Sentenza n. 834/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro n.1887/2025 del 16/07/2025, munita di formula esecutiva il 18/07/2025 e notificata il 21/07/2025, avverso la quale non è stato proposto nei termini ricorso in appello, con conseguente passaggio in giudicato della stessa, con il conseguente obbligo per il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, di corrispondere alla ricorrente il relativo risarcimento corrispondente a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, pari ad euro 2.562,00 mensili, oltre interessi dalla sentenza al saldo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice giudiziale)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 1887/2025, notificata al Ministero il 21 luglio 2025 e non impugnata nei termini. La sentenza aveva liquidato un risarcimento pari a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto, quantificata in euro 2.562,00 mensili, oltre interessi dalla sentenza al saldo. Il Ministero non ha eseguito il titolo, nonostante fosse decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni. La ricorrente ha quindi dedotto l'inottemperanza dell'amministrazione al giudicato civile.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, accertando l'esistenza di un giudicato civile notificato all'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, termine applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Poiché non era contestata l'omessa esecuzione, il Ministero è stato ordinato a pagare alla ricorrente le somme liquidate dal giudice ordinario, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione competente, anch'egli tenuto a provvedere entro 60 giorni dalla segnalazione della ricorrente. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di funzioni connesse ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. La sentenza è stata trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio in ragione della ritenuta serialità delle inottemperanze ministeriali e dei possibili maggiori oneri per l'Erario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza al giudicato.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni, si applica anche al giudizio di ottemperanza.
d.m. 55/2014
I parametri forensi sono stati utilizzati per la liquidazione delle spese, ridotta in ragione della semplicità e serialità dell'attività difensiva e dell'assimilabilità del giudizio al processo di esecuzione.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza civile passata in giudicato nei confronti di una pubblica amministrazione, purché sia previamente decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996.
- Accertata l'inottemperanza a un giudicato civile recante una condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme liquidate dal giudice della cognizione entro un termine assegnato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Quando le funzioni di commissario ad acta sono affidate a un dirigente o funzionario pubblico e risultano connesse ai compiti istituzionali dell'amministrazione di appartenenza, il relativo compenso è compreso nella retribuzione già percepita e non costituisce un ulteriore onere da liquidare.
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