Sentenza del 19/02/2020 n. 1702 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale (importo complessivo €359.060,61 per tributi 2014) eseguita ex art. 140 c.p.c. il 23/02/2017. Sosteneva che la raccomandata di avviso di deposito era stata spedita tramite un'agenzia postale privata (illecita prima del 10/09/2017), a indirizzo errato, e che l'Agenzia non aveva esibito la matrice originale, la ricevuta di spedizione né l'avviso di ricevimento firmato, prodotti solo documenti informali (distinta analitica senza firme e stampa videata) privi di valore probatorio. Chiedeva quindi l'annullamento della cartella, dell'iscrizione a ruolo e della pretesa tributaria.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Campania - Sezione 18 ha rigettato l'appello e ha compensato le spese. Pur dichiarando inesistente o nulla la notifica ex art. 140 c.p.c. perché la raccomandata finale fu spedita tramite poste private e la documentazione prodotta era insufficiente, il Collegio ha ritenuto che ciò non comporti automaticamente l'annullamento della cartella e dell'iscrizione a ruolo. Il giudice ha ritenuto provata la piena conoscenza della cartella da parte del contribuente (istanza di rateizzo del 14/02/2018 e ricorso del 15/03/2018), e ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo la quale la notifica è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto impositivo; ove risulti la conoscenza dell'atto entro i termini di decadenza, l'atto rimane valido. Inoltre l'estratto di ruolo è stato considerato idoneo a riprodurre la cartella quale copia/matrice.
Norme richiamate
art. 140 cod. proc. civ.
Disciplina la notificazione a mezzo posta (raccomandata con avviso di ricevimento). La Corte e il Collegio richiamano che, prima dell'entrata in vigore delle modifiche del 2017, la forma richiesta presupponeva il servizio postale universale svolto da Poste Italiane; la notifica eseguita tramite agenzia privata ante 10/09/2017 è quindi inesistente/nulla.
legge n. 124/2017, art. 1
Ha modificato il regime delle notifiche a mezzo posta consentendo l'utilizzo di agenzie private a decorrere dal 10/09/2017. La norma è stata interpretata come non retroattiva: le notifiche tramite agenzie private anteriori a quella data sono invalide.
D.Lgs. n. 261/1999, art. 4 (abrogato)
Norma previgente che riservava taluni servizi postali; la sua abrogazione parziale da parte della legge 124/2017 ha inciso sul regime delle notifiche, con efficacia solo dalla data indicata, ciò che giustifica l'inesistenza delle notifiche private anteriori.
art. 92 cod. proc. civ., co. 2
Richiamato come base per la compensazione delle spese di giudizio in presenza di gravi ed eccezionali ragioni: il Collegio ha ritenuto sussistere motivo per compensare le spese del secondo grado.
art. 15 D.Lgs. 546/1992
Norma del processo tributario richiamata insieme all'art. 92 c.p.c. per giustificare la compensazione delle spese tra le parti.
Giurisprudenza della Cassazione (es. Cass. Sez. 5 n. 13852/2010; Cass. Sez. 5 n. 654/2014; Cass. S.U. n. 19704/2015; Cass. S.U. n. 34447/2019)
Principio più volte affermato: la notificazione è condizione di efficacia e non requisito costitutivo dell'atto impositivo; l'inesistenza o invalidità della notifica non comporta automaticamente l'annullamento dell'atto se risulta la piena conoscenza da parte del contribuente entro i termini di decadenza. Inoltre sentenze S.U. hanno chiarito i limiti della giurisdizione tributaria dopo la definitività della cartella.
Massime di principio
- La notifica a mezzo raccomandata ex art. 140 c.p.c. esigeva, per il periodo antecedente al 10/09/2017, il ricorso al servizio postale universale (Poste Italiane); l'uso di agenzie private in tale periodo rende la notifica inesistente o nulla.
- L'inesistenza o nullità della notificazione non determina automaticamente l'annullamento dell'atto tributario: la notificazione è condizione di efficacia e non elemento costitutivo dell'atto impositivo.
- Se il contribuente ha avuto piena conoscenza dell'atto entro i termini di decadenza (es. richieste di rateizzo, estratto di ruolo, compimento di atti che dimostrino conoscenza), l'atto resta valido anche se la notifica è viziata.
- In presenza di notifica nulla il contribuente può impugnare l'estratto di ruolo quando viene a conoscenza della cartella; l'estratto di ruolo può fungere da copia/matrice della cartella se riproduce il contenuto.
- Per ottenere l'annullamento della cartella/ruolo il contribuente non può limitarsi a eccepire solo la nullità della notifica: è necessario contestare vizi sostanziali dell'atto, del procedimento di accertamento o fatti estintivi (es. decadenza, prescrizione).
- La documentazione fornita dall'ente riscossore deve essere probatoria e formale (matrice, ricevuta di spedizione, avviso di ricevimento firmato). Distinte informali prive di firme o timbri e stampe di videata hanno scarso valore probatorio.
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