Sentenza del 04/02/2015 n. 1949 - Corte di Cassazione
IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE (I.R.P.E.G.) - SOCIETÀ DI CAPITALI ED EQUIPARATI - REDDITO IMPONIBILE - IN GENERE - Art. 61, comma 5, del d.P.R. n. 917 del 1986, nel testo originario - Rinuncia della società partecipante ai crediti nei confronti della partecipata - Copertura delle perdite della partecipata - Deduzione da parte della partecipante - Limiti - Principi generali in tema di indeducibilità dei costi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente contestava l'avviso di accertamento IRPEG relativo al 1999, con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione alcune somme ritenute indeducibili. In particolare, la società aveva rinunciato a crediti derivanti da finanziamenti infruttiferi concessi alla controllata, utilizzandoli per coprirne le perdite, e pretendeva di dedurre l'intero importo della perdita civilistica della partecipata. L'Amministrazione riteneva invece deducibile soltanto la parte corrispondente alla perdita fiscalmente riconosciuta della controllata, escludendo i costi fiscalmente indeducibili che avevano concorso alla formazione della perdita civilistica. La società contestava inoltre il recupero di spese di viaggio contabilizzate come "promozioni", sostenendone l'inerenza commerciale e la documentazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha riunito i due ricorsi proposti dalla società contro la stessa sentenza. Il primo ricorso è stato dichiarato inammissibile perché privo dei quesiti di diritto richiesti dall'art. 366-bis c.p.c. Il secondo ricorso è stato rigettato. La Corte ha stabilito che, ai sensi dell'art. 61, comma 5, del TUIR nel testo applicabile al 1999, la rinuncia ai crediti per coprire le perdite della partecipata è deducibile solo nei limiti della perdita fiscalmente rilevante e non può comprendere costi indeducibili per la partecipata. Diversamente, un costo non deducibile in capo alla controllata diventerebbe deducibile in capo alla controllante, neutralizzando la normativa fiscale. Quanto alle spese di viaggio, è stata confermata l'assenza di documentazione idonea a dimostrarne natura, inerenza e qualificazione come spese commerciali anziché di rappresentanza. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.500 euro, oltre alle spese prenotate a debito.
Norme richiamate
Art. 61, comma 5, d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), testo vigente fino al 31 dicembre 2003
«È consentita la deduzione dei versamenti e delle remissioni di debito effettuati a copertura di perdite per la parte che eccede il patrimonio netto della società emittente risultante dopo la copertura»
La disposizione consente la deduzione delle rinunce ai crediti effettuate per coprire perdite della partecipata, ma deve essere coordinata con i principi generali di deducibilità fiscale. Sono quindi deducibili soltanto gli importi riferibili a perdite fiscalmente riconosciute, non quelli derivanti da costi indeducibili per la partecipata.
Art. 366-bis c.p.c.
Nel periodo di applicazione della norma, il ricorso per cassazione doveva contenere, a pena di inammissibilità, uno specifico quesito di diritto per i motivi relativi a violazioni di legge e una chiara indicazione del fatto controverso per i motivi concernenti la motivazione.
Artt. 358 e 387 c.p.c.
La proposizione di una prima impugnazione viziata non consuma automaticamente il diritto di impugnare. Prima che intervenga una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità, può essere proposta una seconda impugnazione, purché tempestiva, destinata a sostituire la precedente.
Art. 325, comma 2, c.p.c.
Il termine breve per proporre ricorso per cassazione è stato utilizzato per verificare la tempestività del secondo ricorso, considerando la data di proposizione del primo ricorso quale momento di conoscenza legale della sentenza.
Art. 75 d.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR)
I costi sostenuti per ripianare perdite di società partecipate sono deducibili secondo il principio di competenza e nei limiti previsti dalla disciplina fiscale, comunque senza superare l'ammontare della perdita fiscalmente rilevante.
Art. 112 c.p.c.
Il giudice deve pronunciarsi sull'intera domanda e non può decidere su questioni estranee al thema decidendum. Nel caso esaminato, la Corte ha ritenuto che la CTR avesse deciso su tutta la materia controversa.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione. I motivi della società relativi alla nullità della sentenza e all'insufficiente motivazione sono stati ritenuti inammissibili o infondati.
Massime di principio
- Quando una società partecipante rinuncia a crediti verso una controllata per coprirne le perdite, la deduzione fiscale non può eccedere la perdita fiscalmente riconosciuta della partecipata: la perdita civilistica non è automaticamente interamente deducibile.
- Un costo indeducibile per la società partecipata non può diventare deducibile per la partecipante mediante una rinuncia al credito o un versamento a copertura delle perdite; altrimenti si aggirerebbe la disciplina fiscale.
- Per determinare l'importo deducibile occorre distinguere tra perdita civilistica risultante dal bilancio e perdita fiscale risultante dalle regole tributarie, verificando quali componenti abbiano generato la differenza.
- Le spese contabilizzate come promozionali o commerciali devono essere adeguatamente documentate, con indicazione di data, destinatari, finalità e collegamento con l'attività produttiva di ricavi; in mancanza, l'Amministrazione può disconoscerne la deducibilità.
- Nel ricorso per cassazione è necessario rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili al momento della proposizione, inclusi quesiti di diritto e indicazione del fatto controverso quando richiesti; la loro omissione può comportare l'inammissibilità senza esame del merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1950 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1952 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1953 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1956 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1960 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 4 feb 2015Sentenza del 04/02/2015 n. 1961 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →