Cassazione Penale, Ordinanza n. 39640/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 10 marzo 2025. Dal testo emerge che i motivi riguardavano, anzitutto, il giudizio di responsabilità per il reato di guida senza patente, con contestazione della valutazione della recidiva nel biennio e della prova relativa alla pregressa violazione amministrativa/penale richiamata ai fini della depenalizzazione. Con memoria qualificata come "motivi nuovi" il difensore ha inoltre insistito nel primo motivo, sostenendo che alla data della memoria il ricorrente non risultava ancora condannato per la precedente denuncia di guida senza patente del 28 marzo 2019. Un ulteriore motivo riguardava la condanna per il reato di porto fuori della propria abitazione di oggetti atti ad offendere, deducendo l'illegittimo utilizzo in giudizio ordinario di un'annotazione di polizia giudiziaria relativa anche al sequestro amministrativo dell'autovettura, che secondo la difesa non avrebbe potuto fondare la decisione; la Corte rileva però che quel documento era nel fascicolo del dibattimento e che non erano state sollevate questioni preliminari sulla composizione del fascicolo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondati i primi due motivi sulla guida senza patente, osservando che, secondo la giurisprudenza richiamata, per provare la recidiva nel biennio ai fini dell'esclusione della depenalizzazione non è indispensabile un'attestazione documentale della definitività del precedente accertamento, essendo sufficiente un elemento di prova serio, in assenza di specifiche allegazioni contrarie del ricorrente. Ha inoltre respinto il motivo nuovo, affermando che la recidiva nel biennio può essere considerata anche quando la precedente condotta di guida senza patente sia stata a sua volta ritenuta penalmente rilevante per una ulteriore guida senza patente, essendo sufficiente, in tale contesto, la mera denuncia se non allegato il proscioglimento per insussistenza del fatto. Infine, il motivo sul porto di oggetti atti ad offendere è stato ritenuto manifestamente infondato perché l'annotazione di polizia giudiziaria era ritualmente inserita nel fascicolo del dibattimento e non risultavano eccezioni preliminari ex art. 491 c.p.p. sulla formazione del fascicolo. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
è richiamato per affermare che la recidiva nel biennio esclude la depenalizzazione della guida senza patente; la prova della recidiva può essere raggiunta con elementi di prova anche non documentali in senso stretto, se non vi sono allegazioni contrarie dell'interessato
art. 491 cod. proc. pen.
la Corte evidenzia che non risultano questioni preliminari sulla composizione del fascicolo sollevate in dibattimento
art. 431 cod. proc. pen.
l'annotazione di polizia giudiziaria risultava inserita nel fascicolo del dibattimento, e dunque utilizzabile nel processo
art. 616 cod. proc. pen.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- In tema di guida senza patente, ai fini dell'esclusione della depenalizzazione per recidiva nel biennio, la prova della pregressa violazione può essere desunta anche da elementi di sicuro valore probatorio diversi da un'attestazione formale di definitività, purché l'accusa assolva l'onere probatorio e l'interessato non alleghi specificamente circostanze contrarie, come l'avvenuta impugnazione o l'esito favorevole di rimedi amministrativi.
- La mera contestazione negativa, non accompagnata da allegazioni concrete sul mancato consolidamento del precedente accertamento, non è sufficiente a paralizzare la prova della recidiva nel biennio.
- La recidiva nel biennio può rilevare anche quando la precedente condotta richiamata sia essa stessa oggetto di un ulteriore episodio di guida senza patente, se dagli atti risulta comunque un elemento probatorio idoneo a dimostrare incidenter tantum il precedente fatto.
- Un documento di polizia giudiziaria inserito nel fascicolo del dibattimento è utilizzabile, e la sua contestazione deve essere tempestivamente coltivata con le questioni preliminari sulla formazione del fascicolo; in mancanza, la doglianza è inammissibile o comunque infondata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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