Sentenza del 18/10/2021 n. 3761 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società agricola impugnava l'avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro relativo all'acquisto di terreni agricoli e fabbricati indicati come loro pertinenze per un corrispettivo complessivo di euro 310.000, chiedendo l'applicazione dell'agevolazione prevista dall'art. 2, comma 4-bis D.L. 194/2009 (imposta catastale 1% e imposte di registro/ipotecaria in misura fissa). L'Ufficio riliquidava l'imposta in misura ordinaria contestando che i fabbricati non fossero 'sovrastanti' i terreni e quindi non fruibili dell'agevolazione. Il tema centrale era se la condizione della 'sovrastanza' (collocazione sullo stesso terreno) fosse richiesta o se fosse sufficiente il vincolo di pertinenzialità secondo l'art. 817 c.c. determinato con giudizio di fatto.
La decisione
La Commissione d'Appello ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. I giudici hanno ritenuto che per l'agevolazione rileva il concetto civilistico di pertinenzialità (art. 817 c.c.) accertato con giudizio di fatto e che la fruizione non sia limitata alla sola sovrastanza fisica; pertanto gli immobili eran dovuti considerarsi pertinenze dei terreni agricoli e spettava l'agevolazione. L'Agenzia è stata condannata al pagamento delle spese di lite del grado in favore della società, liquidate in euro 2.036,00 oltre IVA e CPA.
Norme richiamate
art. 2, comma 4-bis D.L. 194/2009
gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni e relative pertinenze, qualificati agricoli in base a strumenti urbanistici vigenti, posti in essere a favore di coltivatori diretti ed imprenditori agricoli professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa ed all'imposta catastale nella misura dell'1 per cento
La norma concede agevolazioni fiscali per l'acquisto di terreni agricoli e le loro pertinenze purché i beni siano qualificati agricoli e l'acquirente sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla gestione previdenziale; l'agevolazione si estende alle pertinenze se sussiste il vincolo di pertinenzialità.
Definisce la pertinenza come cosa destinata in modo durevole al servizio o ornamento di un'altra cosa. Per l'applicazione fiscale il requisito è valutato con un giudizio di fatto che considera la destinazione concreta ed effettiva del bene accessorio al bene principale.
Art. 23 comma 3: Le pertinenze sono in ogni caso soggette alla disciplina prevista per il bene al cui servizio od ornamento sono destinate. Art. 24: Le pertinenze si presumono trasferite all'acquirente dell'immobile, a meno che siano escluse espressamente dalla vendita.
Norme tributarie che collegano la sorte fiscale delle pertinenze al bene principale e prevedono la presunzione di trasferimento delle pertinenze con il bene, favorendo il trattamento unitario.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (cit. 4599/2006, 4892/2014, 15739/2006)
La giurisprudenza consolidata considera la pertinenzialità elemento di fatto e soggettivo (la volontà di destinare il bene) che va valutato concretamente; la mera iscrizione catastale non è decisiva e la prova può richiedere elementi fattuali sulla destinazione effettiva.
Massime di principio
- La qualifica di pertinenza va fatta secondo l'art. 817 c.c.: conta la destinazione durevole al servizio/ornamento del bene principale e la volontà del titolare, valutata con un giudizio di fatto; non è decisiva la sola collocazione fisica sul medesimo mappale.
- La condizione della 'sovrastanza' (essere fisicamente sullo stesso terreno) non è requisito necessario per l'accesso all'agevolazione della piccola proprietà contadina: rileva il vincolo di pertinenzialità concreto e durevole.
- L'agevolazione si applica solo se i terreni sono qualificati agricoli secondo gli strumenti urbanistici vigenti e l'acquirente rientra nei requisiti soggettivi (coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale iscritto alla gestione previdenziale).
- In caso di contestazione l'Amministrazione deve fornire elementi di fatto idonei a dimostrare l'assenza del vincolo di pertinenzialità; non basta l'affermazione astratta che non esiste sovrastanza.
- Dal punto di vista pratico, per ottenere/rivendicare l'agevolazione è utile documentare la destinazione effettiva dei fabbricati (uso a servizio dell'attività agricola, atti amministrativi o catastali, dichiarazioni, elementi di fatto) per fondare il giudizio di pertinenzialità.
- Se l'agevolazione viene riconosciuta, le imposte si applicano nelle misure agevolate previste (imposta catastale 1% e imposte di registro/ipotecaria in misura fissa) anziché nelle misure ordinarie.
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