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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13469/2023 del 30/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'applicazione provvisoria della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza. Il difensore aveva sostenuto che l'art. 22 d.lgs. n. 159/2011 non consentiva l'applicazione provvisoria di tale prescrizione, che il pubblico ministero non aveva chiesto l'applicazione d'urgenza e che il decreto non motivava l'urgenza richiesta.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, perché nel frattempo il Tribunale di Brescia aveva revocato l'obbligo di soggiorno, determinando l'integrale ripristino della libertà di circolazione. La Corte ha inoltre precisato che l'obbligo di soggiorno è una limitazione della libertà di circolazione (art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159/2011) e non equivale a misura cautelare detentiva; ha chiarito altresì che il provvedimento urgente previsto dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 può essere adottato d'ufficio dal giudice quando sussistono motivi di particolare gravità e non richiede necessariamente una formale istanza del pubblico ministero. Non sono state imposte spese né somme alla Cassa delle ammende, poiché la revoca è avvenuta per nuovi elementi di fatto sopravvenuti dopo la proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011

    Il provvedimento urgente di applicazione dell'obbligo di soggiorno può essere adottato d'ufficio dal giudice quando vi siano motivi di particolare gravità desumibili dalla personalità del proposto; non è necessaria una richiesta formale del pubblico ministero e, se il decreto è emesso dal medesimo Tribunale, non vige l'obbligo di conferma entro 30 giorni.

  • art. 22, d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 22 d.lgs. n. 159 del 2011

    Norma richiamata nel provvedimento di sequestro anticipato; il difensore aveva sostenuto che tale norma non legittimasse l'applicazione provvisoria dell'obbligo di soggiorno, ma la Corte ha ritenuto infondato il vizio rispetto alle modalità d'urgenza previste dall'art. 9.

  • art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    art. 6, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    L'obbligo di soggiorno è qualificato come limitazione della libertà di circolazione e non come misura detentiva; perciò non si equipara alle misure cautelari che comprimono la libertà personale e non si applicano gli istituti riparatori propri dell'ingiusta detenzione.

  • art. 111, comma 7, Cost.

    art. 111, settimo comma, Cost.

    È la norma costituzionale che consente la trasmissione del procedimento alla Corte di Cassazione per i ricorsi avverso determinati provvedimenti in materia di misure di prevenzione, configurando la via di impugnazione utilizzata.

  • art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020 (conv. L. n. 176/2020)

    art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con L. n. 176/2020

    Consente lo svolgimento del giudizio di cassazione a trattazione scritta; la Corte ha istruito il ricorso secondo tale procedura.

Massime di principio

  • La revoca del provvedimento impugnato sopravvenuta prima della decisione della Corte rende il ricorso privo di interesse, con conseguente inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse.
  • L'obbligo di soggiorno è una limitazione della libertà di circolazione e non si equipara alla detenzione: le tutele e i rimedi sono quindi differenti rispetto alle misure cautelari detentive.
  • Il giudice può applicare d'ufficio misure urgenti previste dall'art. 9, comma 2, d.lgs. n. 159/2011 quando vi siano motivi di particolare gravità; la mancata richiesta del pubblico ministero non invalida automaticamente il provvedimento urgente se le ragioni di gravità risultano adeguatamente valutate.
  • Se si intende ottenere una pronuncia di illegittimità anche dopo la revoca, è opportuno formulare espressa domanda in tal senso (es. domanda di declaratoria di illegittimità o richiesta risarcitoria) per evitare la perdita dell'interesse processuale.
  • Quando la revoca del provvedimento è motivata da fatti sopravvenuti rispetto alla proposizione del ricorso, la Corte può non pronunciare condanna alle spese; per contestare i presupposti di urgenza è utile documentare l'assenza di motivazione specifica nel decreto impugnato.

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