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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19877/2022 del 20/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva dichiarato colpevole del delitto di detenzione illegale di 57 munizioni a palla relative ad arma per la quale era stata rilasciata mera licenza per collezione (art. 10, L. 18/4/1975, n. 110), condannandolo a 1 anno di reclusione e 1.500 euro di multa; la Corte territoriale aveva invece dichiarato prescritto il reato relativo alla detenzione di ulteriori 320 cartucce. In Cassazione Tofani deduceva (i) la violazione dell'art. 131-bis c.p. (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) ritenendo la condotta esigua e le armi regolarmente autorizzate e custodite; (ii) il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, contestando la motivazione che avrebbe considerato già sufficienti, ai fini del contenimento della pena, gli elementi in suo favore.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Sull'art. 131-bis ha ritenuto infondato il motivo, osservando che il giudizio sulla particolare tenuità si effettua con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. ma non richiede la disamina di tutti gli elementi; nel caso concreto la Corte ha correttamente valutato l'entità complessiva dell'offesa considerando il numero totale di munizioni illegalmente detenute (377, computando anche quelle oggetto del capo prescritto) che, per "metonimia" definito come "arsenale", escludeva la tenuità. Quanto alle attenuanti generiche, la Cassazione ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale che aveva fissato la pena al minimo tenendo conto del comportamento processuale e della diligente custodia delle armi; non sussisteva la necessità di ulteriori diminuzioni della pena. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di esclusione della punibilità richiede la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento; il giudizio si effettua con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p., ma non è necessaria la disamina di tutti gli elementi elencati: è sufficiente indicare quelli ritenuti rilevanti. Nel caso concreto il numero complessivo delle munizioni è stato ritenuto incompatibile con la particolare tenuità.

  • art. 133 c.p.

    Fornisce i criteri per valutare l'entità dell'offesa (pericolo, danno, modalità, ecc.). La Corte ha ricordato che non è richiesta l'analisi di tutti i parametri, ma solo di quelli ritenuti pertinenti; gli elementi possono essere utilizzati sia per la tenuità sia per la quantificazione della pena.

  • art. 10, commi 9 e 11, legge 18 aprile 1975, n. 110

    art. 10, nono e undicesimo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma sulla licenza per collezione: pur essendo presenti autorizzazioni per le armi, la detenzione di munizioni eccedenti i limiti autorizzati integra illecito punibile; il possesso di licenza non esclude automaticamente la responsabilità penale per munizionamento non consentito.

  • art. 697 c.p.

    Riferimento al reato di detenzione di munizioni eccedenti il limite autorizzato: la Corte territoriale aveva accertato un capo riferibile a tale norma e ne aveva dichiarato la prescrizione; la valutazione complessiva delle munizioni disponibili è stata comunque considerata ai fini dell'entità dell'offesa.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.

Massime di principio

  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) richiede una valutazione globale della condotta secondo i criteri di cui all'art. 133 c.p.; non è necessario elencare tutti i parametri, ma il giudice deve indicare quelli ritenuti rilevanti.
  • La presenza di licenze o di custodia diligente delle armi non è di per sé sufficiente ad escludere la rilevanza penale se l'entità complessiva del materiale (armi/munizioni) determina un rischio significativo: la quantità e il potenziale pericolo pesano molto nella valutazione.
  • Quando la condotta si articola in più segmenti, il giudice deve valutare l'offesa nella sua dimensione complessiva; anche se singoli elementi possono apparire "tenui", l'insieme può escludere l'applicabilità dell'art. 131-bis.
  • Le circostanze attenuanti generiche e la quantificazione della pena sono valutazioni che ammettono apprezzamento del giudice di merito; la Cassazione controlla la logicità e la coerenza della motivazione, ma non sostituisce il giudizio di merito se la decisione è adeguatamente motivata.
  • Il fatto che un elemento favorevole sia emerso solo in appello (es. diligente custodia dedotta in sede di gravame) non impedisce al giudice d'appello di considerarlo ai fini della determinazione della pena, purché ciò sia esplicitato nella motivazione.
  • In ricorso per cassazione, per ottenere il riconoscimento della tenuità o un aumento delle attenuanti è necessario dimostrare un errore logico-giuridico nella valutazione del merito o una manifesta illogicità/contraddizione nella motivazione del giudice.

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