Cassazione Penale, Sentenza n. 13027/2022 del 06/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e, non essendovi i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito (non risultando con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
ricorso per cassazione con cui si deduceva nullità della sentenza impugnata in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio in relazione al reato contestato (art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice della strada) commesso il 13/05/2015. In sede di cassazione è stato rilevato d'ufficio che nel frattempo era intervenuta la causa estintiva del reato per prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari a cinque anni; il ricorso è stato ritenuto ammissibile e non manifestamente infondato.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice della strada
indica il reato contestato al ricorrente (guida in stato di alterazione/violenze con le specifiche aggravanti/forme previste dalle lettere e commi indicati); la Corte si limita a richiamare la norma come oggetto dell'accusa, senza rivederne il contenuto sostanziale
art. 129 cod. proc. pen.
la Corte applica il principio secondo cui, una volta instaurato valido rapporto processuale di impugnazione, il giudice di legittimità può rilevare e dichiarare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (qui la prescrizione) maturate dopo la sentenza impugnata; inoltre richiama il comma 2 che consente la pronuncia assolutoria di merito solo se l'insussistenza del fatto risulta con evidenza dagli atti, condizione non verificatasi nel caso
Massime di principio
- Se, dopo la sentenza impugnata e durante il procedimento di impugnazione, interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità può rilevarla d'ufficio e dichiarare la non punibilità.
- Quando la causa estintiva sopravviene dopo la sentenza impugnata e sussiste valido rapporto processuale di impugnazione, è possibile l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato.
- La Corte non può pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., salvo che l'insussistenza del fatto sia palese ed emergente dagli atti; in assenza di ciò si procede all'annullamento per estinzione del reato.
- Il mero dedursi di nullità relative alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio non impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio sopravvenute cause estintive; quindi, chi impugna deve comunque valutare il rischio che il giudizio si concluda per prescrizione sopravvenuta.
- In situazioni simili è importante verificare i termini di prescrizione applicabili e le date rilevanti (data del fatto, sentenze di merito, impugnazioni) perché la maturazione della prescrizione dopo la sentenza può determinare l'estinzione del reato anche se la decisione di merito non è stata favorevole al ricorrente.
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