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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21238/2022 del 05/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente aveva agito per ottenere l'accertamento dell'intervenuta prescrizione di crediti contributivi INPS recati da cartelle di pagamento notificate negli anni 2001 e 2002. Sosteneva di essere venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo soltanto nel 2017 tramite estratto di ruolo e chiedeva la declaratoria di estinzione del credito per prescrizione sopravvenuta alla notifica delle cartelle. La Corte d'appello aveva dichiarato prescritti i crediti relativi a due cartelle di cui non era provata la notifica, ma aveva ritenuto inammissibile, per carenza di interesse ad agire, la domanda riferita all'unica cartella di cui risultava provata la notifica, assumendo che, in assenza di atti esecutivi anche solo minacciati dopo la cartella, la prescrizione non potesse essere fatta valere in via di azione. Il ricorso per cassazione censurava tale statuizione con due motivi: violazione degli artt. 100 c.p.c., 24 Cost. e 6 CEDU, per avere escluso l'interesse ad agire nonostante il diniego dello sgravio; omesso esame di un fatto decisivo, perché la Corte territoriale avrebbe trascurato che gli enti convenuti avevano contestato in giudizio la declaratoria di estinzione del credito per prescrizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati entrambi i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che, in una controversia in cui il contribuente, venuto a conoscenza dell'iscrizione a ruolo solo tramite estratto, propone azione di accertamento negativo del credito contributivo per prescrizione maturata dopo la notifica della cartella, la definitività dell'accertamento derivante dalla mancata opposizione alla cartella non impedisce di far valere in giudizio la prescrizione o altri fatti estintivi maturati successivamente, soprattutto quando l'ente creditore contesti l'avvenuta estinzione del debito. Conseguentemente il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato ai fini della verifica dell'interesse ad agire; la Corte ha ritenuto che, nella specie, tale interesse sussistesse anche per l'azione di accertamento negativo della prescrizione maturata successivamente alla cartella.

  • art. 24 Cost.

    Invocato a sostegno del diritto di difesa e dell'accesso alla tutela giurisdizionale, in relazione alla possibilità di far valere in giudizio l'estinzione del credito.

  • art. 6 CEDU

    Richiamato dal ricorrente a tutela del diritto a un processo equo e dell'effettività della tutela giurisdizionale.

  • art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335 del 1995

    La Corte richiama la precedente giurisprudenza che, con riferimento alla disciplina previdenziale, ammette l'azione di accertamento negativo dell'obbligo contributivo fondata sull'eccezione di prescrizione.

Massime di principio

  • L'azione di accertamento negativo del credito contributivo è ammissibile anche quando la prescrizione dedotta sia maturata dopo la notifica della cartella di pagamento, senza che la mancata opposizione alla cartella precluda la tutela contro fatti estintivi sopravvenuti.
  • La definitività dell'accertamento derivante dalla mancata impugnazione della cartella riguarda l'esistenza originaria del credito, ma non impedisce di contestarne in giudizio l'estinzione successiva per prescrizione o per altri fatti estintivi.
  • Ai fini dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. è sufficiente l'esistenza di una contestazione attuale o potenziale del creditore sulla persistenza del debito, non essendo necessario attendere l'avvio di atti esecutivi.
  • Quando l'ente creditore contesta la prescrizione dedotta dal debitore, sussiste un concreto bisogno di tutela giurisdizionale per ottenere l'accertamento negativo dell'obbligazione contributiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiGiurisdizione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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