Sentenza n. 179/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento della delibera del 28 novembre 2024 con la quale l’A.n.a.c. ha disposto l’annotazione nel Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 della risoluzione del contratto di appalto avente ad oggetto il “servizio di verifica, manutenzione e collaudo dei mezzi mobili e fissi di gestione, rilevazione, allarme ed estinzione installati presso gli edifici di competenza dell’Amministrazione Provinciale di Belluno” - CIG 9343655407.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera ANAC di annotazione nel Casellario informatico della risoluzione di un contratto di appalto per gravi inadempienze dell’appaltatore
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato la delibera ANAC deducendo, in primo luogo, la violazione dell’art. 17 del regolamento ANAC sul Casellario e dei principi di efficacia, tempestività e buon andamento, poiché il procedimento di annotazione, avviato il 6 maggio 2024 e concluso il 28 novembre 2024, sarebbe stato definito oltre il termine di 180 giorni, senza una formale sospensione ulteriore rispetto ai periodi necessari per acquisire le osservazioni dell’impresa e i chiarimenti e la documentazione della stazione appaltante. La ricorrente ha sostenuto che tale termine dovesse ritenersi perentorio, anche in ragione del pregiudizio arrecato dall’annotazione alla reputazione professionale e alla possibilità di stipulare contratti pubblici. In secondo luogo, ha dedotto la violazione dell’art. 3 della l. 241/1990, dell’art. 213, comma 10, del d.lgs. 50/2016 e degli artt. 8, comma 2, lettera b), e 17, comma 2, del regolamento ANAC, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, travisamento dei fatti, carenza dei presupposti, sproporzione e lesione dei principi di buon andamento, parità di trattamento e imparzialità. In particolare, ha contestato che la stazione appaltante avesse inviato le comunicazioni relative alla risoluzione contrattuale a un indirizzo PEC diverso da quello utilizzato dall’impresa, sostenendo che tale vizio della procedura di risoluzione si riflettesse sull’annotazione. ANAC ha eccepito la natura non sanzionatoria ma dichiarativa e di pubblicità-notizia dell’annotazione, il carattere ordinatorio del termine di 180 giorni e la completezza dell’istruttoria, rilevando che l’indirizzo PEC utilizzato dalla Provincia risultava riconducibile all’impresa anche in ragione delle risposte provenienti dal medesimo indirizzo.
La decisione
Il ricorso è stato accolto per il primo motivo. Il TAR ha precisato che l’annotazione nel Casellario non ha natura sanzionatoria, ma ha ritenuto comunque perentorio il termine di 180 giorni previsto dall’art. 17 del regolamento ANAC, sulla base di un’interpretazione teleologico-sistematica. La pubblicazione della notizia è infatti subordinata alla sua utilità per le stazioni appaltanti e tale utilità presuppone l’attualità dell’informazione. Il rispetto del termine tutela inoltre la certezza delle situazioni giuridiche dell’operatore economico e la sua possibilità di programmare l’attività imprenditoriale, evitando che il potere di annotazione resti esercitabile oltre un termine prestabilito. Nel caso concreto il procedimento è durato 206 giorni. Anche detraendo 18 giorni per l’acquisizione di osservazioni, chiarimenti e documentazione, il termine è stato superato di 8 giorni. Il Collegio ha escluso che uno sforamento, anche minimo, possa essere considerato irrilevante: ammettere una tolleranza temporale introdurrebbe una mobilità e un’incertezza incompatibili con la certezza dei rapporti giuridici e con l’autovincolo posto dall’Autorità. È stata inoltre respinta l’argomentazione secondo cui il nuovo modello regolamentare, relativo alle annotazioni direttamente effettuate dalle stazioni appaltanti, avrebbe reso irrilevante il termine applicabile al procedimento disciplinato dal d.lgs. 50/2016. Le ulteriori censure sono state assorbite perché l’accoglimento del primo motivo ha assicurato alla ricorrente la massima utilità conseguibile. La delibera di annotazione è stata annullata. Il TAR ha tuttavia ricordato che l’annullamento per tardività non elimina, ove ne persistano i presupposti, l’obbligo dell’operatore economico di dichiarare alle stazioni appaltanti il fatto rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 17 del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici, approvato con delibera n. 861/2019 e modificato con delibera n. 721/2020
salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all’art. 16
Il termine di 180 giorni per la conclusione del procedimento di annotazione è perentorio, anche se l’annotazione non ha natura sanzionatoria, perché la sua utilità presuppone l’attualità della notizia e il termine tutela la certezza delle situazioni giuridiche dell’operatore economico.
art. 16, comma 4, del Regolamento ANAC per la gestione del Casellario informatico
Prevede le ipotesi di sospensione del termine di conclusione del procedimento; nel caso concreto sono stati computati 18 giorni per l’acquisizione di osservazioni, chiarimenti e documentazione.
art. 213, comma 10, d.lgs. 50/2016
Attribuisce rilievo alla pubblicazione nel Casellario delle notizie utili sugli illeciti professionali degli operatori economici; tale finalità di utilità della notizia richiede che l’annotazione intervenga entro un termine ragionevole e prestabilito.
art. 80, comma 5, lettera c), d.lgs. 50/2016
La rilevanza delle notizie ai fini della valutazione dell’affidabilità dell’operatore economico è, di regola, inversamente proporzionale alla loro risalenza nel tempo; i fatti antecedenti al triennio non possono essere valutati.
art. 91, commi 3 e 4, d.lgs. 36/2023
Per le gare soggette al nuovo codice, l’obbligo dell’operatore economico di segnalare alle stazioni appaltanti i fatti rilevanti ai fini della valutazione dell’affidabilità permane ove ne sussistano i presupposti, anche dopo l’annullamento di un’annotazione tardiva.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato in relazione all’obbligo di motivazione e alla contestata insufficienza dell’istruttoria, ma il relativo motivo è stato assorbito.
art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte interessata.
Massime di principio
- Il termine di 180 giorni previsto dal regolamento ANAC per la conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informatico è perentorio, anche quando l’annotazione ha natura dichiarativa o di pubblicità-notizia e non sanzionatoria.
- La perentorietà del termine di annotazione deriva dall’esigenza di assicurare l’attualità e l’utilità della notizia per le stazioni appaltanti, nonché la certezza delle situazioni giuridiche e la programmabilità dell’attività dell’operatore economico.
- Il superamento del termine regolamentare di conclusione del procedimento determina l’illegittimità dell’annotazione anche quando lo sforamento sia minimo, poiché non è consentita una tolleranza temporale non prevista che renda mobile e incerto il termine al quale l’Autorità si è autovincolata.
- L’annullamento dell’annotazione per tardiva conclusione del procedimento non esonera l’operatore economico dall’obbligo di dichiarare alle stazioni appaltanti il fatto rilevante ai fini della valutazione dell’affidabilità, ove persistano i presupposti sostanziali per tale valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 25/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 26/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 27/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 28/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 29/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 7 gen 2026Sentenza n. 30/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →