Cassazione Penale, Ordinanza n. 05178/2026 del 09/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputata, condannata in primo grado con rito abbreviato e poi con sentenza confermata in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e mancanza di motivazione. In particolare ha sostenuto che la sentenza di primo grado sarebbe stata priva del minimo di motivazione richiesto dall’art. 546 c.p.p. per fondare la condanna. Dal testo emerge che nel giudizio di appello la censura sulla responsabilità si era in realtà concentrata solo sull’assenza di analisi quantitative sulla sostanza stupefacente, doglianza già esaminata e respinta dalla Corte territoriale; la deduzione sulla totale assenza di motivazione della sentenza di primo grado è stata ritenuta nuova e quindi tardiva, oltre che comunque non corrispondente al contenuto effettivo della decisione di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la doglianza sulla totale mancanza di motivazione della sentenza di primo grado non era stata proposta nei motivi di appello, risultando pertanto tardiva in cassazione; inoltre, il ricorrente non si è confrontato con l’ampia motivazione effettivamente contenuta nella sentenza di primo grado e con il riepilogo dei motivi d’appello riportato nella sentenza impugnata. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, è stata disposta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990
Indica la fattispecie di detenzione/cessione di stupefacente di lieve entità, oggetto della condanna confermata in appello e in cassazione.
art. 546 c.p.p.
Richiamato come parametro del minimo di motivazione necessario della sentenza di condanna; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non proponibile perché non dedotta in appello e comunque non confrontata con la motivazione effettiva della sentenza di primo grado.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
sentenza Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
Richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone che non emerga l’assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità.
Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella
Citata in tema di necessità di contestare il riepilogo dei motivi di appello se non conforme ai motivi effettivamente proposti.
Sez. 3, n. 8657 del 15/02/2024, Immobile
Citata in tema di necessità di contestare il riepilogo dei motivi di appello se non conforme ai motivi effettivamente proposti.
Sez. 3, n. 33415 del 19/05/2023, Lazzaro
Citata in tema di necessità di contestare il riepilogo dei motivi di appello se non conforme ai motivi effettivamente proposti.
Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli
Citata a sostegno del principio sull’onere di contestare il riepilogo dei motivi di appello non conforme ai motivi effettivi.
Sez. 2, n. 9028/2014 del 05/11/2013, Carrieri
Citata a sostegno del principio sull’onere di contestare il riepilogo dei motivi di appello non conforme ai motivi effettivi.
Massime di principio
- In sede di ricorso per cassazione non è deducibile come primo motivo una censura che non sia stata devoluta al giudice di appello, poiché la doglianza è tardiva e inammissibile.
- Quando la sentenza impugnata riporta i motivi di appello, il ricorrente deve confrontarsi con quel riepilogo e contestarlo specificamente se ritiene che non rispecchi i motivi effettivamente proposti; in difetto, la censura è inammissibile.
- La contestazione della motivazione di una sentenza di primo grado deve misurarsi con la motivazione effettivamente resa: una deduzione assertiva di totale mancanza di motivazione, se non corrispondente agli atti e non specificamente censurata nei gradi precedenti, non può essere introdotta utilmente per la prima volta in cassazione.
- Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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