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Sentenza

Sentenza n. 484/2026 - Genova, Sezione 2

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla Sentenza del Tribunale di Genova, Sez. Lavoro, -OMISSIS-.

Giustizia amministrativa202600119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, che aveva condannato il Ministero della Salute al pagamento dell'indennizzo ex legge n. 210/1992

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (beneficiaria dell'indennizzo)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Genova, Sezione lavoro, con la quale il Ministero della Salute era stato condannato a corrisponderle l'indennizzo previsto dall'art. 1 e seguenti della legge n. 210/1992, nella misura della VIII categoria tabellare, in relazione alla domanda amministrativa presentata l'8 novembre 2016. Il Ministero si è costituito senza formulare contestazioni nel merito. Il ricorso per ottemperanza è stato proposto dopo l'inutile decorso del termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo accertata l'inottemperanza del Ministero e rilevando l'assenza di contestazioni sostanziali e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero della Salute di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Genova mediante il pagamento dell'indennizzo entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Per l'ulteriore eventuale inottemperanza ha nominato commissario ad acta il Direttore della Direzione generale delle risorse umane e del bilancio del Ministero della Salute, con termine di trenta giorni per provvedere in sostituzione dell'amministrazione. Su richiesta della parte, ha inoltre applicato una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari a euro 10 per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all'esecuzione del giudicato o, in mancanza, fino all'insediamento del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato. Nel dispositivo compare il riferimento al Ministero dell'Istruzione e del merito quale destinatario della penalità, ma la motivazione e il resto del dispositivo individuano il Ministero della Salute come amministrazione resistente e debitrice.

Norme richiamate

  • art. 1 ss. l. 210/1992

    Costituisce il fondamento dell'indennizzo riconosciuto dal giudicato civile e che il Ministero deve corrispondere in sede di ottemperanza.

  • art. 14 d.l. 669/1996, conv. dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni; il TAR ne ha constatato l'inutile decorso ai fini dell'ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata determinata in euro 10 per ogni giorno di ritardo.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha fondato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È stato richiamato, unitamente alla disciplina nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della ricorrente mediante oscuramento dei dati identificativi.

Massime di principio

  • Quando l'amministrazione non dà esecuzione a un titolo giudiziale esecutivo e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni, il giudice amministrativo può ordinare l'ottemperanza entro un termine perentorio.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l'assenza di contestazioni nel merito da parte dell'amministrazione e l'inadempimento dell'obbligo di pagamento risultante dal giudicato consentono di accertare l'inottemperanza e di ordinare direttamente la corresponsione delle somme dovute.
  • In caso di ulteriore inottemperanza al termine fissato nella sentenza di ottemperanza, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell'amministrazione entro un termine stabilito.
  • Su richiesta della parte e in assenza di ragioni ostative, il giudice dell'ottemperanza può applicare una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., individuando il termine iniziale nel giorno successivo alla scadenza del termine assegnato all'amministrazione e quello finale nell'esecuzione del giudicato o nell'insediamento del commissario ad acta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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