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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30404/2025 del 08/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione conseguente all'esecuzione di un ordine d'esecuzione poi divenuto illegittimo in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 32 del 12-16 febbraio 2020, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge n. 3/2019 nella parte in cui veniva applicata retroattivamente alle modifiche dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354/1975, incidendo sulle misure alternative, liberazione condizionale e sulla sospensione dell'ordine di esecuzione. La Sezione Quarta della Cassazione aveva annullato un precedente rigetto e rimesso la valutazione al giudice del rinvio, precisando che doveva essere considerata la legittima aspettativa del condannato di poter accedere, con rilevante probabilità, alle misure alternative (in base al quadro normativo anteriore alla legge n. 3/2019) e che il giudice doveva altresì valutare l'eventuale sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo dell'interessato. La Corte d'appello di Napoli ha invece ribadito il rigetto, ritenendo (in modo contestato dalla Cassazione e dalle Sezioni Unite) che la declaratoria di incostituzionalità fosse equiparabile all'abrogazione del reato e applicando, per analogia, l'esclusione prevista dall'art. 314, comma 5, c.p.p.

La decisione

La Suprema Corte ha annullato l'ordinanza della Corte d'appello di Napoli per violazione del principio di diritto da essa stessa enunciato nella precedente sentenza di annullamento con rinvio. Le Sezioni Unite hanno richiamato il principio consolidato che la declaratoria di incostituzionalità e l'abrogazione sono fenomeni distinti e che l'esclusione del diritto alla riparazione prevista dall'art. 314, comma 5, c.p.p. opera solo quando il fatto sia stato eliminato dalla legge per abrogazione. È dunque stato disposto il rinvio al giudice di merito perché (i) tenga conto della legittima aspettativa del condannato all'accesso alle misure alternative vigente al momento del fatto/condanna/sospensione dell'ordine, e (ii) verifichi la possibile sussistenza di un comportamento doloso o gravemente colposo che possa escludere il diritto alla riparazione.

Norme richiamate

  • legge n. 3/2019, art. 1, comma 6, lett. b)

    art. 1, comma 6, lett. b) legge 19 luglio 2019, n. 3

    La Corte costituzionale ha dichiarato illegittima l'applicazione retroattiva di questa disposizione nella parte in cui estendeva modifiche dell'art. 4-bis l. 354/1975 ai fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore; la Cassazione ha ritenuto che tale illegittimità integra una lesione della legittima aspettativa dei condannati.

  • legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 4-bis, comma 1

    art. 4-bis, comma 1, legge 26 luglio 1975, n. 354

    Le modificazioni di tale articolo, come erroneamente applicate retroattivamente, hanno inciso sulle possibilità di accedere a misure alternative; la Corte ha dovuto valutare gli effetti sull'aspettativa dei condannati.

  • codice penale, artt. 176 e 177

    Riguardano la liberazione condizionale; la loro applicabilità concreta doveva essere considerata alla stregua della disciplina vigente al momento rilevante per valutare la legittima aspettativa.

  • codice di procedura penale, art. 656, comma 9, lett. a)

    art. 656, comma 9, lett. a) c.p.p.

    La disposizione disciplina il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione; la sua errata applicazione retroattiva è stata oggetto della declaratoria di illegittimità e del riesame da parte della Cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 314, comma 5

    Prevede l'esclusione del diritto alla riparazione per la custodia cautelare quando il fatto è stato eliminato dalla legge per abrogazione. La Corte ha chiarito che tale norma non si applica automaticamente alle declaratorie di incostituzionalità, salvo rare ipotesi di equiparazione motivate e compatibili con gli effetti reali della declaratoria.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 32/2020

    Sentenza n. 32 del 12-16 febbraio 2020

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 1, comma 6, lett. b) della legge n. 3/2019 nell'applicazione retroattiva, richiamando il concetto di lesione della legittima aspettativa dei condannati all'accesso alle misure alternative.

  • Sezioni Unite, sentenza Gatto (Sez. U, n. 42858/2014)

    Sez. U, n. 42858 del 29/05/2014

    Principio giurisprudenziale secondo cui abrogazione e declaratoria di incostituzionalità sono fenomeni distinti con effetti differenti; la declaratoria può incidere retroattivamente e invalidare la disposizione fin dall'origine e non va automaticamente assimilata all'abrogazione.

Massime di principio

  • La dichiarazione di incostituzionalità non è, di regola, assimilabile all'abrogazione: non comporta automaticamente l'esclusione del diritto alla riparazione per detenzione ingiusta ai sensi dell'art. 314, comma 5, c.p.p.
  • Se una norma è stata applicata retroattivamente e la Corte costituzionale ne dichiara l'illegittimità, il giudice deve valutare se quella applicazione abbia frustrato una legittima aspettativa del condannato all'accesso a misure alternative; tale valutazione è centrale per il diritto alla riparazione.
  • Il diritto alla riparazione può essere escluso solo se emerge che il comportamento dell'interessato sia stato doloso o gravemente colposo rispetto al fatto che ha determinato l'esecuzione illegittima: il giudice deve dunque verificare tale profilo probatorio.
  • Il giudice del rinvio è vincolato ai principi di diritto stabiliti dalla Corte di cassazione e può limitarsi a rivalutare i fatti; non può eludere le indicazioni di principio già affermate dalla Corte Suprema.
  • Le corti di merito non devono applicare meccanicamente l'art. 314, comma 5, c.p.p. per negare l'indennizzo quando la perdita di tutela deriva da una declaratoria di incostituzionalità: occorre un'analisi concreta degli effetti della declaratoria sul singolo caso.

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