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Sentenza

Sentenza del 15/03/2023 n. 7508 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione della sentenza della CTR che aveva accolto l'appello principale dell'Agenzia e respinto l'appello incidentale della società avverso due avvisi di accertamento per IRES, IRAP e IVA relativi agli anni 2007-2008. Le riprese erano fondate su un p.v.c. della Guardia di Finanza (3.9.2009) collegato a indagine penale. La società contestava, in cassazione, (1) la mancata applicazione del diritto lussemburghese nella individuazione del rappresentante legale cui era stato notificato il p.v.c. e la conseguente invalidità della notifica e del termine dilatorio; (2) la valutazione della CTR sui presupposti per considerare la società estera fiscalmente residente in Italia (esterovestizione); (3) la tassazione IVA in assenza di stabile organizzazione in Italia; (4) errori nella determinazione della base imponibile (assunzione di componenti positivi da bilanci lussemburghesi e mancata deduzione di interessi passivi ritenuti non documentati).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso per inammissibilità dei motivi. Ha ritenuto i primi tre motivi eccentrici rispetto alla ratio decidendi della CTR (cioè non attinenti alla motivazione effettivamente utilizzata dal giudice d'appello) e pertanto aspecifici/inammissibili; il quarto motivo è stato ritenuto anch'esso aspecifico e nuovo (non tempestivamente introdotto nei gradi di merito). Di conseguenza la decisione della CTR, che aveva accolto l'appello dell'Agenzia e confermato le riprese fiscali (compresa l'IVA), è stata mantenuta. La ricorrente è stata condannata alle spese di lite (Euro 12.000,00 per compensi, oltre spese), con annotazione sulla possibile obbligatorietà del versamento del contributo unificato aggiuntivo ai sensi del D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla ricorrente in relazione alla validità della notifica del p.v.c.; la Corte non ha esaminato il merito della doglianza sostanziale, ma ha ritenuto la censura aspecifica e non attinente alla ratio della sentenza impugnata.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Citando norme in tema di IVA e notifiche; la questione sulla notifica e sui poteri del rappresentante non è stata valorizzata in cassazione perché non collegata alla motivazione del giudice d'appello.

  • D.P.R. n. 633/1972

    Norma che disciplina l'assoggettamento ad IVA in Italia (richiamo alla presenza di stabile organizzazione); la Corte non ha deciso sul merito della qualificazione della stabile organizzazione, avendo dichiarato il motivo inammissibile per aspecificità.

  • Legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente)

    artt. 7 e 12 (anche comma 7)

    Richiamate dalla ricorrente per le garanzie difensive e per il termine dilatorio; la Corte ha ritenuto che le censure relative al mancato rispetto procedurale non fossero adeguatamente riferite alla motivazione della CTR e quindi inammissibili.

  • T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)

    Norma sul criterio di residenza fiscale; la censura della ricorrente relativa all'esterovestizione è stata considerata non specificamente riferita alla ratio della sentenza impugnata e quindi inammissibile.

  • T.U.I.R. (D.P.R. n. 917/1986)

    Richiamate in relazione alla determinazione dell'imponibile e alla deducibilità di componenti (ammortamenti, interessi); la Corte non ha esaminato il merito perché il motivo è stato ritenuto nuovo/aspecifico e non tempestivamente instaurato nei gradi di merito.

  • D.P.R. n. 115/2002

    art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis

    Norme richiamate per la disciplina del contributo unificato; la Corte ha rilevato la possibile applicazione dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • Codice di procedura civile

    art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4

    Fondamentale per la decisione sulla ammissibilità del ricorso per cassazione: la Corte ha richiamato il criterio di specificità dei motivi ex art. 360, ritenendo le censure presentate dalla ricorrente non adeguatamente riferite alla motivazione effettiva della sentenza impugnata e pertanto inammissibili.

Massime di principio

  • In cassazione i motivi devono essere specifici e direttamente collegati alla ratio decidendi della sentenza impugnata; censure generiche o disancorate dalla motivazione del giudice d'appello sono inammissibili.
  • Questioni di fatto o nuove deduzioni non tempestivamente sollevate nei gradi di merito (prima o seconda istanza) non possono essere introdotte in cassazione e determinano l'inammissibilità del motivo.
  • Le doglianze relative a vizi procedurali (es. validità di notifiche, rappresentanza, rispetto dei termini dilatori) devono essere trattate nei gradi di merito e demonstrate in rapporto alla concreta motivazione del giudice d'appello per poter essere efficaci in cassazione.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una precisa ricostruzione dei fatti e ritiene irrilevanti alcune doglianze non esaminate, il ricorrente in cassazione deve dimostrare come tali doglianze abbiano inciso sulla motivazione; altrimenti il ricorso rischia di essere dichiarato inammissibile.
  • In controversie tributarie fondate su atti di polizia giudiziaria (p.v.c.) è essenziale aver contestato nelle fasi precedenti sia la legittimità della attività di verifica sia la correttezza degli elementi probatori, altrimenti tali censure non saranno riesaminate in cassazione.

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