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Sentenza

Sentenza n. 511/2026 - Roma, Sezione 5B

per la condanna al risarcimento del danno ai sensi dell´art. 30 c.p.a.

Giustizia amministrativa202501927

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: condotta amministrativa e provvedimento del 7 gennaio 2011 che avevano subordinato il riconoscimento del titolo professionale tedesco di ingegneria al tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dal ritardato riconoscimento, ai fini dell'iscrizione all'albo italiano degli ingegneri, del titolo professionale conseguito in Germania. Il provvedimento ministeriale del 7 gennaio 2011 aveva subordinato il riconoscimento al tirocinio di adattamento o al superamento di una prova attitudinale nelle materie degli impianti chimici e industriali. Tale provvedimento è stato successivamente annullato dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5597/2024, con riconoscimento dell'illegittimità della misura compensativa, ritenuta non necessaria, non adeguata, non ragionevole e sproporzionata rispetto alla formazione e all'esperienza dell'interessato, nonché contrastante con il principio europeo del mutuo riconoscimento. Il ricorrente ha dedotto la colpevolezza del Ministero, il nesso causale tra il ritardo e il pregiudizio, la propria diligenza nell'attivazione degli strumenti di tutela e ha chiesto 313.034,17 euro per lucro cessante, corrispondenti al trattamento economico più favorevole che avrebbe conseguito, e 100.000 euro per danno curriculare e perdita di chance. Il Ministero ha chiesto il rigetto, deducendo anche la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. per mancata limitazione del danno.

La decisione

Il ricorso è stato parzialmente accolto. Il TAR ha ritenuto provati l'illegittimità colpevole della condotta ministeriale, il danno ingiusto e il nesso causale. L'annullamento del provvedimento non determina automaticamente il risarcimento, ma in questo caso il ricorrente ha dimostrato che il ritardato riconoscimento ha inciso sulla carriera e sul trattamento economico, anche perché dopo l'iscrizione all'albo il datore di lavoro gli ha riconosciuto un aumento stipendiale. Il danno non è stato tuttavia liquidato nella misura integrale richiesta: le retribuzioni non percepite non possono essere riconosciute automaticamente, poiché presupporrebbero lo svolgimento della prestazione lavorativa. Esse costituiscono un criterio, da combinare con una valutazione equitativa e con la riduzione ex art. 1227 c.c. Il Ministero dovrà quindi proporre, entro 180 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, una somma calcolata nella misura di un terzo del maggiore trattamento economico netto non goduto, pari al 25% indicato dal ricorrente, con esclusione delle ulteriori voci retributive connesse allo svolgimento di un'attività lavorativa non prestata. È stata respinta la domanda relativa al danno curriculare e alla perdita di chance, poiché il ricorrente non ha provato una probabilità seria, concreta o elevata di conseguire gli ulteriori vantaggi professionali allegati. Il credito risarcitorio è stato qualificato come debito di valore, con cumulo di rivalutazione e interessi. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Nel determinare il risarcimento il giudice valuta tutte le circostanze di fatto e il comportamento complessivo delle parti e, comunque, esclude il risarcimento dei danni che si sarebbero potuti evitare usando l'ordinaria diligenza, anche attraverso l'esperimento degli strumenti di tutela previsti.

    La responsabilità risarcitoria richiede la prova del danno ingiusto, della condotta dolosa o colposa dell'amministrazione e del nesso causale; nella liquidazione devono essere considerati il comportamento delle parti e il concorso del danneggiato nella mancata limitazione del danno.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice di stabilire i criteri in base ai quali l'amministrazione deve proporre al ricorrente il pagamento di una somma risarcitoria entro un termine fissato.

  • art. 2697 c.c.

    Grava sul danneggiato l'onere di provare gli elementi costitutivi della responsabilità extracontrattuale dell'amministrazione.

  • art. 1227, commi 1 e 2, c.c.

    La mancata adozione di iniziative diligenti per evitare o ridurre il danno giustifica la riduzione del risarcimento.

  • d.lgs. 206/2007

    Disciplina il riconoscimento delle qualifiche professionali acquisite in altro Stato membro dell'Unione europea.

  • art. 22 d.lgs. 206/2007

    Consente l'imposizione di misure compensative in presenza di differenze formative rilevanti, ma la loro applicazione deve essere giustificata e proporzionata.

  • art. 47, comma 3, lett. b), d.P.R. 328/2001

    È stato richiamato per evidenziare che anche per i titoli italiani la prova relativa all'esercizio della professione di ingegnere industriale è correlata alla specifica classe di laurea e al percorso formativo, sicché non era giustificato imporre al titolare di una formazione elettrotecnica una prova su impianti chimici senza adeguata motivazione.

  • Direttiva 2005/36/CE

    Il principio del mutuo riconoscimento delle qualifiche professionali ostacola misure compensative non necessarie, non adeguate, irragionevoli o sproporzionate.

Massime di principio

  • L'annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo illegittimo non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il danneggiato deve provare il danno ingiusto, la colpa dell'amministrazione e il nesso causale secondo un giudizio di regolarità causale.
  • Nel riconoscimento di una qualifica professionale acquisita in altro Stato membro, le misure compensative possono essere imposte soltanto sulla base di una valutazione concreta delle differenze formative e professionali e devono essere necessarie, adeguate, ragionevoli e proporzionate; non è sufficiente richiamare genericamente la maggiore ampiezza del settore professionale nazionale.
  • Il danno da ritardato riconoscimento di un titolo professionale non coincide automaticamente con l'intera retribuzione non percepita, poiché la retribuzione presuppone lo svolgimento della prestazione lavorativa; le differenze retributive possono costituire un criterio di quantificazione da integrare con una valutazione equitativa e con la considerazione del comportamento del danneggiato.
  • La mancata utilizzazione di strumenti ragionevolmente idonei a evitare o ridurre il pregiudizio, quali l'impugnazione di una misura cautelare negativa, il superamento della prova compensativa o la presentazione di una domanda di riesame corredata da nuovi elementi, può comportare la riduzione del risarcimento ai sensi dell'art. 1227 c.c. e dell'art. 30 c.p.a.
  • La perdita di chance è risarcibile soltanto quando il danneggiato dimostri una concreta e apprezzabile probabilità, seria ed elevata, di conseguire il risultato vantaggioso; la mera aspettativa di sviluppo professionale o di migliori opportunità lavorative non è autonomamente risarcibile.

Come è indicizzato

MaterieAlbi e iscrizioneDanno da provvedimento illegittimoPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiProfessioni e ordini professionaliResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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