Cassazione Penale, Sentenza n. 12050/2023 del 22/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Messina del 31/08/2022 che: a) ha revocato la sospensione condizionale della pena concessa a Muscarà con la sentenza del 02/04/2019 (divenuta irrevocabile il 19/02/2020), per violazione del quarto comma dell'art. 164 cod. pen.; b) ha rigettato l'istanza di riconoscimento della continuazione tra tre condanne per omesso versamento di ritenute (sentenze del 18/09/2015, 28/06/2018 e 03/02/2020). Il ricorrente contestava la legittimità della revoca in sede di esecuzione (sostenendo che la decisione sul beneficio avesse natura di giudicato sostanziale) e la mancata applicazione della continuazione, deducendo che i fatti erano commessi in un brevissimo lasso temporale e in condizioni di crisi aziendale che giustificavano l'unitarietà della condotta.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la revoca in sede esecutiva della sospensione condizionale quando sussista una causa ostativa oggettiva preesistente ma non valutata dal giudice della cognizione, richiamando consolidata giurisprudenza di legittimità. Ha altresì confermato il rigetto del riconoscimento della continuazione: il Tribunale aveva motivatamente rilevato che le violazioni riguardavano periodi contributivi non consecutivi e annualità differenti, elementi che indicavano determinazioni estemporanee legate all'andamento dell'attività aziendale e non una pianificazione delittuosa unitaria. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e adozione di motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 164 cod. pen.
quarto comma dell'art. 164 cod. pen.
Il quarto comma disciplina le cause ostative alla concessione della sospensione condizionale: la Corte interpreta che, se una causa ostativa oggettiva era preesistente ma non valutata dal giudice di merito (ad es. perché non risultante nel casellario), il giudice dell'esecuzione può revocare il beneficio.
art. 2 d.l. n. 463 del 1983
art. 2 d.l. n. 463 del 1983
Norma sostanziale relativa all'omesso versamento di ritenute (la fattispecie di reato contestata nelle sentenze); la Corte la considera la norma materiale cui sono riferite le condanne e valuta se le diverse violazioni possono costituire un reato continuato.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al concorso/continuazione tra reati; la Corte valuta la disciplina del cumulo/continuazione alla luce degli indici richiesti per riconoscere un disegno unitario.
artt. 674, 666, 671 cod. proc. pen.
artt. 674, 666, 671 cod. proc. pen.
Norme procedurali richiamate dal ricorrente per censurare la motivazione e la correttezza del procedimento esecutivo; la Corte le ritiene inidonee a far valere le censure, dato che la decisione del giudice dell'esecuzione è risultata adeguatamente motivata e conforme alla giurisprudenza.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.
Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; il ricorso ha invocato tali lett. per denunciare inosservanza di norme processuali e carenza di motivazione, ma la Corte ha ritenuto le censure infondate.
disp. att. art. 173 cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamata relativamente ai limiti della motivazione contenuta nel ricorso; la Corte osserva che il ricorso espone i motivi nei limiti strettamente necessari previsti dalla disposizione.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale anche se la causa ostativa è antecedente alla concessione del beneficio, purché tale causa non fosse stata conosciuta o valutata dal giudice che ha concesso il beneficio ("preclusione debole").
- La determinazione della continuazione richiede la prova di una preesistente e unitaria ideazione del reato: non è sufficiente la mera omogeneità degli illeciti o la ripetizione nel tempo; occorrono indicatori quali contiguità spazio-temporale, sistematicità, modalità omogenee e la persistenza di un progetto criminoso.
- Fatti commessi in annualità diverse e con periodi contributivi non consecutivi possono essere motivo per escludere la continuazione, se emergono elementi che ne dimostrano la natura estemporanea e legata a circostanze economiche contingenti.
- La documentazione del casellario giudiziale che attesta uno stato di "incensuratezza" non impedisce che, successivamente emerse o non valutate in sede di merito, risultino cause ostative legittime alla permanenza di un beneficio; il giudice dell'esecuzione può quindi intervenire.
- Chi chiede il riconoscimento della continuazione ha l'onere di indicare e dimostrare gli elementi indiziari dell'unitarietà del disegno criminoso; il giudice (anche in sede esecutiva) deve compiere una valutazione approfondita e motivata degli indici rilevanti.
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