Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13027/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

la Corte ha rilevato d'ufficio l'intervenuta causa estintiva per prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata e, non essendovi i presupposti per una pronuncia assolutoria di merito (non risultando con evidenza dagli atti l'insussistenza del fatto), ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente perché il reato è estinto per prescrizione.

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

ricorso per cassazione con cui si deduceva nullità della sentenza impugnata in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio in relazione al reato contestato (art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice della strada) commesso il 13/05/2015. In sede di cassazione è stato rilevato d'ufficio che nel frattempo era intervenuta la causa estintiva del reato per prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione pari a cinque anni; il ricorso è stato ritenuto ammissibile e non manifestamente infondato.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, codice della strada

    indica il reato contestato al ricorrente (guida in stato di alterazione/violenze con le specifiche aggravanti/forme previste dalle lettere e commi indicati); la Corte si limita a richiamare la norma come oggetto dell'accusa, senza rivederne il contenuto sostanziale

  • art. 129 cod. proc. pen.

    la Corte applica il principio secondo cui, una volta instaurato valido rapporto processuale di impugnazione, il giudice di legittimità può rilevare e dichiarare d'ufficio cause di non punibilità sopravvenute (qui la prescrizione) maturate dopo la sentenza impugnata; inoltre richiama il comma 2 che consente la pronuncia assolutoria di merito solo se l'insussistenza del fatto risulta con evidenza dagli atti, condizione non verificatasi nel caso

Massime di principio

  • Se, dopo la sentenza impugnata e durante il procedimento di impugnazione, interviene una causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità può rilevarla d'ufficio e dichiarare la non punibilità.
  • Quando la causa estintiva sopravviene dopo la sentenza impugnata e sussiste valido rapporto processuale di impugnazione, è possibile l'annullamento senza rinvio della sentenza per estinzione del reato.
  • La Corte non può pronunciare un'assoluzione di merito ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., salvo che l'insussistenza del fatto sia palese ed emergente dagli atti; in assenza di ciò si procede all'annullamento per estinzione del reato.
  • Il mero dedursi di nullità relative alla responsabilità o al trattamento sanzionatorio non impedisce alla Corte di rilevare d'ufficio sopravvenute cause estintive; quindi, chi impugna deve comunque valutare il rischio che il giudizio si concluda per prescrizione sopravvenuta.
  • In situazioni simili è importante verificare i termini di prescrizione applicabili e le date rilevanti (data del fatto, sentenze di merito, impugnazioni) perché la maturazione della prescrizione dopo la sentenza può determinare l'estinzione del reato anche se la decisione di merito non è stata favorevole al ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.