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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-292/25

Sentenza della Corte (Settima Sezione) dell' 11 giugno 2026. — shopping24 Gesellschaft für multimediale Anwendung contro SR, en qualité de mandataire liquidateur de Sportgigant Lindpointner GmbH. — Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia civile – Procedure di insolvenza – Regolamento (UE) 2015/848 – Articolo 3, paragrafo 1 – Competenza internazionale – Articolo 6, paragrafo 1 – Azione che deriva direttamente dalla procedura di insolvenza e che vi si inserisce strettamente – Competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta una procedura di insolvenza. — Causa C-292/25

Giurisprudenza europea62025CJ0292

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che l’azione di verifica del credito ai fini dell’insinuazione in una procedura di insolvenza rientra nella competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro in cui la procedura è stata aperta. Questa regola vale anche se, prima dell’apertura della procedura, pendeva in un altro Stato membro un’azione avente lo stesso oggetto. Di conseguenza, la Corte non ha esaminato le questioni sul riconoscimento della decisione e sulla litispendenza.

Competenza esclusiva dei giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza sull’azione di accertamento del credito ai fini dell’insinuazione al passivo, anche in presenza di un’azione identica già pendente in un altro Stato membro.

La questione giuridica

Se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 conferisca ai giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza una competenza esclusiva a conoscere dell’azione di verifica/accertamento di un credito ai fini dell’insinuazione al passivo, anche quando, al momento dell’apertura della procedura, sia già pendente in un altro Stato membro un giudizio avente il medesimo oggetto; e, in subordine, se rilevino il riconoscimento della decisione e la litispendenza ai sensi degli articoli 32, paragrafo 2, e 18 del medesimo regolamento.

Principio di diritto

L’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 attribuisce ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è aperta la procedura di insolvenza una competenza internazionale esclusiva sulle azioni che derivano direttamente da tale procedura e vi si inseriscono strettamente, comprese le azioni di accertamento del credito ai fini dell’insinuazione al passivo; tale competenza esclusiva opera anche se, al momento dell’apertura della procedura, è già pendente in un altro Stato membro un giudizio sul medesimo credito.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 3, paragrafo 1, regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 6, paragrafi 1 e 2, regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 18, regolamento (UE) 2015/848
  • Articolo 32, paragrafo 2, regolamento (UE) 2015/848
  • Regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Articolo 1, paragrafo 2, lettera b), regolamento (UE) n. 1215/2012
  • Regolamento (CE) n. 1346/2000

Competenza sulle azioni di accertamento del credito nella procedura di insolvenza

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Landesgericht Linz in una controversia tra una creditrice tedesca e il curatore fallimentare di una società austriaca. Il tema centrale è la competenza giurisdizionale internazionale in materia di procedura di insolvenza, con specifico riferimento all’azione di verifica del credito ai fini dell’insinuazione al passivo.

Fatti e procedimento principale

Shopping24 aveva già promosso in Germania un’azione per il pagamento di fatture insolute nei confronti della debitrice. Successivamente, il giudice austriaco ha aperto la procedura fallimentare nei confronti della Sportgigant. Dopo tale apertura, shopping24 ha introdotto dinanzi al giudice del rinvio un’azione di verifica del credito nei confronti del curatore fallimentare, per far accertare il credito ai fini dell’insinuazione nella procedura austriaca.

Il giudice del rinvio osserva che, sia nel diritto tedesco sia in quello austriaco, l’apertura della procedura di insolvenza sospende i procedimenti civili pendenti e che, in caso di contestazione del credito, il giudizio sospeso può essere proseguito come procedimento di verifica. Da ciò il giudice trae il dubbio se l’azione austriaca possa proseguire oppure se sia attratta nella competenza del giudice tedesco o ostacolata da litispendenza.

Questioni sottoposte alla Corte

Il giudice austriaco chiede, in sostanza:

  • se l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 attribuisca ai giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza una competenza esclusiva sull’azione di accertamento del credito ai fini dell’insinuazione al passivo;
  • se, in caso negativo, la decisione resa nel procedimento tedesco debba essere riconosciuta nella procedura austriaca ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2;
  • se, conseguentemente, l’articolo 18 sul procedimento pendente imponga di dichiarare improcedibile o preclusa l’azione di verifica proposta in Austria.

Normativa rilevante

La Corte richiama anzitutto:

  • l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, sulla competenza ad aprire la procedura principale di insolvenza;
  • l’articolo 6, paragrafo 1, del medesimo regolamento, sulle azioni che derivano direttamente dalla procedura e vi si inseriscono strettamente;
  • l’articolo 6, paragrafo 2, che prevede la possibile riunione con azioni civili o commerciali connesse davanti ai giudici del domicilio del convenuto;
  • l’articolo 18, sugli effetti della procedura su procedimenti pendenti;
  • l’articolo 32, paragrafo 2, sul riconoscimento e carattere esecutivo di altre decisioni;
  • l’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), del regolamento 1215/2012, che esclude dalla sua sfera i fallimenti e le procedure affini.

La Corte richiama inoltre i considerando 3, 5, 6, 7, 8 e 35 del regolamento 2015/848, in particolare quelli relativi all’efficienza delle procedure transfrontaliere, al contrasto del forum shopping e alla concentrazione delle azioni strettamente connesse alla procedura di insolvenza.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che l’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848 codifica un orientamento giurisprudenziale già sviluppato sotto il previgente regolamento n. 1346/2000. Ai fini dell’applicazione della norma, l’azione deve soddisfare due criteri cumulativi:

  • derivare direttamente dalla procedura di insolvenza, cioè fondarsi su norme specifiche della materia concorsuale e non su norme generali di diritto civile o commerciale;
  • inserirsi strettamente nella procedura, per l’intensità del nesso funzionale con essa.

In applicazione di tali criteri, la Corte ribadisce che l’azione di accertamento del credito ai fini dell’insinuazione al passivo, come quella prevista dall’articolo 110 dell’Insolvenzordnung austriaca, rientra nella materia fallimentare: essa è finalizzata a stabilire l’esistenza e l’ammontare del credito nell’ambito della procedura concorsuale ed è attivata proprio quando il credito dichiarato è contestato.

Ne consegue che tale azione rientra nell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848. La Corte precisa poi che questa competenza è esclusiva. A sostegno di tale conclusione valorizza tre elementi:

  • la delimitazione netta tra il regolamento 1215/2012 e il regolamento 2015/848, che evita sovrapposizioni e lacune;
  • l’assenza, nel regolamento 2015/848, di una norma che attribuisca ad altri giudici la competenza per questo tipo di azione;
  • la lettura sistematica dell’articolo 6, paragrafo 2, che prevede un’eccezione solo per le azioni connesse a cause civili o commerciali, ipotesi diversa da quella del procedimento principale.

La Corte richiama inoltre la finalità di concentrare dinanzi al giudice della procedura tutte le azioni strettamente collegate, per ragioni di efficienza, rapidità e contrasto al forum shopping.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde alla prima questione affermando che i giudici dello Stato membro di apertura della procedura di insolvenza hanno una competenza esclusiva a conoscere dell’azione volta all’accertamento di un credito ai fini dell’insinuazione al passivo, anche se, al momento dell’apertura della procedura, un’azione sul medesimo credito sia già pendente davanti ai giudici di un altro Stato membro.

Poiché la risposta alla prima questione è stata ritenuta sufficiente, la Corte non esamina le seconde e terze questioni relative all’articolo 32, paragrafo 2, e all’articolo 18 del regolamento 2015/848.

Principio affermato

L’azione di verifica o accertamento del credito destinata all’insinuazione nella procedura di insolvenza è un’azione direttamente derivante dalla procedura e strettamente connessa ad essa; pertanto, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento 2015/848, spetta in via esclusiva ai giudici dello Stato membro in cui la procedura è stata aperta, senza che rilevi la pendenza precedente di un giudizio identico in un altro Stato membro.

Come è indicizzato

Materieprocedure di insolvenzacompetenza giurisdizionale internazionalelitispendenzariconoscimento delle decisioniinsinuazione al passivo

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