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Sentenza

Sentenza n. 62/2026 - Genova, Sezione 2

per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 24.1.2024, n. 103, passata in giudicato;

Giustizia amministrativa202501314

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Liguria - Genova, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 24 gennaio 2024, n. 103, relativa al riconoscimento della carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, sez. lavoro, che aveva accertato il suo diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2018/19, 2020/21, 2021/22 e 2022/23. Il titolo esecutivo aveva condannato il Ministero a emettere la carta e ad accreditare complessivamente 2.000 euro, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali decorrenti dalle singole date di accredito fino al saldo. Il ricorrente ha dedotto l’inottemperanza dell’Amministrazione. Il TAR ha verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997, a seguito della notificazione della decisione presso la sede reale dell’Amministrazione il 9 settembre 2024. Il Ministero, pur costituitosi, non ha contestato l’inadempimento né provato l’avvenuto adempimento delle obbligazioni risultanti dal giudicato.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, ritenendo fondata l’actio iudicati. La mancata contestazione del Ministero e l’assenza di prova dell’adempimento hanno comportato l’applicazione dell’onere probatorio di cui all’art. 2697 c.c. Il giudice ha ordinato al Ministero di eseguire il giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito su di essa di 2.000 euro, oltre ai relativi accessori. Per il caso di persistente inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con obbligo di provvedere in via sostitutiva entro 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza da parte del ricorrente. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell’azione di ottemperanza esercitata per ottenere l’esecuzione del giudicato.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede reale dell’Amministrazione consente la proposizione dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza della contestazione dell’inadempimento, grava sull’Amministrazione che eccepisca o intenda far valere l’adempimento l’onere di provarlo; la mancata contestazione e la mancata prova dell’esecuzione del titolo fondano l’accoglimento dell’ottemperanza.

Massime di principio

  • L’azione di ottemperanza è fondata quando, decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, l’Amministrazione non dimostri di avere adempiuto agli obblighi risultanti dal giudicato.
  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione costituita che non contesti l’inadempimento e non provi l’avvenuta esecuzione delle obbligazioni derivanti dal titolo esecutivo non assolve all’onere probatorio dell’adempimento, con conseguente possibilità per il giudice di ordinare gli atti giuridici e materiali necessari all’esecuzione.
  • Il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare, per il caso di persistente inerzia, un commissario ad acta appartenente alla stessa Amministrazione, incaricandolo dell’esecuzione sostitutiva del giudicato.
  • L’esecuzione di un giudicato che riconosce il diritto alla carta elettronica del docente può essere ordinata mediante il rilascio della carta e l’accredito dell’importo riconosciuto nel titolo, comprensivo dei relativi accessori.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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