. Il condominio controinteressato ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per omessa notifica ai cinque proprietari delle unità immobiliari, ritenuti controinteressati necessari, e per difetto di interesse, sostenendo che il provvedimento comunale fosse meramente riproduttivo della precedente statuizione giudiziale. Nel merito ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha prescisso dall’eccezione di inammissibilità relativa alla mancata notifica ad alcuni controinteressati e ha rigettato il ricorso nel merito. Ha ritenuto che il provvedimento comunale non fosse un atto meramente esecutivo della precedente sentenza, ma utilizzasse la decisione come motivazione per relationem in relazione alla carenza delle SCIA quanto alla natura della strumentazione tecnologica da installare. Il Comune, dopo avere verificato l’impossibilità di superare la circostanza ostativa individuata dal TAR, ha riesercitato correttamente il proprio potere, annullando gli atti comunali che avevano accertato la legittimità degli interventi segnalati. È stato quindi respinto il primo motivo, poiché l’amministrazione aveva regolarmente rinnovato l’esercizio del potere, e il secondo, poiché la ricorrente non aveva contestato l’effettiva portata ostativa delle carenze documentali riscontrate. La società ricorrente è stata condannata al pagamento di 2.000 euro, oltre accessori di legge, in favore del condominio controinteressato; nulla è stato disposto sulle spese nei rapporti con il Comune non costituito.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    La disciplina della SCIA è richiamata nel contesto della contestazione della dichiarazione comunale di inefficacia delle segnalazioni; il giudice ha ritenuto legittimo l’intervento comunale a fronte delle carenze documentali ostative accertate.

  • art. 31 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla portata della precedente pronuncia e agli effetti dell’obbligo di provvedere, senza che il giudice ne fornisse una specifica interpretazione autonoma.

  • art. 34 c.p.a.

    Richiamato con riguardo agli effetti conformativi della precedente sentenza; il giudice ha riconosciuto che l’amministrazione dovesse riesercitare il potere tenendo conto della circostanza ostativa individuata in giudizio.

  • art. 88 c.p.a.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla portata della motivazione e del decisum della precedente sentenza, senza una specifica interpretazione autonoma ulteriore.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione dell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti per la tutela dei diritti o della dignità degli interessati.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle parti.

Massime di principio

  • Quando una sentenza amministrativa impone il riesercizio del potere indicando una specifica carenza ostativa, l’amministrazione può adottare un nuovo provvedimento motivato per relationem alla sentenza, purché proceda a una rinnovata valutazione e verifichi la persistente impossibilità di superare quella carenza; il nuovo atto non è meramente esecutivo del giudicato, ma costituisce esercizio rinnovato del potere amministrativo.
  • L’effetto conformativo di una sentenza che accerta l’illegittimità dell’inerzia amministrativa può vincolare il successivo riesercizio del potere limitatamente agli aspetti ostativi concretamente individuati nella motivazione della pronuncia.
  • In una controversia contro un nuovo provvedimento adottato in riesercizio del potere, la censura relativa all’erronea portata conformativa della precedente sentenza non è fondata quando l’amministrazione abbia effettivamente riesaminato la situazione e il ricorrente non contesti la sostanziale rilevanza ostativa della carenza documentale posta a base del nuovo atto.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziSCIA e liberalizzazioniEfficacia ed esecuzione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di istruttoriaDifetto di motivazione

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