Cassazione Civile, Ordinanza n. 08920/2025 del 04/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (soccombente)
La controversia
La lite traeva origine da una domanda di responsabilità risarcitoria proposta da una parte privata nei confronti di un amministratore di società sanitaria e della struttura e dell’assicuratore, domanda respinta in primo grado e in appello. In cassazione il soccombente in appello ha censurato esclusivamente la liquidazione delle spese del grado, deducendo violazione degli artt. 10, 14 e 91 c.p.c. e dell’art. 5 del d.m. n. 55/2014. Secondo il ricorrente, la Corte d’appello aveva erroneamente qualificato la causa come di valore indeterminabile di complessità alta, senza considerare che il valore della controversia era determinato dalla somma dei danni domandati, pari complessivamente a euro 10.675.241,00, e che, essendo stata la domanda integralmente rigettata, la liquidazione delle spese avrebbe dovuto essere parametrata a tale effettivo valore, non allo scaglione del valore indeterminato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il motivo. Ha affermato che, in caso di rigetto totale di una domanda di risarcimento del danno, il valore della causa, ai fini della liquidazione dei compensi ex art. 5 d.m. n. 55/2014, va normalmente parametrato al valore complessivamente domandato, salvo che dal tenore della domanda emerga che l’importo indicato sia meramente tendenziale. Poiché la sentenza impugnata non aveva svolto alcun concreto accertamento idoneo a giustificare la qualificazione della controversia come di valore indeterminato, la Corte ha cassato la decisione sul punto e ha rinviato alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, per una nuova liquidazione delle spese e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 10 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla determinazione del valore della causa ai fini processuali e della liquidazione delle spese.
art. 14 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale criterio per la determinazione del valore della causa.
art. 91 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla condanna alle spese della parte soccombente.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicato quale parametro del vizio dedotto in cassazione per violazione di legge.
art. 5, d.m. n. 55 del 2014
"nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all'entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti."; "nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all'entità economica dell'interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione."
Ai fini della liquidazione delle spese, il valore deve essere commisurato all’entità economica della domanda o dell’interesse sostanziale tutelato; il valore effettivo rileva solo se manifestamente diverso da quello presunto. In caso di rigetto totale di domanda risarcitoria, si guarda di regola al valore complessivo della domanda proposta.
Massime di principio
- In caso di rigetto integrale di una domanda di risarcimento del danno, la liquidazione delle spese processuali va normalmente parametrata al valore complessivo della domanda proposta, non allo scaglione del valore indeterminabile.
- La qualificazione della causa come di valore indeterminato richiede un concreto accertamento del giudice sul tenore della domanda e sugli interessi effettivamente perseguiti dalle parti; non è sufficiente una mera affermazione apodittica.
- Per la liquidazione delle spese ex d.m. n. 55/2014, il valore della controversia coincide di regola con l’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione, salvo che emerga una significativa divergenza tra valore presunto ed effettivo.
- Nel giudizio di rinvio il giudice deve rideterminare le spese tenendo conto sia dell’effettivo valore della domanda sia dell’attività difensiva concretamente svolta e della complessità del giudizio, entro i limiti della tariffa applicabile.
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