Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 1879/2026 - Firenze, Sezione 3

per l'annullamento - del provvedimento n. DN2022/0002 in data 29.03.2022, notificato in data 31.03.2022, con prot. n. 13390/2022 a firma del Dirigente del Settore Tecnico – Servizio Urbanistica ed Edilizia Privata del Comune di San Giuliano Terme, avente ad oggetto “diniego di sanatoria – art. 31 DPR 6 giugno 2001, n. 380 e art. 196 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65- Oggetto: richiesta di accertamento di conformità ai sensi dell'art. 209 della L.R. 10 novembre 2014, n. 65 – presentata il 23.11.2021 prot. gen. 45669 Pratica Edilizia n. 2021/1256”; nonché, ove occorrer possa e in parte qua: - dell'art. 37 delle NTA del POC del Comune di San Giuliano Terme, - degli artt. 11 e 12 del Piano Strutturale del Comune di San Giuliano Terme; - del Piano delle Ville del Comune di San Giuliano Terme; - delle tavole cartografiche del Piano Strutturale e del POC relative all'individuazione e localizzazione cartografica della zonizzazione dell'immobile di proprietà della ricorrente, nella parte in cui assoggetta integralmente il medesimo come area di invariante strumentale; nonché di ogni atto preparatorio, presupposto, inerente, conseguente e/o comunque connesso anche non cognito, ed in particolare: - dello sconosciuto verbale di sopralluogo del 15.10.2019; ove occorrer possa e per mero tuziorismo - dell'ingiunzione di demolizione e ripristino dello stato originario dei luoghi n. 4 del 23 febbraio 2021, notificata successivamente, la demolizione delle opere asseritamente abusive realizzate sull'immobile sito in San Giuliano Terme, Loc. Gello, Via Di Signano n. 1.

Giustizia amministrativa202200724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di accertamento di conformità relativo a una piscina e a un locale di servizio, con richiamo all’efficacia dell’ordine di demolizione precedentemente emanato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria di Villa Ravano e del parco annesso, ha impugnato il diniego del 29 marzo 2022 sull’istanza di accertamento di conformità presentata il 23 novembre 2021 per una piscina e un locale di servizio, contestando anche le norme e le tavole urbanistiche che assoggettavano a tutela come invariante strutturale l’intero complesso. Con i primi due motivi ha sostenuto che la tutela riguardasse soltanto l’edificio storico e non il parco, denunciando irragionevolezza e sproporzione della pianificazione e illegittimità derivata del diniego. Con il terzo motivo ha contestato che il rigetto della sanatoria potesse far riacquistare efficacia all’ordine di demolizione del 23 febbraio 2021, già oggetto di un precedente giudizio concluso con improcedibilità e di una misura cautelare d’appello. Con il quarto motivo ha censurato la qualificazione della piscina e del locale come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire, sostenendo la natura pertinenziale delle opere e la possibilità di realizzare piscine in zona agricola. Con il quinto ha dedotto che il concetto di restauro scientifico non fosse definito dalla pianificazione e andasse ricondotto al restauro e risanamento conservativo, comprensivo degli impianti necessari all’uso della struttura ricettiva. I motivi sesto e settimo, diretti contro l’ordine di demolizione, lamentavano, rispettivamente, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento e vizi di istruttoria, presupposti e motivazione, nonché contraddittorietà e travisamento.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e condannato la società a pagare al Comune 3.000 euro, oltre oneri riflessi. Ha respinto i primi due motivi: la disciplina regionale delle invarianti strutturali tutela caratteri territoriali e relazioni tra elementi, non necessariamente beni isolati; la lettura coordinata del Piano Strutturale, delle sue rappresentazioni cartografiche, dello Statuto dei luoghi e del POC consente quindi di ricomprendere nella tutela anche il contesto ambientale della villa, incluso il parco. Ha respinto il terzo motivo: il precedente ricorso contro l’ordine di demolizione era stato dichiarato improcedibile e la misura cautelare d’appello aveva cessato i propri effetti con la sentenza conclusiva; inoltre, la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sospende, ma non estingue, l’efficacia dell’ordine, che riacquista piena efficacia quando l’istanza è respinta, senza necessità di un nuovo ordine. Il quarto motivo è stato ritenuto infondato, oltre che diretto a riproporre una contestazione dell’ordine di demolizione già definita nel precedente giudizio: la legge regionale assoggetta a permesso di costruire le piscine che comportano trasformazione permanente del suolo inedificato, anche se pertinenziali e a uso privato. Il quinto motivo è stato respinto perché il richiamo al restauro e risanamento conservativo dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001, orientato alle esigenze d’uso, non è assimilabile al restauro scientifico richiesto dalla disciplina di tutela delle invarianti; la piscina, inoltre, è un intervento per il quale la legge regionale richiede il permesso di costruire. I motivi sesto e settimo sono stati dichiarati inammissibili: le censure contro l’ordine di demolizione avrebbero dovuto essere proposte tempestivamente nel precedente giudizio e non possono essere nuovamente introdotte, in violazione del ne bis in idem processuale.

Norme richiamate

  • art. 5 l.r. Toscana 65/2014

    L’individuazione delle invarianti strutturali riguarda l’intero territorio, comprese le sue parti degradate. Salvo espressa disciplina dello strumento della pianificazione territoriale, l’individuazione delle invarianti strutturali non costituisce un vincolo di non modificabilità del bene ma il riferimento per definire le condizioni di trasformabilità.

    L’individuazione delle invarianti non comporta di per sé un divieto assoluto di modifica: fornisce il riferimento per stabilire le condizioni di trasformabilità e richiede di riconoscere e tutelare i caratteri e le relazioni costitutive del patrimonio territoriale.

  • artt. 11 e 12 NTA del Piano Strutturale del Comune di San Giuliano Terme

    Anche tale norma, sebbene di non felicissima formulazione in quanto nel suo ultimo capoverso parla solo di “edifici”, in realtà si riferisce anche a “complessi ed aree” che possono essere ritenute significative, cui la disposizione nel suo complesso si riferisce.

    Le norme di piano vanno lette considerando il loro contenuto complessivo e le rappresentazioni cartografiche: la tutela delle ville come invarianti può comprendere anche complessi e aree del contesto ambientale, non soltanto l’edificio isolato.

  • art. 37 NTA del POC del Comune di San Giuliano Terme

    Come si vede, l’aspetto relazionale è assai presente e posto al centro anche di tale sistema di azioni sulle ville storiche classificate come invarianti strutturali, atteso che questo livello di pianificazione enuncia la propria finalità quale quella di individuare la “compatibilità fra le esigenze di tutela e conservazione dei singoli manufatti e del relativo contesto ambientale, e le diverse ipotesi di utilizzo da parte di soggetti pubblici e privati”.

    La disciplina delle ville storiche come invarianti considera unitariamente i manufatti e il relativo contesto ambientale; la tutela non è quindi limitata alla sola consistenza materiale dell’edificio.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    Diversamente da quanto previsto in materia di condono, nel caso di istanza di accertamento di conformità non vi è alcuna regola che determini la cessazione dell’efficacia dell’ordine di demolizione i cui effetti sono, quindi, meramente sospesi fino alla definizione del procedimento ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001...

    La presentazione dell’istanza di accertamento di conformità sospende temporaneamente l’efficacia dell’ordine di demolizione, ma non lo estingue; se l’istanza è respinta, l’ordine riacquista efficacia senza necessità di una nuova ingiunzione.

  • art. 134, comma 1, lett. m), l.r. Toscana 65/2014

    Al riguardo va, innanzitutto, chiarito, che detto provvedimento repressivo, a suo tempo impugnato dalla società davanti a questo TAR, è rimasto indenne dalla richiesta pronunzia di annullamento, atteso che quel ricorso è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

    La disposizione regionale assoggetta a permesso di costruire le piscine e gli impianti sportivi che comportano una trasformazione permanente del suolo inedificato, anche quando siano destinati a uso pertinenziale privato.

  • art. 3, comma 1, lett. e.1), d.P.R. 380/2001

    Prescindendo dalla inammissibilità del motivo, che pretende di riproporre l’impugnazione contro dell’ordinanza di demolizione n. 4 del 23.02.2021, consumatasi con la definizione del giudizio n.r.g. 489/2021 conclusosi con la sentenza del 26 maggio 2022, n. 724, recante dichiarazione di improcedibilità del ricorso, il mezzo si palesa infondato, atteso che -come già preannunziato dal Tribunale nell’ordinanza che aveva respinto l’istanza cautelare della ricorrente nel giudizio appena richiamato- l’art. 134, comma 1, lett. m), della L.R. n. 65/2014 assoggetta al rilascio del permesso di costruire “le piscine nonché gli impianti sportivi, ancorchè ad uso pertinenziale privato, comportanti la trasformazione permanente del suolo inedificato.

    La qualificazione edilizia delle opere è stata risolta, per la piscina in questione, applicando la specifica previsione regionale che richiede il permesso di costruire per le piscine comportanti trasformazione permanente del suolo, anche se pertinenziali.

  • art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Quanto alla questione definitoria proposta nel motivo, poi, non persuade l’assimilazione del “restauro scientifico” a quello di cui all’art. 3 primo comma lettera c) del DPR n. 380\2001, che privilegia -come fatto palese- le “esigenze dell’uso” intese come utilizzazione pratica attuale (anche economica) e non la tutela del valore individuato alla luce dei parametri di cui all’art. 5 comma 3 della legge regionale n. 65\2014.

    Il restauro e risanamento conservativo disciplinato dalla norma statale, orientato anche alle esigenze d’uso, non coincide con il restauro scientifico imposto dalla pianificazione per la tutela delle invarianti, che deve essere calibrato sulla conservazione dei valori territoriali tutelati.

Massime di principio

  • Le invarianti strutturali non sono necessariamente beni individuali isolati: quando la legge e gli strumenti urbanistici tutelano caratteri territoriali e relazioni tra elementi, la disciplina può estendersi al complesso e al contesto ambientale della villa, secondo la lettura coordinata delle norme e delle tavole di piano.
  • La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità sospende l’efficacia dell’ordine di demolizione preesistente, ma non ne determina l’estinzione; respinta l’istanza, l’ordine riacquista efficacia senza che l’amministrazione debba emetterne uno nuovo.
  • Le piscine che comportano la trasformazione permanente del suolo inedificato sono soggette a permesso di costruire anche quando siano pertinenziali e destinate a uso privato, se così dispone la specifica disciplina regionale.
  • Il restauro scientifico previsto dagli strumenti di pianificazione per le invarianti strutturali non è automaticamente assimilabile al restauro e risanamento conservativo dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. 380/2001: il primo è orientato alla tutela dei valori e delle relazioni che qualificano l’invariante, mentre il secondo considera anche le esigenze pratiche d’uso dell’organismo edilizio.
  • Le censure contro un ordine di demolizione non possono essere riproposte in un successivo giudizio contro il diniego di sanatoria, quando avrebbero dovuto essere tempestivamente dedotte nel giudizio precedente relativo all’ordine stesso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniPiani regolatori e varianti
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorio
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiEccesso di poterePrincipio di legalità e tipicitàDecadenza e tardività

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.