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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8320/2022 del 10/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione volto a censurare la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per tentata estorsione continuata aggravata: 1) vizio di motivazione e presunta inattendibilità della teste Marcellino (contraddizioni e omissioni nella valutazione delle sue dichiarazioni); 2) vizia nella qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che imporre la prosecuzione di un rapporto di lavoro "in nero" non integri estorsione ma al più violenza privata, per mancanza del danno; 3) censura sull'applicazione dell'aggravante del metodo mafioso ai sensi dell'art. 7 L. 203/91, ritenendo mancanti gli elementi mafiosi e che la Corte avesse utilizzato circostanze risultate false; 4) doglianza per il diniego delle circostanze attenuanti generiche e di cui all'art. 114 c.p., nonostante ruolo ritenuto marginale dell'imputato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto congrua e logica la motivazione della Corte d'appello sulla attendibilità della teste e sul quadro probatorio; ha affermato che l'imposizione della prosecuzione del lavoro "in nero" può integrare estorsione perché lede la libertà organizzativa del datore e comporta costi imposti; ha confermato la sussistenza dell'aggravante del metodo mafioso in base al contesto e alle evocazioni ripetute di gruppi criminali; ha ritenuto non dovibili le circostanze attenuanti per le ragioni esposte in motivazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese legali della parte civile.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 203/1991 (aggravante del metodo mafioso)

    L'aggravante può ritenersi sussistente anche quando dalle modalità comunicative, dalle evocazioni ripetute di "amici" o gruppi criminali e dal contesto intimidatorio emergano elementi sintomatici di "metodo mafioso", anche se non è necessaria la dimostrazione formale dell'appartenenza a un'organizzazione; la valutazione è fattuale e si fonda sul complesso delle circostanze.

  • art. 62-bis cod. pen. (circostanze attenuanti generiche)

    L'esistenza di elementi positivi non obbliga al riconoscimento delle attenuanti generiche se la motivazione mostra la prevalenza di elementi ostativi: la corte deve valutare la consistenza e l'efficacia causale del contributo dell'imputato e motivare il negato riconoscimento.

  • art. 114 cod. pen. (attenuanti specifiche)

    Il riconoscimento di attenuanti specifiche richiede una valutazione di efficacia causale e rilevanza del comportamento; una marginalità invocata dalla difesa va provata e adeguatamente considerata dalla corte, che qui ha ritenuto centrale il ruolo dell'imputato.

  • art. 3 d.l. 22/2/2002 n.12 conv. in L. 23/4/2002 n.73 (irregolarità del rapporto di lavoro)

    L'esistenza di un rapporto di lavoro irregolare è sanzionata amministrativamente e non esclude che l'imposizione di tale rapporto mediante minacce integri reato di estorsione: la norma è richiamata per sottolineare l'illiceità del rapporto imposto.

  • art. 616 cod. proc. pen. (condanna per inammissibilità e spese)

    Consente la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui la Corte ha ritenuto inammissibile il ricorso e ha disposto le relative sanzioni pecuniarie.

  • art. 76 cod. proc. pen. (principio di immanenza della costituzione della parte civile)

    La parte civile costituita in primo grado mantiene la propria posizione in ogni stato e grado del processo anche se non partecipa all'appello, per cui può ottenere la liquidazione delle spese sostenute nel grado di legittimità.

  • art. 523 cod. proc. pen. (conclusioni scritte in appello)

    Richiamato nel contesto del principio di immanenza: la mancata presentazione di conclusioni scritte in appello non esclude la presenza della parte civile se essa si è validamente costituita in primo grado.

Massime di principio

  • La valutazione della credibilità dei testimoni in sede di merito è riservata al giudice di fatto: la Cassazione sindaca solo vizi di motivazione macroscopici o illogicità evidente; non basta proporre una diversa lettura dei fatti.
  • L'imposizione, mediante minacce, della prosecuzione o instaurazione di rapporti di lavoro irregolari può integrare il reato di estorsione quando le condotte ledono la libertà organizzativa dell'imprenditore e impongono un costo o un comportamento non voluto.
  • L'aggravante del "metodo mafioso" può essere riconosciuta sulla base del contesto intimidatorio, delle modalità comunicative e delle ripetute evocazioni di soggetti o gruppi criminali; non è richiesta esclusivamente la prova formale di appartenenza a un clan.
  • La mancata concessione delle attenuanti richiede motivazione: la Corte deve spiegare perché gli elementi positivi non prevalgono; tuttavia la mera indicazione di elementi favorevoli dalla difesa non obbliga al loro riconoscimento se la valutazione complessiva li ritiene ininfluenti.
  • La parte civile costituita in primo grado conserva i suoi effetti nel processo anche se assente in appello (principio di immanenza), e può ottenere la liquidazione delle spese nel grado di legittimità.

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