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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27529/2023 del 23/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per detenzione e porto di arma. Il ricorrente deduceva violazione degli artt. 187 e 192 c.p.p. e vizio di motivazione sul capo C) (detenzione arma), sostenendo che il reato di porto già giudicato davanti al Tribunale di Palermo assorbesse quello di detenzione perché la pistola sarebbe stata portata e non previamente detenuta, quindi unica condotta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha riaffermato il principio secondo cui il porto illegale assorbe la detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e vi sia prova che l'arma non fosse stata precedentemente detenuta; l'onere di allegazione della contemporaneità grava sull'imputato. Nel caso di specie la motivazione di merito (descrizione del prelievo dell'arma dal cofano dell'auto, riposizionamento in tasca e caratteristiche dell'arma non facilmente reperibile) non è risultata manifestamente illogica e non è stato fornito dal difensore elemento probatorio sufficiente a dimostrare la contemporaneità, per cui non è stata ritenuta sussistente l'assorbimento. Perciò il ricorso è stato inammissibile e non si è proceduto alla declaratoria della prescrizione invocata dalle parti. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 187 c.p.p.

    Norma processuale menzionata nella doglianza; la Corte non ravvisa violazione procedurale riconoscibile nei motivi di ricorso esposti.

  • art. 192, commi 1 e 2 c.p.p.

    art. 192, comma 1 e 2 c.p.p.

    Richiamata dal ricorrente per contestare la motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione di merito non fosse manifestamente illogica e che il ricorrente non avesse assolto all'onere di allegazione previsto dalla giurisprudenza.

  • art. 81, 2° comma c.p.

    Norma sul cumulo/continuazione delle pene; applicata in relazione alla continuazione fra le condotte contestate e pregressa sentenza irrevocabile.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito)

    art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n.137 (convertito con legge 18/12/2020 n.176)

    Richiamato in relazione alla mancata richiesta di discussione orale e alle richieste scritte del Sostituto Procuratore generale; contesto normativo sul procedimento in Cassazione.

  • art. 157 e art. 160 c.p.

    Norme sulla prescrizione; utilizzate per il calcolo del termine prescrizionale e per la valutazione della richiesta di rilevare l'intervenuta prescrizione.

  • art. 129 c.p.p.

    Norma che consente la declaratoria di cause di non punibilità; la Corte ha ricordato che, se il ricorso è inammissibile, non si forma valido rapporto di impugnazione e non è possibile rilevare ex officio cause di non punibilità (quindi non è stata pronunciata la prescrizione).

Massime di principio

  • Il reato di porto illegale assorbe quello di detenzione solo se la detenzione è iniziata contestualmente al porto e vi sia prova che l'arma non era stata in precedenza detenuta; in assenza di prova, si presume la normale anteriorità della detenzione rispetto al porto.
  • L'onere di allegazione circa la contemporaneità delle due condotte grava sull'imputato: se non allega e non prova che detenzione e porto sono coincidenti, il giudice di merito può ritenere autonome le condotte.
  • Quando la motivazione di merito descrive elementi fattuali concreti (es. prelievo dell'arma da un cofano, successivo occultamento in indumento, arma non facilmente reperibile), la Suprema Corte richiede argomentazioni specifiche e non annulla per motivazione insufficiente se la ricostruzione appare logica e coerente.
  • Se il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile non si forma un rapporto di impugnazione valido e, per consolidata giurisprudenza, il giudice di legittimità non può rilevare o dichiarare cause di non punibilità (es. prescrizione) richieste dalle parti.
  • In casi simili è fondamentale per la difesa raccogliere e proporre prove o circostanze che attestino che la detenzione dell'arma sia iniziata solamente al momento del porto (testimonianze che attestino l'acquisto o il reperimento contestuale, assenza di possesso precedente, ecc.), e formularne espressa e documentata allegazione nel gravame.
  • La mancata impugnazione valida o motivata espone l'imputato al rischio di vedere confermate le statuizioni di merito e di essere condannato anche alle spese processuali e ad oneri quali la somma alla Cassa delle ammende.

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