Cassazione Penale, Sentenza n. 41886/2024 del 13/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale ha chiesto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con sentenza del 5/4/2023, ritenendo applicabile la revoca ex art. 168, terzo comma, cod. pen. per superamento dei limiti di cumulo richiamati dall'art. 164, quarto comma, cod. pen.; l'istanza si fondava su una successiva (o considerata tale) condanna del 18/10/2022 divenuta irrevocabile il 6/6/2023 e sulla previsione di esercizio dei poteri del giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore generale. Ha confermato il ragionamento della Corte d'appello secondo cui nel caso non si trattava della fattispecie disciplinata dall'art. 168, terzo comma ("nuova condanna" che si aggiunge ad altre con pena sospesa e supera i limiti di cumulo), bensì della fattispecie prevista dall'art. 168, primo comma, n. 2) (condanna per delitto anteriormente commesso che si aggiunge a precedente condanna con pena sospesa). In tale ipotesi la revoca è possibile solo se la condanna per il delitto anteriormente commesso diviene irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza della durata del beneficio. Nella specie la condanna invocata è divenuta irrevocabile prima dell'irrevocabilità della sentenza di concessione del beneficio, quindi non sono ricorsi i presupposti per la revoca; conseguentemente il ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 168 cod. pen. (primo comma, n.2 e terzo comma)
Distinzione tra due ipotesi: il terzo comma si applica alla "nuova condanna" che si aggiunge ad altre con pena sospesa e determina il superamento dei limiti di cumulo; il primo comma n.2 si applica al caso di condanna per delitto anteriormente commesso che si aggiunge a una precedente condanna con pena sospesa; per quest'ultima ipotesi la revoca richiede che la nuova condanna diventi irrevocabile dopo il giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza del beneficio.
art. 164 cod. pen. (ultimo/ quarto comma)
La norma sul cumulo riguarda il caso di "nuova condanna" che si aggiunge ad altre con pena sospesa; non è applicabile alla fattispecie del delitto "anteriormente commesso" richiamata dall'art.168, primo comma n.2.
art. 163 cod. pen.
Limiti di cumulo che sono richiamati per valutare il superamento dei limiti quando ricorre la "nuova condanna" ai sensi dell'art.164, quarto comma.
art. 674, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Attribuisce al giudice dell'esecuzione la possibilità di revocare la sospensione condizionale della pena; tale potere opera entro i presupposti sostanziali previsti dagli artt. 164 e 168 cod. pen., ossia solo quando ricorrono le condizioni previste dalla normativa sostanziale.
Giurisprudenza: Cass. Sez. 1, n. 36378 del 07/07/2023 (Verdura, Rv. 285246-01)
Insegnamento di legittimità richiamato: per la revoca ex art.168, primo comma n.2 è necessario che la condanna relativa al delitto anteriormente commesso sia divenuta irrevocabile successivamente al passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso il beneficio e prima della scadenza dei termini di durata del beneficio.
Massime di principio
- Occorre individuare correttamente la fattispecie applicabile: se si tratta di una "nuova condanna" che si aggiunge a precedenti con pena sospesa si applicano art.164, quarto comma e art.168, terzo comma; se si tratta di una condanna per delitto "anteriormente commesso" che si aggiunge a una precedente condanna con pena sospesa si applica art.168, primo comma n.2.
- Per la revoca ex art.168, primo comma n.2 la sequenza temporale delle irrevocabilità è cruciale: la condanna che giustifica la revoca deve diventare irrevocabile dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione e prima della scadenza della durata del beneficio.
- Il potere del giudice dell'esecuzione (art.674, comma 1-bis c.p.p.) di revocare la sospensione è subordinato al verificarsi dei presupposti sostanziali previsti dal codice penale; il giudice non può aggirare i requisiti di legittimità sostanziale facendo riferimento a norme non applicabili al caso concreto.
- Prima di proporre o accogliere una richiesta di revoca verificare con attenzione le date di notifica e di irrevocabilità delle sentenze coinvolte (sia della condanna che si assume nuova sia della sentenza che ha concesso il beneficio) e confrontarle con i termini di durata del beneficio.
- La giurisprudenza di legittimità chiarisce che non è consentita una "reiterazione" del beneficio: occorre valutare la natura delle condanne (nuova condanna vs delitto anteriormente commesso) e applicare la disciplina corrispondente.
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