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Sentenza

Sentenza del 19/02/2020 n. 1702 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale (importo complessivo €359.060,61 per tributi 2014) eseguita ex art. 140 c.p.c. il 23/02/2017. Sosteneva che la raccomandata di avviso di deposito era stata spedita tramite un'agenzia postale privata (illecita prima del 10/09/2017), a indirizzo errato, e che l'Agenzia non aveva esibito la matrice originale, la ricevuta di spedizione né l'avviso di ricevimento firmato, prodotti solo documenti informali (distinta analitica senza firme e stampa videata) privi di valore probatorio. Chiedeva quindi l'annullamento della cartella, dell'iscrizione a ruolo e della pretesa tributaria.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione 18 ha rigettato l'appello e ha compensato le spese. Pur dichiarando inesistente o nulla la notifica ex art. 140 c.p.c. perché la raccomandata finale fu spedita tramite poste private e la documentazione prodotta era insufficiente, il Collegio ha ritenuto che ciò non comporti automaticamente l'annullamento della cartella e dell'iscrizione a ruolo. Il giudice ha ritenuto provata la piena conoscenza della cartella da parte del contribuente (istanza di rateizzo del 14/02/2018 e ricorso del 15/03/2018), e ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo la quale la notifica è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto impositivo; ove risulti la conoscenza dell'atto entro i termini di decadenza, l'atto rimane valido. Inoltre l'estratto di ruolo è stato considerato idoneo a riprodurre la cartella quale copia/matrice.

Norme richiamate

  • art. 140 cod. proc. civ.

    Disciplina la notificazione a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento). La Corte e il Collegio richiamano che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 2017, la forma richiesta presupponeva il servizio postale universale svolto da Poste Italiane; la notifica eseguita tramite agenzia privata ante 10/09/2017 è quindi inesistente/nulla.

  • legge n. 124/2017, art. 1

    Ha modificato il regime delle notifiche a mezzo posta consentendo l'utilizzo di agenzie private a decorrere dal 10/09/2017. La norma è stata interpretata come non retroattiva: le notifiche tramite agenzie private anteriori a quella data sono invalide.

  • D.Lgs. n. 261/1999, art. 4 (abrogato)

    Norma previgente che riservava taluni servizi postali; la sua abrogazione parziale da parte della legge 124/2017 ha inciso sul regime delle notifiche, con efficacia solo dalla data indicata, ciò che giustifica l'inesistenza delle notifiche private anteriori.

  • art. 92 cod. proc. civ., co. 2

    Richiamato come base per la compensazione delle spese di giudizio in presenza di gravi ed eccezionali ragioni: il Collegio ha ritenuto sussistere motivo per compensare le spese del secondo grado.

  • art. 15 D.Lgs. 546/1992

    Norma del processo tributario richiamata insieme all'art. 92 c.p.c. per giustificare la compensazione delle spese tra le parti.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. Sez. 5 n. 13852/2010; Cass. Sez. 5 n. 654/2014; Cass. S.U. n. 19704/2015; Cass. S.U. n. 34447/2019)

    Principio più volte affermato: la notificazione è condizione di efficacia e non requisito costitutivo dell'atto impositivo; l'inesistenza o invalidità della notifica non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto se risulta la piena conoscenza da parte del contribuente entro i termini di decadenza. Inoltre sentenze S.U. hanno chiarito i limiti della giurisdizione tributaria dopo la definitività della cartella.

Massime di principio

  • La notifica a mezzo raccomandata ex art. 140 c.p.c. esigeva, per il periodo antecedente al 10/09/2017, il ricorso al servizio postale universale (Poste Italiane); l'uso di agenzie private in tale periodo rende la notifica inesistente o nulla.
  • L'inesistenza o nullità della notificazione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto tributario: la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto impositivo.
  • Se il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto entro i termini di decadenza (es. richieste di rateizzo, estratto di ruolo, compimento di atti che dimostrino conoscenza), l'atto resta valido anche se la notifica è viziata.
  • In presenza di notifica nulla il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo quando viene a conoscenza della cartella; l'estratto di ruolo può fungere da copia/matrice della cartella se riproduce il contenuto.
  • Per ottenere l'annullamento della cartella/ruolo il contribuente non può limitarsi a eccepire solo la nullità della notifica: è necessario contestare vizi sostanziali dell'atto, del procedimento di accertamento o fatti estintivi (es. decadenza, prescrizione).
  • La documentazione fornita dall'ente riscossore deve essere probatoria e formale (matrice, ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento firmato). Distinte informali prive di firme o timbri e stampe di videata hanno scarso valore probatorio.

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