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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36368/2023 del 31/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza di inammissibilità: il Presidente aveva dichiarato inammissibile l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, detenzione domiciliare e semilibertà per mancata dichiarazione/elezione di domicilio ai sensi dell'art. 677, comma 2-bis, c.p.p., e per lo status di irreperibilità del condannato ritenuto ostativo a qualsiasi misura alternativa. Il difensore eccepiva che la giurisprudenza esclude l'obbligo di domiciliazione per il condannato irreperibile e che le questioni connesse all'irreperibilità dovevano essere trattate in contraddittorio.

La decisione

Il giudice di legittimità ha accolto il ricorso, dichiarando che il Presidente aveva proceduto illegittimamente 'de plano' in assenza dei presupposti fissati dall'art. 666, comma 2, c.p.p. e senza instaurare il procedimento camerale partecipato previsto dai commi 3 e 4 (con intervento del difensore e del pubblico ministero). Ne è derivata la nullità del provvedimento impugnato. La Corte ha inoltre ricordato che la dichiarazione/elezione di domicilio è richiesta per il condannato non detenuto, ma non si applica al condannato latitante o irreperibile; la valutazione dell'eventuale incompatibilità tra irreperibilità e misure alternative richiede il contraddittorio. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale di sorveglianza di Brescia per nuovo giudizio previa instaurazione del contraddittorio.

Norme richiamate

  • art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.

    Prevede la necessità della dichiarazione o elezione di domicilio nell'istanza di misure alternative presentata dal condannato non detenuto; la Corte indica però che tale obbligo non si applica al condannato latitante o irreperibile.

  • art. 666, commi 2, 3 e 4, cod. proc. pen.

    Stabilisce i casi tassativi in cui il giudice può decidere de plano per manifesta infondatezza (comma 2) e, salvo quei casi, obbliga il procedimento camerale partecipato con intervento del difensore e del pubblico ministero (commi 3-4). La Corte ha ritenuto illegittimo il ricorso al rito de plano nel caso in esame e ha qualificato la violazione come causa di nullità assoluta.

  • art. 656, comma 6, cod. proc. pen.

    Disciplina l'istanza di misure alternative alla detenzione del condannato non detenuto; la Corte conferma che l'istanza deve essere corredata dalla dichiarazione/elezione di domicilio, salvo i casi di latitanza/irreperibilità.

  • art. 127, cod. proc. pen.

    Richiama le regole sul procedimento camerale partecipato cui rinvia l'art. 666: la decisione senza contraddittorio è ammessa solo nei limiti previsti dalla legge.

  • art. 678, cod. proc. pen.

    Norma richiamata relativamente alla trattazione dell'istanza nel procedimento di sorveglianza; la Corte dispone che il nuovo giudizio si svolga nel rispetto delle forme di contraddittorio previste.

  • artt. 178 e 179, cod. proc. pen.

    Ripropongono il principio della rilevabilità della nullità: la Corte afferma che la nullità derivante dall'inosservanza del rito è di carattere generale e assoluto e rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

Massime di principio

  • Il giudice può decidere 'de plano' per manifesta infondatezza dell'istanza solo se manca un requisito previsto direttamente dalla legge e tale mancanza è evidente senza necessità di accertamenti o valutazioni di merito (art. 666, comma 2 c.p.p.).
  • Fuori dai casi tassativi dell'art. 666, comma 2, il procedimento deve svolgersi con il rito camerale partecipato (contraddittorio) e con l'intervento obbligatorio del difensore e del pubblico ministero; la violazione di tale forma processuale comporta nullità assoluta.
  • L'obbligo di dichiarazione o elezione di domicilio nell'istanza di misure alternative riguarda il condannato non detenuto, ma non si applica al condannato latitante o irreperibile: l'irreperibilità esonera dall'onere della domiciliazione.
  • La qualificazione dell'irreperibilità come causa ostativa all'applicazione di misure alternative richiede valutazione in contraddittorio: non è materia da decidere automaticamente de plano.
  • In presenza di contestazioni sulla sussistenza di condizioni di legge o su fatti rilevanti (es. irreperibilità), la parte interessata deve ottenere la fissazione dell'udienza in contraddittorio; il difensore dovrà provare o documentare lo status del condannato per evitare inammissibilità formali.
  • Se si riceve un provvedimento di inammissibilità emesso de plano, è possibile impugnare chiedendo l'annullamento e il rinvio per difetto di rispetto delle forme camerali: la giurisprudenza di legittimità è costante nel considerare tali violazioni insanabili.

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